Il credito documentario è una operazione bancaria (lettera di credito) universalmente utilizzata per il regolamento di transazioni commerciali interne ed internazionali.

Più precisamente, un credito documentario è un impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un Compratore (Ordinante) a favore di un venditore (Beneficiario) ad effettuare un pagamento (a vista o differito) contro ritiro di determinati documenti relativi alla spedizione delle merci e dopo verifica del rispetto delle altre condizioni contrattuali previste dalle parti (purché inserite nel credito stesso).

Nelle transazioni commerciali ed in particolare nel commercio internazionale le parti risiedono in luoghi distanti e sovente hanno difficoltà a concludere affari perché hanno esigenze di salvaguardia diverse e contrapposte, il c.d. è lo strumento che la prassi bancaria e commerciale hanno messo a punto per ovviare a questo inconveniente.

L'operazione è disciplinata internazionalmente dalle "Norme ed usi uniforni della CCI relativi ai Crediti Documentari". (Norme ed Usi Uniformi o N.U.U.) elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI)a partire dal 1933. Si tratta di un complesso di norme contenute in vari testi (Brochure) periodicamente aggiornati. L'ultima versione è la Pubblicazione (Brochure) n.600 entrata in vigore il 1º luglio 2007. Già da molti anni non è più prevista una specifica adesione alle NUU per Paese in quanto un credito documentario per essere sottoposto alle NUU deve esplicitamente riportare questa condizione al suo interno. Al proposito l'articolo 1 delle ICC NUU No. 600 prevedono " .......quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme”.

Le principali caratteristiche del credito documentario sono: l’autonomia - il credito documentario è una operazione separata e distinta dal contratto commerciale sottostante e quindi gli obblighi delle banche intervenute non possono essere annullati o modificati con riferimento a rapporti contrattuali o extra contrattuali estranei al credito stesso; l’astrattezza - tutte le parti devono basarsi esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte e così pure il rispetto delle condizioni contrattuali deve essere verificato solo attraverso l'analisi dei documenti stessi; e il formalismo - l'esame di conformità deve essere esclusivamente formale con esclusione di ogni giudizio sull'efficacia, veridicità o portata dei documenti esaminati. In merito a quest'ultimo requisito occorre tuttavia aggiungere che la giurisprudenza - allo scopo di contrastare truffe e falsificazioni - richiede che l'esame venga fatto con professionalità e soprattutto in buona fede.

I soggetti che intervengono in un’operazione di credito documentario possono essere diversi e nello specifico:

- l’ordinante o applicant: è colui che, a conclusione di un contratto di compravendita di beni o di sevizi, dà incarico ad una banca di emettere un credito documentario a favore della parte con la quale ha concluso il contratto;

- la banca emittente o issuing bank od opening bank: è la banca che, su incarico e istruzioni del compratore/ordinante, emette il credito a favore del beneficiario dandone avviso tramite una banca del paese dello stesso;

- la banca avvisante o advising bank: è la banca che avvisa/notifica al venditore/beneficiario l’avvenuta emissione del credito documentario allegando copia del testo. Con tale notifica la banca non assume alcun obbligo a pagare, ma solo si obbliga a controllare l’apparente autenticità del credito stesso e di eseguire le istruzioni della banca emittente;

- la banca designata o nominated bank: è la banca che è autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione. Di solito è la stessa banca avvisante che, al momento dell’utilizzo, è chiamata ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca emittente. Pertanto, pur non avendo alcun obbligo all’effettuazione della prestazione, generalmente, al momento dell’utilizzo, riscontrando i documenti conformi a quanto richiesto, effettua la prestazione che può consistere nel pagamento, nell’impegno di pagamento differito, nell’accettazione di tratte ed infine nel negoziare;

- la banca confermante o confirming bank: è la banca corrispondente alla banca emittente che, su richiesta di quest’ultima, aggiunge il suo impegno ad effettuare la prestazione. Tale banca è libera di confermare o meno il credito, ma se lo conferma assume da subito l’obbligo a pagare. Non tutti i crediti provvedono la conferma, per cui la banca confermante la si trova solo quando è richiesta la conferma;

- il beneficiario o beneficiary: è colui a favore del quale è aperto il credito documentario e che riceve la prestazione prevista dal credito solo quando avrà consegnato tutti i documenti richiesti dal credito alla banca chiamata designata a pagare o ad accettare e pagare alla scadenza o a negoziare la somma prevista a condizione che i documenti presentati siano conformi a tutti i termini e le condizioni indicate nel credito;

- la banca rimborsante o reimbursement bank: è la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione.

Schematicamente ecco come avviene generalmente l’articolazione del credito documentario

1)       conclusione del contratto tra venditore e compratore;

2)       incarico del compratore alla propria banca per emissione;

3)       precostituzione dei fondi necessari all’apertura del credito;

4)       emissione del credito documentario;

5)       ricezione del credito da parte della banca avvisante, verifica dell’autenticità e notifica la beneficiario;

6)       eventuale conferma del credito documentario;

7)       esame del credito documentario da parte del beneficiario;

8)       eventuale modifica, se il beneficiario si accorge di non poter rispettare tutti i termini e le condizioni indicate;

9)       preparazione della merce e spedizione della stessa;

10)   consegna dei documenti prescritti dal credito alla banca designata dal credito;

11)   verifica da parte della banca designata/confermata della conformità dei documenti presentati;

12)   esecuzione della prestazione in presenza dei documenti conformi ed invio;

13)   verifica della conformità dei documenti da parte della banca emittente;

14)   se conformi, consegna dei documenti al compratore con relativo addebito dell’importo;

15)   ritiro della merce da parte del compratore;

16)   nel caso, invece, di irregolarità riscontrate dall’esame dei documenti, sarà richiesta la beneficiario l’autorizzazione all’invio dei documento sotto riserva.