Dopo aver analizzato la procedura ed i consigli presupposto di una richiesta di fallimento, procederemo con una breve verifica del procedimento fallimentare con una speciale attenzione all'insinuzione del credito al passivo da parte di un creditore comunitario

Con la dichiarazione di fallimento (che come abbiamo visto nel primo studio può essere completa o limitata e condizionata ad una cauzione) il giudice nomina un curatore scelto dalla lista ufficiale della regione. Oltre a ciò fissa già una data per la prima assemblea creditori e un termine per l'insinuazione del credito.

Nel tempo che decorre tra la sentenza e la prima assemblea creditori i curatore deve promuovere le pubblicazioni della dichiarazione di fallimento e sopratutto prendere contatto reale ed effettivo con l'azienda analizzare la contabilità al fine di elaborare:

-        Una relazione sulle cause del fallimento, stato reale dell'azienda e prospettive di manutenzione o meno in attività.

-        Lista provvisoria creditori

-        Inventario dei beni monili ed immobili dell'azienda

Durante la prima Assemblea il curatore può proporre due vie:

A – Se considera l'azienda economicamente sostenibile, richiede termine (60 g) per elaborare un piano di risanamento che consisterà in una proposto di concordata ai creditori. Questa proposta non è esclusiva del curatore potendo essere presentata anche dalla stessa azienda fallita come da un qualsiasi creditore.

B – Se considera l'azienda economicamente non sostenibile. Chiederà autorizzazione all'assemblea per liquidare il patrimonio e suddividere l'attivo tra i vari creditori in base alla sentenza di graduazione dei crediti che in una seconda fase il giudice emetterà.

L'INSINUAZIONE DEL CREDITO

Il grande problema che molte volte si pone alle aziende estere, comunitarie, è l'insinuazione del credito.

Infatti molte volte, per la distanza esistente il creditore estero non ha notizia immediata della dichiarazione di fallimento.

Il verità nella maggioranza dei casi occorre una irregolarità formale nella misura in cui i curatori non procedono alla citazione obbligatoria prevista dall'art. 40 del Regolamento (CE) 1246/2000.

In questi casi è possibile richiedere al giudice, anche fuori termine, che l'insinuazione sia accettata visto che per il creditore comunitario il termine non è mai iniziato a decorrere a fronte della mancata citazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) 1246/2000.


Questa istanza tuttavia può essere presentata in due modi e fasi differenti.

In un primo momento come mera esposizione al giudice.

In questo caso il giudice notificherà il Curatore il quale se riconoscerà l'errore ed accetterà il credito normalmente la richiesta termina con l'immediata e automatica ammissione al passivo.


Viceversa se il curatore, non accetterà il credito pacificamente sarà necessario richiedere una insinuazione tradiva.

L'insinuazione tradiva puó essere richiesta entro 1 anno dal transito in giudicato della sentenza. Tuttavia considerando la non citazione del creditore comunitario nei termini dell'art. 40 del Regolamento (CE) 1246/2000, intendiamo che può essere presentata a tutto tempo prima del pagamento ai creditori.

Questa istanza di insinuazione al passivo è particolarmente complessa e consiste in una vera e propria azione giudiziale promossa contro varie entità tra cui Curatore, fallimento, Creditori nella sua generalità, e obbliga alla firma presso il tribunale di un protesto formale che ne blocchi la prosecuzione e alla citazione per editti della generalità dei creditori.

Una volta ottenuta l'insinuazione e se il procedimento prosegue con la liquidazione dell'attivo sarà quindi necessario attendere la vendita dell'attivo e la rateizzazione del credito da parte del  curatore la quale avvera dopo la sentenza di graduazione del credito.
A cura di Paolo Pozzan - avvocato in Portogallo (Porto e Libona)

Paolo Pozzan - Advogado
Porto Lisbona
www.paolopozzan.com