La Comunità Europea ha emanato verso la fine del 2006 un provvedimento che, pur avendo avuto piena operatività a partire dal 12 dicembre 2008, mirava ad istituire un procedimento univoco per i vari Stati membri a disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti.

Il regolamento n. 1896/2006 istituisce un "procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consente al creditore – in via facoltativa – di ricorrere al ricorso al procedimento europeo o di impiegare le procedure nazionali.

Il procedimento speciale disciplinato dal regolamento è applicabile ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale; restano escluse le controversie inerenti l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.

E’ applicabile, quindi, alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.

Partendo da questo presupposto base, il creditore può richiedere al Giudice l’emissione del provvedimento di ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell’Allegato 1 del regolamento comunitario stesso.

Il richiedente deve indicare nel ricorso, oltre ai dati anagrafici, l’importo del credito e l’esposizione dei fatti posti a fondamento dell’istanza di ingiunzione. Il ricorso, la cui predisposizione fa riferimento a moduli specifici tra giudice e parti, cerca di semplificare maggiormente la procedura e può essere presentato anche in via telematica. Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emette ingiunzione di pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca.

Se il ricorso non viene accolto e quindi non viene emessa l’ingiunzione di pagamento, il creditore può solo presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento), o ricorrere secondo l’ordinamento del proprio Paese nazionale. Non vi è, pertanto, possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo. In ipotesi di opposizione del debitore, invece, si applicano le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione l’ingiunto può proporre opposizione al giudice d’origine, utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento, dopodiché si seguono le ordinarie regole di procedura civile. La competenza del giudice è fissata in base ai criteri stabiliti nel regolamento n. 44/2001. Il regolamento, poi, ha cercato di semplificare, in termini di tempi, anche la fase esecutiva: il provvedimento di ingiunzione europea, infatti, non abbisogna dell’exequatur e, emesso dal Paese d’origine, verrà considerato come se fosse stato adottato dal giudice dell’esecuzione. Viene meno, pertanto, la necessità di un qualsiasi controllo giurisdizionale: non serve la dichiarazione di esecutività.

La Comunità Europea, con tale provvedimento, mira ad attuare una diminuzione del contenzioso e l’esecuzione immediata dell’ingiunzione di pagamento, attraverso l’abolizione di ogni procedimento intermedio, anche e soprattutto in fase di esecuzione.