La tempestività dei tribunali tedeschi: Durata media di un processo civile in Germania: 4,5 - 8,1 mesi! Il vantaggio di un foro tedesco   “Complimenti alla Germiania” ci srisse un cliente italiano quando abbiamo ottenuto una sentenza favorevole già alcuni mesi dopo aver presentato l' atto di citazione.   Non si tratta di un caso isolato: la durata media di un processo civile in Germania ammonta a 4,5 mesi (pretura) e 8,1 mesi (tribunale) come ha comunicato il Ministero Federale della Giustizia. Un vantaggio notevole per una ditta italiana che ha crediti aperti nei confronti di un cliente tedesco.  Ma come si può riuscire ad avere la competenza di un foro tedesco? La tematica del foro competente viene disciplinata dal “regolamento (CE) del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.  L’art. 23 del regolamento prevede la possibilità di una proroga del foro. Si può quindi senz’altro stabilire nelle Condizioni Generali di Compravendita  o nel singolo contratto che il foro competente per ogni controversia  è p.e. Monaco di Baviera (o qualsiasi citta in Germania). In conseguenza entrambi le parti in caso di una controversia hanno il diritto ed anche l’obbligo di agire in giudizio direttamente dinanzi al Tribunale di Monaco con il vantaggio di una pronta decisione. Si risparmiano lo strazio di un lunghissimo processo con una durata di diversi anni e il rischio che il debitore tanto tempo piu avanti non sara piu in grado di pagare.  Viste le finezze della materia contrattualistica internazionale si consiglia però di contattare un esperto prima della stipulazione del contratto o delle Condizioni Generali. Un piccolo investimento che può avere un grande effetto. In ogni caso vale la pena controllare la propria conferma d'ordine e le condizioni generali di vendita. Attenzione: le clausole stampate in fattura generalmente non producono nessun effetto!   Ma anche se le parti non hanno concluso un contratto scritto il foro competente non è automaticamente la sede del venditore. Leggiamo l’articolo 2 del regolamento (CE) 44/2001  del 22.12.2000 che ha il seguente testo: 1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro. In conseguenza di questa norma la ditta italiana può presentare la causa nei confronti del suo moroso cliente tedesco davanti al giudice in Germania a condizione che tolga la clausola del foro di competenza presso la propria sede nei suoi moduli. Pura illusione invece risulta spesso l'idea di arrivare presto a un titolo esecutivo con il Decreto Esecutivo Europeo contro il debitore in Germania. Basta che il debitore precisi nell'opposizione che si tratta di un credito contestato per stoppare questa procedura e in caso di ricorso per opposizione da parte del contaente tedesco contro una normale ingiunzione italiana prosegue il tentativo del recupero del credito con la regolare azione legale in Italia; per le consequenze vedi sopra....   Avv. T.O. Schillik Monaco-Milano-Bologna www.schillik.biz www.issei.eu