Il Regolamento n. 805/2004, istitutivo del Titolo esecutivo europeo (il cosiddetto “TEE”) per i crediti non contestati, è entrato in vigore nel gennaio 2005. Il legislatore comunitario ha statuito, attraverso il sopraindicato regolamento, che è sufficiente, per l'esecuzione della decisione giudiziaria nello Stato richiesto, la qualificazione di titolo esecutivo europeo da parte del giudice del Paese di origine del richiedente. Ciò significa che non sarà più necessario seguire le procedure di riconoscimento delle decisioni, ma sarà sufficiente chiedere il riconoscimento del titolo esecutivo europeo al giudice che ha emesso il titolo originario e con tale documento chiedere direttamente l'esecuzione dello stesso in altro Stato comunitario.

Il nuovo Titolo esecutivo europeo si applica alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati dopo la sua entrata in vigore. La finalità del TEE è quella di consentire, mediante la definizione di “norme minime”, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, con l’intento di arrivare ad un’armonizzazione a livello europeo, anche di altre procedure, prima fra tutte quella relativa all’accertamento del credito.

L’ambito di applicazione del TEE è la materia civile e commerciale, ed in particolare le decisioni e le transazioni giudiziarie, nonché gli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

I requisiti necessari ai fini della certificazione di titolo esecutivo europeo sono disciplinati al capo II del Regolamento (artt. 6-11) essi sono i seguenti: 1) la decisione dev’essere esecutiva nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa; 2) la decisione non dovrà essere in conflitto con le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale esclusiva o in materia assicurativa soggetta a regole di competenza speciale previste dal reg. n. 44/2001; 3) la decisione dev’essere stata resa nell’ambito di un procedimento giudiziario svoltosi conformemente alle norme previste dagli artt. 12-19, in materia di notificazione e diritto di difesa, disposizioni volte a tutelare un contradditorio informato; 4) in ordine ai contratti conclusi con i consumatori, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore-consumatore.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, in base al disposto dell’art. 11 del Regolamento in commento, ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione giudiziaria. Nel caso in cui sia stata proposta impugnazione contro la decisione già certificata come TEE e la fase si sia conclusa con la pronuncia di una sentenza anch’essa esecutiva, l’art. 6, parag. 3, prevede il rilascio di un certificato sostitutivo. A proporre l’impugnazione possono essere sia il debitore che il creditore.

La certificazione quale titolo esecutivo di una decisione avrà valore anche per quanto concerne le spese giudiziali, inclusi i tassi si interesse (art. 7 del Reg. n. 805/2004). E’, inoltre, prevista la possibilità di una certificazione parziale (art. 8), ovvero limitata alle parti della decisione aventi efficacia esecutiva e suscettibili di essere ammesse quindi alla libera circolazione.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, compilato nella lingua della decisione giudiziaria, viene redatto utilizzando il modello contenuto nell’allegato I al Regolamento istitutivo.

Il TEE può essere rettificato o revocato, come prevede l’art. 10, ed in particolare, sempre a seguito di un’istanza presentata al giudice di origine, può essere effettuata la rettifica se, a causa di un errore materiale, vi sia divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato; così come il TEE può essere revocato se risulta manifestamente concesso per errore, sulla base del raffronto con i requisiti statuiti dal Regolamento. Ed infine, il paragrafo 4 dell’art. 10 statuisce che il rilascio di un certificato di TEE non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

La disciplina della notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore è trattata all’art. 13 che prevede diverse forme di notifica, ed in particolare: 1) la notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore; 2) la notificazione in mani proprie attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notificazione; 3) la notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore; 4) la notificazione con mezzi elettronici (in particolare mediante telecopia o posta elettronica), attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

Oltre alle quattro forme di notificazione sopra menzionate, vi sono altre modalità di notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (art. 14); tale articolo comprende tra le possibili modalità di notificazione, la notificazione tramite mezzi elettronici, purché attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica. La notificazione di cui agli artt. 13-14, può essere validamente effettuata ad un rappresentante del debitore (art. 15).

