La procedura di composizione delle crisi è destinata agli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali ed ai “debitori civili” in genere ed ha carattere volontario, in quanto azionabile solo su istanza del debitore che si trovi nell’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni e che, ciò nonostante, intenda porvi rimedio.
Occorre, preliminarmente, fare un breve cenno alla ratio legis della L. 3/2012, ovvero alle ragioni poste alla base dell'introduzione nel nostro ordinamento delle disposizioni normative relative alla procedura in esame.
Essa rivela come il legislatore l'abbia eletta, principalmente, a strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell’usura, ma non v'è dubbio che la stessa persegua, altresì, l’obiettivo di salvaguardare le piccole-medio imprese, che costituiscono il tessuto produttivo dello Stato Italiano, nonchè quello di abbattere la conflittualità giudiziaria sul debito.
Tanto premesso, è bene sottolineare che la L. 3/2012, al fine di consentire una efficiente riuscita della composizione della crisi da sovraindebitamento, statuisce che il giudice – qualora la domanda soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 - con decreto disponga che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ne' disposti sequestri conservativi, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili” (art. 10 co. 2 lett. c) L. 3/2012).
Diversamente, infatti, non solo il debitore si troverebbe esposto ad un'aggressione indiscriminata del proprio patrimonio da parte di una pluralità di creditori - che, presuntivamente, agirebbero ognuno perseguendo una strada autonoma, in violazione della par condicio creditorum - ma, cosa ancor più rilevante, l'organismo di composizione della crisi si troverebbe impossibilitato a predisporre una proposta di accordo a causa dell'incertezza di conoscere l'esito delle procedure esecutive di cui il debitore è destinatario, pregiudicando, inevitabilmente, la fattibilità dell'accordo stesso.
Inoltre, il blocco delle azioni esecutive e dell'acquisizione di titoli di prelazione da parte di creditori anche nella fase prodromica alla procedura di sovraindebitamento, ovvero dalla presentazione dell'istanza di nomina dell'organismo di composizione della crisi, è derivante anche per interpretazione analogica della Legge Fallimentare. Infatti, il decreto "crescita bis" ha corretto e integrato la L. 3/2012, trasformando la procedura di sovraindebitamento in chiave “concordataria”. Ciò si evince anche dal tenore letterale della legge in oggetto, che più volte richiama la procedura di concordato preventivo, disciplinata dagli artt.160 e ss. L.Fall.
Sul punto è bene precisare che l'art. 182 bis co. 6 L.Fall. prevede "il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma, e può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d),  e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono incorse trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione".
Da tutto quanto sinora espresso emerge in maniera evidente come l'istituto in esame incida sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, proprio laddove prevede la possibilità di ottenere la sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.
In adesione a tale ratio l'art. 12 bis co. 2 L. 3/2012, contempla, altresì, la possibilità per il Giudice di disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata già in corso, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.