L'assicurazione dei crediti consiste in una copertura assicurativa contro il rischio di mancato pagamento, allo scopo di garantire l'impresa nel momento in cui, con la vendita di un bene e/o di un servizio, la stessa non riscuota l'importo a causa di una insolvenza. Viene anche vista come l'unica soluzione che permette al venditore di tutelarsi in modo efficace dal rischio di credito ed è costituita dall'assicurazione dei propri crediti verso l'estero.

Possono essere sottoposti a copertura sia i crediti derivanti da rapporti di compravendita sul mercato interno, sia quelli derivanti dai rapporti di compravendita sul mercato estero.

La copertura assicurativa può riguardare il "rischio commerciale" (insolvenza del cliente) oppure il "rischio politico" (eventi catastrofici-politici che impediscono il pagamento del credito) in conseguenza dei seguenti eventi: esportazioni di merci e servizi; prestazione di servizi, studi, progettazione; esecuzione di opere e di lavori; locazione finanziaria di macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto.

L'assicurazione dei crediti presenta una terminologia particolare che si rende opportuno analizzare:
L'assicurazione è il contratto che trova disciplina agli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore nell'interesse e per conto del creditore).

Il limite di credito (fido o massimale) è l'importo massimo entro cui una società di assicurazione accorda la propria garanzia, per ciascun debitore dell'assicurato, dopo aver preso, per ogni debitore, le informazioni commerciali attraverso quella che viene chiamata, in gergo tecnico, l'informativa.

La globalità è il principio su cui si basa l'assicurazione dei crediti, secondo il quale l'assicurato dovrà dichiarare all'assicurazione l'intero volume d'affari. Da questo principio è possibile derogare definendo con l'assicuratore il tipo di polizza che consente, ad esempio, di escludere i crediti garantiti con una Stand by Letter of credit o con una garanzia bancaria a prima domanda o dove il pagamento concordato è a mezzo credito documentario. È possibile, inoltre, assicurare unicamente i clienti di un prodotto specifico, di un settore di attività, di un settore economico o di un paese.

Il rischio garantito o assicurabile riguarda il rischio di mancato pagamento causato direttamente dal verificarsi di uno o più Eventi Generatori di Sinistro che si distinguono in base alla loro natura in: rischi di mancato pagamento di natura commerciale; rischi di mancato pagamento di natura politica.

Nel primo caso (mancati pagamenti causati da rischi di natura commerciale) i suddetti eventi faranno sorgere il diritto dell'assicurato all'indennizzo soltanto quando verrà accertata l'insolvenza del debitore (impossibilità a far fronte al pagamento). L'insolvenza può essere: di diritto o di fatto. Il primo caso si ha quando il termine costitutivo del sinistro è determinato dal verificarsi delle procedure concorsuali previste a carico del debitore (fallimento, concordato, preventivo, giudiziale o stragiudiziale, atti di sequestro conservativo, ecc.); il secondo quando il termine costitutivo del sinistro si verifica decorsi 180 giorni dalla scadenza del credito, oppure in presenza di atti di sequestro o di pignoramento negoziale oppure da dimostrazione d'improbabilità di recupero.

Il valore assicurabile/percentuale di copertura è il limite complessivo di risarcimento della compagnia per ogni annualità assicurativa. Più precisamente è la misura, calcolata in percentuale, applicata alla perdita indennizzabile a norma di polizza per determinare l'importo dl risarcimento. Tale valore non rappresenta mai il 100%, in quanto qualsiasi compagnia di assicurazione non può coprire il mancato guadagno derivante da una insolvenza, ma soltanto la perdita stessa. L'assicurato deve partecipare sempre al rischio nella sua veste imprenditoriale, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge. La percentuale di copertura delle perdite varia, in genere, a seconda del tipo di polizza e/o del paese interessato e va a puro titolo esemplificativo dall'80-85% al 70-75%.

Il minimo di premio è il corrispettivo minimo dovuto dall'assicurato per ogni annualità assicurativa.
Il premio assicurativo è il corrispettivo della prestazione assicurativa. Il tasso di premio da applicare è determinato da una serie di variabili che tengono conto delle dimensioni dell'azienda proponente (il fatturato), del numero e della tipologia dei suoi clienti, delle dilazioni accordate e delle esposizioni medie e massime, del settore merceologico, della storicità di perdite e contenziosi, del sistema interno di gestione dei crediti e altro ancora. A titolo indicativo si va da un minimo dello 0,30 per cento ad un massimo dell'1,20 per cento sul valore del volume delle forniture assicurative.

Il termine costitutivo di sinistro, conosciuto con la sigla TCS, è il momento in cui il sinistro si intende realizzato, cioè il momento in cui si può dire che il mancato pagamento del credito si è verificato e, quindi, la perdita del credito può considerarsi avverata in maniera definitiva. È da tale momento che, considerandosi convenzionalmente conseguita la perdita del credito, l'assicurato ha diritto all'ottenimento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione.

Le tipologie di polizza che possono essere offerte all'assicurato, a seconda dei casi, sono le seguenti: la Polizza è Globale quando vengono assicurati tutti i crediti commerciali all'export oppure solo i crediti, (ma tutti quelli ivi compresi), derivanti dalla vendita di un prodotto specifico, o di una linea di prodotti, da uno specifico settore di attività o dalle vendite realizzate in determinati Paesi. In questo caso l'assicurato specifica i Paesi, prodotti, ecc., per i quali intende assicurare i crediti.

La Polizza è Singola quando l'assicurato indica quali sono i crediti esteri per cui si vuole assicurare.
La gestione della polizza. Per poter formulare un'offerta è necessario che l'azienda compili un modulo di proposta - proposta di assicurazione - ovvero un questionario nel quale sono richiesti, oltre ai dati anagrafici ed al settore in cui opera, indicazioni sia sulla clientela (quali i Paesi in cui opera il cliente, le dilazioni e le modalità di pagamento concesse, l'elenco dei principali clienti, ecc.), sia sul fatturato realizzato negli ultimi anni e previsto per quello in corso. La polizza ha durata annuale e si rinnova tacitamente, salvo disdetta nei termini contrattualmente stabiliti.