Il credito documentario è un'operazione su documenti, distinta dal contratto sottostante, da quello di trasporto e dalle verifiche della merce. Tale tipo di operazione contempla l'intervento di almeno due banche e va regolata da precisi accordi contrattuali. Su ordine e precise disposizioni del compratore importatore (ordinante) una banca assume l'impegno, revocabile o irrevocabile, di pagare al venditore esportatore (beneficiario) una certa somma, contro presentazione, entro una data scadenza, di un insieme di documenti richiesti dall'ordinante e concordati di norma con il beneficiario.

Il compratore incarica una banca del suo Paese di provvedere, a favore del venditore, al regolamento dello scambio contro ritiro di documenti espressamente e chiaramente indicati dal credito stesso in una delle seguenti forme: pagamento a vista, a presentazione documenti; pagamento differito rispetto alla presentazione dei documenti e quindi all'utilizzo del credito con o senza tratta afferente alla dilazione di pagamento a seconda che si tratti di credito con pagamento differito o credito documentario per accettazione; negoziazione dell'importo del credito a presentazione documenti.

Le fasi di questa operazione sono sei e sono le seguenti: la prima è quella della trattativa commerciale e la stipulazione contrattuale. Si tratta della fase di negoziazione che si conclude con la firma del contratto tra venditore e compratore. Nel commercio internazionale non sempre esiste un documento, sottoscritto dalle parti, con l'articolazione delle condizioni con cui i contraenti vanno a regolamentare il loro rapporto, ma sono particolarmente diffusi i contratti conclusi semplicemente al telefono o attraverso lo scambio di lettere, fax, e-mail. In questa fase le parti devono concordare l'emissione del credito documentario fissandone i termini e le condizioni in modo molto preciso in quanto le stesse dovranno poi servire alle banche intermediarie per svolgere l'operazione. Maggiore è la precisione e la cura posta nel definire in modo dettagliato i termini e le condizioni del regolamento, di conseguenza minori saranno le discussioni nelle diverse fasi applicative.
Occorrerà quindi fare molta attenzione a svariate cose e a questi punti in particolare: il nominativo della banca emittente del credito documentario, le generalità esatte e complete nonché il domicilio sia del compratore che del venditore, il luogo di presentazione dei documenti (l'utilizzo del credito può avvenire infatti o presso la banca del compratore o presso quella del venditore); la scadenza dell'operazione sia per quanto riguarda l'utilizzo del credito che le modalità di pagamento (a vista o a scadenza differita); il set dei documenti necessari per l'utilizzo del credito, e da ultima l’eventuale richiesta di conferma del credito da parte della banca del venditore.

La seconda fase contempla l'ordine dell'importatore alla sua banca e l'emissione da parte di quest'ultima del credito documentario. L'importatore chiede, quindi, alla propria banca l'apertura del credito a favore del fornitore. Generalmente in questa fase l'istituto bancario richiede la compilazione/sottoscrizione di un modulo apposito nel quale devono essere riportati i termini e le condizioni dell'operazione, secondo gli accordi contrattuali stipulati fra le parti. Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario, la banca chiederà all'ordinante di costituire un deposito in denaro o titoli a garanzia dell'operazione oppure, se richiesta, vaglierà l'opportunità della concessione di un finanziamento. Espletate tutte le formalità la banca provvede all'emissione dello strumento per l'apertura di credito ed alla sua trasmissione ad una banca che si trova nel Paese del venditore per la successiva notifica al beneficiario.

La terza fase coincide con l'avviso al beneficiario da parte della banca notificante. La banca avvisante, dopo aver verificato l'autenticità del credito stesso, lo notifica semplicemente al beneficiario oppure, se richiesta, seguendo le istruzioni della banca emittente, aggiunge alla notifica la sua conferma. La banca confermante ha la facoltà, ma in ogni caso non l'obbligo, di accettare l'incarico. Qualora decida per la conferma, concederà una linea di credito alla banca emittente per il rischio che va ad assumersi in proprio, in quanto la conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermante ad effettuare la prestazione pecuniaria a favore del beneficiario in presenza di utilizzo regolare (cioè con documenti conformi).
Oltre a rifiutare di confermare il credito, la banca ricevente ha anche il diritto di rifiutarsi di notificare il credito al beneficiario, comunicando però la sua decisione senza ritardo alla banca emittente.

La quarta fase definisce il momento della spedizione della merce e la consegna dei documenti alla banca. Sulla base della notifica dello strumento del credito da parte della banca e solo dopo averlo ricevuto e controllato attentamente, l'esportatore provvede alla spedizione della merce ed ottiene il documento di trasporto necessario, insieme agli altri che sono richiesti per consentire l'ingresso delle merci estere nel territorio del compratore, per l'utilizzo del credito documentario. La consegna dei documenti alla banca, che deve essere preceduta da un controllo rigoroso della loro rispondenza formale alle disposizioni, va fatta nei termini di validità del credito, richiedendo su una copia della lettera di trasmissione un timbro di protocollo che attesti data ed ora nella quale i documenti sono stati consegnati. Ogni banca ha infatti massimo sette giorni lavorativi, successivi al giorno di presentazione, per poterli controllare.

Per stabilire quale sarà la banca incaricata di verificare i documenti occorre distinguere tra: il credito utilizzabile presso le casse della banca emittente per cui i documenti, dopo la presentazione tramite la banca notificante, devono essere controllati e verificati dalla banca emittente, alla quale dovranno pervenire entro la scadenza del credito; oppure il credito utilizzabile presso le casse della banca notificante e/o confermante. In questo caso spetta a quest'ultima controllare la regolarità della presentazione dei documenti sia per quanto attiene ai termini di scadenza che alla loro conformità alle prescrizioni del credito.

La quinta fase definisce il controllo formale dei documenti ed il pagamento del credito all'esportatore. Anche in questa fase occorre distinguere tra: il credito utilizzabile presso le casse della banca emittente. E' questa, infatti, che si è riservata il diritto di controllare la conformità dei documenti alle disposizioni del credito e se li riterrà regolari e conformi provvederà ad accreditare il beneficiario tramite la banca notificante. Oppure il credito utilizzabile presso le casse della banca notificante e/o confermante. E' questa che, per effetto di una delega della banca emittente, è stata incaricata di controllare la conformità dei documenti.
Se gli stessi saranno ritenuti regolari e conformi alle disposizioni del credito, la banca notificante e/o confermante provvederà ad accreditare direttamente il beneficiario, inviando contemporaneamente alla banca emittente l'addebito ed i documenti ritirati in utilizzo del credito.

La sesta e ultima fase definisce la consegna dei documenti e l'addebito del relativo importo al compratore. La chiusura dell'operazione può avvenire con: l'addebito al compratore da parte della banca emittente per l'importo pagato al beneficiario, tramite la banca notificante oppure pagato da quest'ultima direttamente allo stesso beneficiario, oppure con la consegna dei documenti al compratore da parte della banca emittente, in modo che egli possa provvedere al ritiro della merce già pagata al venditore tramite il credito documentario.