Sempre più frequentemente, i creditori di aziende sanitarie si vedono opporre in sede di esecuzione la delibera di impignorabilità delle somme, in quanto destinate al pagamento degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente o convenzionato, nonché all’erogazione dei servizi essenziali.
Ma l’esistenza di una delibera non è di per sufficiente a paralizzare l’azione del creditore; infatti, se quest’ultimo dimostra che dopo la notifica della delibera il tesoriere ha effettuato pagamenti con finalità diverse da quelle sopra indicate, senza il rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento delle fatture, ha diritto ad ottenere l’assegnazione delle somme pignorate, non essendogli opponibile la delibera, che nei suoi confronti è inefficace.
L’assunto è diretta conseguenza delle note pronunce della Corte Costituzionale che hanno chiarito l’incostituzionalità della disposizione che preveda l’impignorabilità tout court dei beni delle Aziende Sanitarie.
Da ultimo, con la sentenza n. 186/2013 il Giudice delle leggi ha affermato il contrasto delle misure contenute sia nella legge di stabilità del 2011 che nelle successive disposizioni di proroga fino al 2013 con l'art. 111 della Costituzione che regola il giusto processo, poiché secondo la Corte Costituzionale altera "le condizioni di parità fra i litiganti, ponendo la parte pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio, incidendo, altresì, sulla ragionevole durata del processo".
Con la norma che fissa l'impignorabilità dei fondi della Aziende sanitarie nelle Regioni oggetto di piano di rientro, secondo il Collegio, è stata resa "inutile la possibilità riconosciuta ai creditori di agire in giudizio al fine di ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni dagli stessi vantate nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere delle Regioni soggette a commissariamento ". Per la Corte ciò è rilevante "tanto più ove si consideri che la predetta disposizione, rendendo inefficaci i pignoramenti già eseguiti, consente ai debitori, in aperto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, di rientrare nella piena disponibilità dei beni sino a quel momento vincolati alla soddisfazione dei creditori esecutanti ".
La Corte evidenzia inoltre che la durata nel tempo della "disposizione ora censurata, inizialmente prevista per un anno", è "già stata, con due provvedimenti di proroga adottati dal legislatore, differita di ulteriori due anni sino al 31 dicembre 2013".
Secondo la Consulta, infine, per giustificare l'impignorabilità "non può valere (...) il fatto che (...) possa essere" ritenuta "strumentale ad assicurare la continuità della erogazione delle funzioni essenziali" del "servizio sanitario: infatti, a presidio di tale essenziale esigenza" è già in vigore la legge 67/1993, "in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari" definiti con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; detta disposizione è da leggersi alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 15-29 giugno 1995, che  ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, “non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente”, nonché della pronuncia della Corte Costituzionale n. 211 del 18-6-2003, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 159 d.lg. n. 267/2000 nella parte in cui non prevede che “l’impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati....non operi qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della delibera semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non 4 prescritta fattura, delle deliberazioni d’impegno  da parte dell’ente stesso”.
In buona sostanza, le somme non sono certo di per sé impignorabili, ma lo divengono solo se risulta una delibera notificata precedentemente alla data di notifica del pignoramento con la quale l’ente abbia vincolato dette somme per il pagamento di servizi sanitari essenziali e debiti più antichi di quelli per la soddisfazione dei quali si procede con l’esecuzione e, successivamente, detta delibera non sia stata disattesa a livello esecutivo.
In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di Campobasso con ordinanza n. 1507 del 15 settembre 2015 all’esito di un pignoramento presso terzi promosso presso il tesoriere dell’azienda sanitaria regionale; di fronte al rilievo di impignorabilità delle somme, i legali del creditore precedente hanno preteso la produzione da parte dell’Istituto Tesoriere dell’elenco dei pagamenti effettuati in data successiva a quella della notifica della delibera ed, all’esito dell’esame dei medesimi, hanno dimostrato che molti erano stati effettuati in esecuzione di titoli diversi da quelli vincolati e senza il rispetto dell’ordine cronologico.
Il Giudice dell’Esecuzione ha dunque dovuto dichiarare l’inefficacia della delibera ed assegnare tutte le somme pignorate in favore del creditore procedente e di quelli intervenuti.