L’unione europea attraverso la Direttiva n. 35/2000 è intervenuta per tutelare i creditori nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti. In Italia è stata recepita attraverso il Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

La Direttiva si applica alle obbligazioni pecuniarie derivanti a titolo corrispettivo da contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. Secondo la Direttiva comunitaria si intende per transazione commercialei contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo”. Successivamente, la direttiva definisce anche il significato di “imprese” quali, “soggetti esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona”.

I motivi che hanno spinto il legislatore comunitario nell’emanare la direttiva in epigrafe risiedono nella risoluzione di un problema che affligge la prassi commerciale e danneggia, in particolar modo, la piccola e media impresa e l’artigianato, ossia quello del ritardo o mancato pagamento dei crediti. Analizzando la struttura economica dell’Europa caratterizzata da un numero elevato di piccole-medie imprese si comprende come una mancata tutela nel recupero del credito comporti per questi soggetti un rallentamento della propria attività produttiva o addirittura la loro definitiva uscita dal mercato. Non solo, secondo l’analisi effettuata dalla Commissione Europea i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio per il successo del mercato unico. I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, e in particolare a quelle di medio-piccole dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.

Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno. Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri.

Il legislatore Europeo, sensibile a queste problematiche, ha elaborato un testo avente come obiettivo la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno. Egli nei suoi considerando dichiara “i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Sati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o alla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo do pagamento abbia conseguenze dissuasive”.

Come l’operatore saprà, la Direttiva non è direttamente applicabile negli Stati membri ma deve essere recepita attraverso una norma nazionale. Per questi motivi potremo incontrare fra i diversi ordinamenti delle sensibili differenze in materia di tutela contro i ritardi nei pagamenti. Ciò nonostante la direttiva stabilisce dei minimi di tutela dei creditori vincolanti per i legislatori nazionali, in particolare, disciplina la determinazione degli interessi nel caso di ritardo nel pagamento.

La Direttiva 35/2000 è importante anche per altri due aspetti correlati al tema dei pagamenti, ovvero la riserva di proprietà e le procedure di recupero del credito. Per quanto concerne il primo punto il legislatore comunitario auspica la possibilità di esercitare la riserva di proprietà senza alcuna discriminazione sul territorio Comunitario, in particolare all’art 4 prevede “gli Stati membri prevedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l’acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati al debitore”.

Per quanto riguarda le procedure per i recupero dei crediti il legislatore comunitario ha imposto come obiettivo che i riti per i crediti non contestati siano di breve durata senza imporre agli Stati una procedura specifica. L’art. 5 così recita “Gli Stati assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative”.