Oltre alla forma classica per cui si ha l'impegno assunto da una banca a pagare a vista o a termine un determinato importo al venditore di una merce, a fronte della presentazione in tempo utile di documenti conformi e comprovanti l’avvenuta spedizione della merce, il credito documentario può assumere tipologie diverse destinate a soddisfare specifiche esigenze e necessità degli operatori. Analizziamoli singolarmente:


1) Credito trasferibile (transferable credit) È una particolare forma di credito documentario che permette al venditore/beneficiario di disporre che il credito aperto a suo favore possa essere trasferito ad un altro beneficiario (secondo beneficiario) per l'intero importo o parzialmente e a determinate condizioni. Lo scopo del credito trasferibile si ha quando il venditore, che non è l'effettivo produttore della merce ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export), dovrà acquistare la stessa dall'effettivo produttore (il secondo beneficiario) garantendogli il pagamento e mantenendo la titolarità della fornitura.

Il credito documentario trasferibile può, quindi, essere considerato come uno strumento di finanziamento all’esportazione, tenuto conto che il primo beneficiario può ottenere la fornitura evitando l’immobilizzo di propri mezzi finanziari (salvo che il trasferimento avvenga con conferma), offrendo in contropartita ai fornitori, la cessione parziale dei diritti e delle prestazioni previste dalla garanzia. Affinché si possa dar corso al trasferimento di un credito documentario è indispensabile il rispetto di alcuni requisiti: il credito documentario deve essere espressamente denominato “trasferibile” dalla banca emittente (art. 48 NUU 500/93); può essere trasferito una sola volta: ciò significa che è ammesso il trasferimento parziale, a favore di più beneficiari, ma non quello verticale, ovvero non può essere trasferito dal secondo beneficiario ad un terzo beneficiario; Il credito trasferito deve riflettere pedissequamente tutti i termini e le condizioni indicate nel credito originario.
Le uniche variazioni che possono essere apportate dal primo beneficiario riguardano: il nome dell’ordinante (sostituito con l’indicazione del primo beneficiario, salvo che il credito richieda che il nome dell’ordinante debba apparire espressamente nei documenti), l’importo del credito gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
la data di scadenza, il termine ultimo per la presentazione dei documenti, il periodo per la spedizione.
Si sottolinea che, con il trasferimento, viene trasferito esattamente il credito originariamente emesso salvo alcuni termini (a discrezione del primo beneficiario) espressamente indicati nelle NUU.

2) Credito rotativo (revolving credit)  Consiste in un credito documentario con il quale viene rinnovato, di volta in volta, l'impegno alla prestazione da parte della banca per un determinato importo e per un tempo prefissato.
Praticamente l'esportatore, che definisce un contratto con un importatore per forniture ripartite nel tempo (ad esempio con cadenza mensile) e per una certa durata, può ottenere l'apertura di un credito rotativo per l'importo della singola fornitura che, ad ogni utilizzo, si ripristina automaticamente per il numero di volte concordato tra venditore e compratore.

Il credito rotativo può essere: cumulativo: quando il mancato utilizzo di uno degli importi permette, comunque, di utilizzare gli stessi, ossia di addizionarli, alla tranche successiva; ciò dovrà essere espressamente previsto nel credito; non cumulativo: qualora una tranche non viene utilizzata, non potrà essere cumulata negli utilizzi successivi.


3) Credito sussidiario o controcredito (back to back)Il credito sussidiario o controcredito si ha quando, su ordine del beneficiario di un credito emesso in forma irrevocabile (il credito base) venga aperto un nuovo credito (il back to back) a favore di un secondo beneficiario. In questo modo il beneficiario può ottenere dalla banca, presso la quale è pagabile in  suo favore il credito documentario emesso dal compratore (ordinante), l’apertura di un secondo credito documentario in favore del produttore della merce. Questo comporta la nascita di due crediti documentari correlati ed interdipendenti, da un punto di vista strettamente economico, ma distinti e autonomi da un punto di vista giuridico, poiché il controcredito (il back to back credit), a differenza del credito trasferibile, non risulta in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base: la valuta, i documenti, ecc., possono, infatti, essere differenti. Inoltre, contrariamente a quanto avviene per il credito trasferibile, dove il trasferimento non implica una specifica concessione di linea di credito da parte della banca trasferente (ad eccezione del trasferimento con conferma), la banca disporrà l’apertura di un credito back to back soltanto in presenza di sufficienti garanzie che consentano di realizzare l’operazione senza alcun rischio: poiché in tal caso non sussiste alcun nesso di funzionalità tra i 2 crediti (credito base e controcredito), il controcredito potrà essere emesso solo a fronte della valutazione dei requisiti patrimoniali e di solidità dell’esportatore/primo beneficiario.
Se il credito base e il controcredito sono correlati ed interdipendenti da un punto di vista strettamente economico non lo sono da un punto di vista giuridico in quanto si tratta di due crediti distinti ed autonomi tra di loro.

