La registrazione della proprietà immobiliare in Albania è disciplina dalla Legge  33/2012 del 21.3.2012 “La Registrazione della Proprietà Immobiliare”.

L'autorità centrale competente per la registrazione dei beni immobili è l'Ufficio Centrale per la Registrazione delle Proprietà Immobiliari, dalla quale dipendono gli Uffici locali di registrazione delle proprietà immobiliari.

Durante la prima registrazione dell’immobile, l’ufficio competente concede a tutti gli eventuali interessati un periodo di tempo di 45 giorni per presentare reclami o richieste all’ufficio competente, prima di effettuare la registrazione definitiva dell’immobile (c.d. registrazione temporanea).

Ai sensi del Codice Civile della Repubblica d’Albania, Legge 7850 del 29.07.1994 e successive modifiche, gli immobili non potrebbero costituire oggetto di una regolare transazione se non iscritti al registro delle proprietà immobiliari.

I dati dell’immobile e/o altri documenti che incidono sui diritti dei proprietari devono obbligatoriamente essere registrati nel Registro delle Proprietà Immobiliari entro 45 giorni dalla data della loro formazione e/o costituzione, come ad esempio: il posizionamento della proprietà (pianta) ed i relativi confini; data di registrazione; atto d’acquisizione della proprietà; identità del proprietario; i gravami, le locazioni, il diritto di utilizzare la proprietà ed ogni altro diritto analogo connesso alla proprietà stessa, che viene dal proprietario trasferito a terzi.

Qualora durante il periodo della registrazione temporanea non siano presentati reclami o altre pretese, la proprietà è registrata a titolo definitivo. Invece, in caso di pretese, non risultanti da accordi, il Tribunale di competenza deciderà sulla controversia, con l'obbligo per il pubblico ufficiale del registro delle proprietà immobiliari di annotare la controversia in atto e la successiva decisione del Tribunale.


PROPRIETÀ PUBBLICHE

La Legge 8743 del 22.02.2001 “Le proprietà immobiliari dello Stato” distingue tra le proprietà immobiliari dello Stato ed i beni demaniali – quest’ultima categoria di beni include quelle proprietà dello Stato che sono funzionali ed indivisibili dallo Stato stesso e sono considerate di pubblico interesse (es.: parchi, boschi, laghi, fiumi, etc). In base alla Legge 8743, le proprietà pubbliche si trasferiscono o si concedono in uso secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalle leggi speciali. Mentre, le proprietà non considerate pubbliche, qualora non soggette a leggi speciali, hanno un regime giuridico uguale a quello applicabile alla proprietà privata.

La Legge 7980 del 27.07.1995 “La compravendita dei terreni”, all’art. 3, dispone che non possa essere realizzato nessun trasferimento del titolo di proprietà su terreni pubblici fino a che non sia terminata la compensazione degli ex proprietari. Tuttavia, una deroga alla suddetta norma è contenuta al punto 3/b) della stessa legge, la quale prevede che il Consiglio dei Ministri possa decidere di vendere un terreno pubblico libero (vale a dire un terreno dove non ci sono investimenti che superano il valore del terreno stesso) in caso di investimenti molto significativi per l’interesse del Paese.

In conformità a quanto stabilito dalla suddetta legge, il prezzo di vendita dei terreni pubblici è stabilito con decisione del Consiglio dei Ministri