In questo approfondimento analizzeremo due punti fondamentali della Direttiva 35/2000, recepita in Italia con Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

Il primo punto consiste nella determinazione, da parte del legislatore comunitario, del momento in cui iniziano a decorrere i termini per il calcolo degli interessi di mora.

La regola generale, ex art. 1 della direttiva e recepita all’art. 4,c.1,d.lgs n.231/2002, è la seguente: “gli interessi (…) iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o dalla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto”.

Nell’ipotesi in cui non sia possibile determinare la data di scadenza o la fine del periodo di pagamento il legislatore comunitario ha previsto dei termini legali per la costituzione in mora del debitore, quali:

trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di presentazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazioni dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

I termini sopra elencati possono essere elevati dal legislatore nazionale fino a 60 giorni per alcune categorie di contratti che dovranno essere espressamente individuati in sede di attuazione della direttiva.

Il secondo è inerente la determinazione del tasso, per cui il legislatore comunitario ha stabilito quale tasso legale a carico del debitore “il tasso di interesse del principale strumento finanziario della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso di riferimento), maggiorato di almeno 7 punti percentuali (margine), salvo altrimenti disposto dal contratto”.

Mentre, per gli Stati che non partecipano alla terza fase dell’Unione monetaria (ad esempio la Gran Bretagna), il tasso di riferimento “è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali” . In entrambe le ipotesi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.