4) Credito di anticipazione o con clausola rossa (red clause credit) Ormai in disuso e non interessante per l'esportatore italiano. Veniva e, talvolta, viene ancora usato quando il venditore/beneficiario (solitamente di Paesi ad economia sottosviluppata) chiedono al compratore/ordinante di far emettere un credito in tal senso per poter beneficiare di un'anticipazione dell'importo prima della presentazione dei documenti ad utilizzo. In origine, la condizione anticipativa veniva annotata con inchiostro rosso sul testo del credito documentario (da qui, la denominazione red clause), ed era particolarmente utilizzata nelle importazioni di lana dall’Australia, dove gli operatori locali, beneficiari del credito documentario, dovevano necessariamente versare un deposito cauzionale per poter partecipare alle aste periodiche che si imbandivano per l’aggiudicazione della merce. La red clause evitava quindi immobilizzi finanziari, a volta anche rilevanti, a carico del beneficiario fermo restando la rischiosità finanziaria dell’operazione per l’ordinante, il quale tuttavia,  si trovava ad operare in un mercato ristretto nelle mani di pochi intermediari, la cui reputazione era per lo più già nota. Una forma particolare di credito di anticipazione è la cosiddetta "clausola verde" (green clause) in cui l'anticipo viene concesso solo con ricevuta di deposito (trust receipt) in magazzini pubblici della merce oggetto del contratto

5) Stand by letter of credit È una garanzia bancaria a prima domanda con la quale una banca (banca emittente) si impegna, per un periodo determinato ed entro un importo massimo prestabilito, ad eseguire il pagamento in favore di un esportatore (beneficiario) a semplice richiesta scritta di quest’ultimo, contenente l’attestazione che l’importatore (ordinante), non provveduto al regolare pagamento delle obbligazioni contrattualmente  pattuite. La lettera di credito stand-by, quindi, si differenzia da un normale credito documentario, in quanto non è strumento di pagamento, ma uno strumento di garanzia ed ha la funzione di tutelare l’esportatore contro il rischio di inadempienza della controparte; per questo motivo l’adempimento del beneficiario non è finalizzato ad accertare la spedizione delle merci, ma il mancato pagamento del compratore. La Lettera di Credito Stand-by, in realtà, può essere considerata uno strumento di pagamento sussidiario in quanto legato ad una forma di pagamento tradizionale, che non offre adeguata tutela al venditore (bonifico bancario, rimessa diretta di assegno); essa, tuttavia, consente al venditore di ottenere lo stesso grado di sicurezza offerto dal credito documentario, ma a fronte di costi inferiori, in quanto la commissione di utilizzo è dovuta solo nell’ipotesi in cui la garanzia venga escussa. A seguito dell’apertura della lettera di credito stand-by, i rapporti continuano a svolgersi direttamente tra compratore e venditore, con il ricorso ai tradizionali strumenti di pagamento. Qualora alla scadenza il debitore non adempia alla propria obbligazione, il venditore/beneficiario attiverà la Stand By, presentando la richiesta di escussione alla banca garante, accompagnata dai documenti richiesti che generalmente consistono in una dichiarazione di mancato pagamento e nella fattura inevasa. Se, invece, il compratore paga regolarmente, la stand by non verrà mai attivata e conseguentemente alla scadenza della garanzia, l’impegno si estinguerà naturalmente. La caratteristica fondamentale della Lettera di Credito Stand-by risiede nella sua astrattezza: l’impegno della banca emittente, infatti è assolutamente indipendente dalla validità giuridica del contratto commerciale stipulato tra esportatore ed importatore. In sostanza, pur nascendo dal contratto commerciale, la Stand-by è un contratto a se stante e l’obbligo di pagamento della banca, subordinato all’inadempimento del debitore/ordinante, è legato esclusivamente alla consegna da parte del creditore/beneficiario di documenti conformi, secondo quanto prescritto nella stessa lettera di credito. L’uso della stand-by è particolarmente indicato nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto materie prime (c.d. commodities) o merci deperibili, a differenza del credito documentario dove la determinazione nei documenti delle caratteristiche distintive del manufatto assume rilevanza ai fini del pagamento. Alle lettere di credito Stand-by si applicano parzialmente le NUU (Norme ed Usi Uniformi) n. 500 del 1993, come richiamato dall’art. 1, in quanto esse presentano il medesimo impianto normativo dei crediti documentari. Esiste, inoltre, un ulteriore riferimento per le Stand-by, le ISP 98 (International Stand-by Practice), pubblicate dalla CCI su richiesta delle banche americane, che riflette la prassi adottata da queste ultime in tali operazioni (Pubbl. n. 590).
Tuttavia, essendo le NUU 50093 ampiamente consolidate in Europa, le ISP 98 sono poco conosciute e, quindi, non vi trovano alcuna applicazione.