CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (CASSAZIONE 13.02.2015 N. 2858)

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi avverso un ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c., va determinato sulla base del credito assegnato e non di quello complessivamente indicato nel precetto.
Una recente pronuncia della Cassazione (13.02.2015 n.2858) ritorna sul tema della determinazione delle spese di giudizio nella ipotesi indicata affermando tale principio sulla base dei propri precedenti giurisprudenziali, applicati, per l'appunto, al caso specifico della opposizione agli atti escutivi proposta avverso una ordinanza di assegnazione somma.
In particolare il precedente da cui la S.C. ha preso le mosse è rappresentato dalla decisione 23.01.2014 n. 1360 secondo cui “ai fini delle della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione alla espropriazione va determinato in relazione al peso economico delle controversie, e dunque: a) per la fase precedente l'inizio della esecuzione, in base al valore per cui si procede; b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto della opposizione; c) nel caso di opposizione all'intervento di un terzo creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto della opposizione, in base al valore del bene esecutato; e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.”
Da tale pronuncia, i Giudici di legittimità hanno tratto il corollario anzidetto e cioè che in tema di liquidazione delle spese di giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., va determinato avendo riguardo al credito assegnato, qualora la contestazione investa in toto l'assegnazione stessa, poiché gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto non possono che coincidere con il valore del credito che il debitore esecutato conserva in caso di accoglimento della opposizione o perda definitivamente in caso di rigetto della stessa. Con adesione, quindi, alla ipotesi di cui alla lettera b) del citato precedente.
Nel caso di specie, era stata censurata , attraverso la opposizione ex art. 617 c.p.c., la liquidazione delle spese processuali, operata dal Tribunale sulla base dell'importo oggetto della ordinanza di assegnazione somma anziché sulla base del valore complessivo del credito del Condominio opposto. In buona sostanza, il valore della causa, per i suddetti fini, non doveva essere calcolato su euro 51.712,10=, indicate dal Condominio nel precetto, ma sulla diversa somma assegnata nel procedimento esecutivo di euro 18.217,10= e, quindi, nella liquidazione delle spese legali dovevano essere tenute presenti quelle di cui alla scaglione da euro 5.200,01= ad euro 25.900,00=, con la conseguente violazione dei massimi tariffari, sia per i diritti, liquidati dal Tribunale nell'importo complessivo di euro 3.500,00= a fronte di un massimo di euro 1.275,00=, sia per gli onorari, liquidati dal Tribunale nello importo complessivo di euro 5.000,00= a fronte di un importo massimo di euro 2.355,00=. Accogliendo il motivo del ricorso, per le suddette ragioni, la Cassazione ha determinato nuovamente le spese erroneamente quantificate dal Tribunale, riducendole fino agli importi inferiori ricordati.

Marzo 2015    Avv. Antonio Arseni