In ogni caso, a chiusura delle norme in tema di notificazione, il reg. n. 805/2004 esclude l’utilizzo delle suddette forme di notifica nel caso in cui l’indirizzo del debitore non sia conosciuto con certezza.

Venendo ora alle forme di garanzia (artt. 16-17), che devono essere contenute nell’atto introduttivo del procedimento e che hanno per oggetto il credito nonché gli adempimenti procedurali necessari per il debitore per contestare il credito, si richiede sia tutta una serie di indicazioni molto precise contenute nell’atto introduttivo, che la necessità che il debitore sia posto in condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione ed altresì informato delle conseguenze che gli potrebbero derivare nel caso di una mancata contestazione. Il Regolamento n. 805/2004 consente ugualmente la certificazione della decisione finale sebbene le norme minime siano state di fatto inosservate (artt. 18-19), purché la decisione stessa sia stata a propria volta notificata nel rispetto delle norme minime sulle notifiche, con facoltà per il debitore (che sul punto deve essere opportunamente informato) di proporre ricorso per un completo riesame, ed in mancanza di impugnazione specifica sui requisiti processuali. Ulteriore requisito che è necessario verificare prima di procedere alla certificazione, è quello richiesto dall’art. 19, parag. 1, il quale prevede che l’ordinamento interno consenta al debitore di chiedere il riesame della decisione nei casi in cui, appunto non gli sia stata notificata in tempo utile ovvero egli non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per situazioni di forza maggiore o altre circostanze eccezionali a lui non imputabili.

Il Regolamento prevede un’unica modalità per il debitore, di rifiutare l’exequatur (art. 21), e cioè il debitore può invocare nel processo di esecuzione l’esistenza di un contrasto pratico di giudicati tra la decisione certificata da eseguire ed un’altra anteriore che abbia lo stesso oggetto e sia intervenuta tra le stesse parti, e che soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato dell’esecuzione e che non abbia formato oggetto di eccezione di giudicato nel procedimento che si è tenuto nello Stato d’origine per causa non imputabile al debitore.

Il nuovo Regolamento prevede la facoltà per il creditore di iniziare il processo esecutivo in tutti gli Stati membri, sulla base di un titolo esecutivo europeo, e cioè di un titolo di credito certificato come tale dalla preposta autorità nello Stato membro di origine del provvedimento, e non più, invece, dal giudice dello Stato membro dell’esecuzione. La finalità è quella di fare in modo che la decisione giudiziaria, certificata come TEE, sia trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione.

E’ chiaro che molto dipenderà, per il successo delle nuove norme, dall’impegno dei singoli Stati a fornire informazioni, il più dettagliate possibile in ordine ai metodi, ai procedimenti, alle autorità competenti per l’esecuzione negli altri Stati (art. 29 del regolamento). A questo riguardo risulta decisivo lo strumento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (dec. n. 2001/470/Ce del Consiglio), volta a migliorare la concreta cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali.

Tra le novità del reg. n. 805/2004/Ce, vi è quella di circoscrivere il controllo sui requisiti di esecutività, lasciandolo al giudice del Paese d’origine del provvedimento che lo certifica, mentre prima tale controllo veniva svolto dal giudice dello Stato in cui il provvedimento doveva essere eseguito. Questo spiega anche – data la particolare efficacia transnazionale che viene ad assumere il titolo – perché il TEE sia sostanzialmente non soggetto ad alcuna forma di impugnazione, così come ad un riesame nel merito da parte dello Stato membro in cui deve essere eseguito.

Nell’ipotesi eventuale di incompatibilità della decisione con un precedente giudicato, che è motivo di rifiuto dell’esecuzione a determinate condizioni (art. 21), ovvero nel caso di contrasto della decisione con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto dell’esecuzione, per il nuovo Regolamento, non vi sono ostacoli all’esecuzione (11). Pertanto questa voluta inattaccabilità del TEE, preclude la deducibilità in via incidentale, delle condizioni di riconoscimento (art. 5) e, a maggior ragione, il riesame del merito della decisione straniera, non rilevando in tal modo qualsiasi eventuale prospettazione relativa ad errori di fatto o di diritto compiuti dal giudice dello Stato di origine.