La competenza internazionale nella compravendita di merce ambito europeo.

La determinazione della competenza internazionale nella compravendita di merce ambito europeo dev'essere fatta in base all'esistenza o meno ci Clausole Contrattuali Generali di Vendita.

Infatti la prima forma di verifica della competenza internazionale sarà basata sulla verifica di eventuali clausole di foro competente sottoscritte dalle parti.

Quindi se esiste un contratto o delle condizioni generali di vendita sottoscritte dalle parti bisognerà analizzare queste clausole per verificare quale il tribunale competente.

In assenza di accordi tra le parti dovremo soccorrerci delle norme applicabili in particolare delle norme europee e delle interpretazioni giurisprudenziali di queste norme:

CLAUSOLA DI FORO COMPETENTE

Le parti possono stabilire una clausola di foro competente che sarà valida in cado di conflitto. Questa clausola normalmente è prevista nelle condizioni generali di vendita quando le parti le prevedono.

Relativamente a questa disposizione é tuttavia necessario avere i seguenti accorgimenti.

1 – In concetto di “foro esclusivamente competente”:

Non è sufficiente prevedere una norma che indichi un determinato foro come competente per essere sicuri che non esisterà altro foro competente. Infatti bisogna distinguere il foro competente da quello esclusivamente competente. Quindi se nel mio contratto indico semplicemente un foro senza specificare che quel foro è esclusivamente competente, la mia indicazione sarà interpretata come essendo un foro meramente alternativo, ovvero uno dei fori competenti ma non l’unico. Quindi una delle parti potrà legittimamente radicare la causa avanti un altro foro che sia competente per altra via. Per esempio in base alle regole di competenza legale.

Se quindi su vuole un foro esclusivamente competente è necessario indicare che il foro scelto è quello esclusivamente competente. Solo la menzione della parola “esclusiva” o suo sinonimo ritirerà la competenza agli altri fori.

2 -  La validità delle clausole contrattuali generali

In Portogallo potrà non essere sufficiente la mera menzione in retro fattura delle Clausole Contrattuali Generali di vendita. Infatti la legge sulle clausole generali obbliga che il proponente delle clausole le porti a conoscenza di controparte in modo adeguato e con il preavviso necessario per la presa visione e spiegandone il significato quando necessario. Esiste quindi il concetto di trasmissione effettiva ed integrale, non essendo sufficiente una mera menzione in un documento che, molte volte, è inviata controparte a consegna già avvenuta. Sarebbe quindi opportuno inserire le Clausole Contrattuali Generali di vendita nella conferma d’orine la quale va controfirmata dall’acquirente.

COMPETENZA INTERNAZIONALE IN BASE ALLE REGOLE LEGALI

Non essendoci una norma contrattuale che definisce il foro applicabile, per determinare il Tribunale internazionalmente competente dovremo soccorrerci delle norme legali applicabili.

In ambito di compravendita di merce in ambito europeo dovremo soccorrerci del regolamento CE 44/2001.

Il Regolamento CE 44/2001 sé relativo alla competenza giudiziaria e riconoscimento di sentenze in ambito civile e commerciale.

All'art. 2 del Reg. Ce 44/2001 é prevista la regola generale per cui una persona domiciliata in un determinato stato, indipendentemente dalla sua nazionalità, può essere demandata processualmente solo avanti il foro del suo Stato di domiciliazione.

È quindi stabilita la regola generale della competenza del domicilio (indipendentemente della nazionalità) del convenuto.

Tuttavia l'art. 3 prevede che la regola generale può essere derogata da norme specifiche, previste belle sezioni seguenti.

L'art. 5 de regolamento, sotto il titolo di competenze speciali, prevede una deroga importante al principio del domicilio de convenuto. Infatti l'art. 5  prevede che:

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

-        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

-        - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;”

Verifichiamo quindi che in caso di compravendita internazionale di merce, la competenza non è la regola generale del domicilio del convenuto ma bensì “ il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

A questo punto bisogna interpretare cosa si intende per

Luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

L'interpretazione giurisprudenziale iniziale è stata quella del luogo della consegna contrattuale. Ovvero la giurisprudenza ricercava in base alle regole della consegna della merce (incoterms) dove era avvenuto il passaggio effettivo di responsabilità della merce. Quindi nel caso di vendita ex.works considerava competente il tribunale del venditore ed in caso di vendita ddt il Tribunale dell'acquirente.

Tuttavia sia in Portogallo che in Europa questa regola della competenza contrattuale è venuta mano a mano perdendo forza essendo nata una nuova corrente giurisprudenziale che difende che il tribunale competente è quella della “Consegna Effettiva”.

Quindi indipendentemente delle clausole di trasporto dovrà considerarsi sempre competente il tribunale dell'acquirente, o il posto inteso come luogo geografico ove l'acquirente ha richiesto la consegna della merce.

Conclusione

Quindi in assenza di norme di foro applicabile il Portogallo sarà tendenzialmente sempre competente per redimere le cause relative alla merce in esso venduta e consegnata da parte di un imprenditore italiano.

Viceversa sarà tendenzialmente incompetente per decidere tutte le cause in cui è una azienda portoghese a vendere merce ad una azienda italiana.

Questo in base alla nuova tendenza di interpretazione del “luogo effettivo di consegna della merce”.
Avv. Paolo Pozzan
STUDIO LEGALE POZZAN
Oporto - Lisbona 
www.paolopozzan.com