1. Le concessioni ed il partenariato pubblico - privato.
 
La nuova legge n. 125 del 25.04.2013 “Per le concessioni ed il partenariato pubblico privato” abroga la legge precedente n. 9663 del 18.12. 2006, “Per le concessioni” e successive modifiche, modificando totalmente la disciplina delle concessioni nella Repubblica di Albania.
 
A sostegno di questa legge nella sua applicazione, la decisione del Consiglio dei Ministri n. 575 del 2013, e altre normative dettano norme per l’applicazione della legge sopra menzionata sia da parte della amministrazione pubblica e sia da parte delle aziende interessate nel campo delle concessioni.
 
Un ampi sostegno alla legge 125/2013 inoltre gli viene data anche la legge n. 8652, del 31.7.2000 “Per l’organizzazione e il funzionamento del governo locale” il quale a far data dal 1 gennaio 2002 da ampie funzioni decisorie ai Comuni ed i Municipi. Tramite questa legge il governo locale è pienamente responsabile per l’esercizio delle proprie funzioni nella materia della infrastruttura e dei servizi pubblici. Le autorità locali hanno il potere di imporre imposte per i servizi pubblici di loro competenza e possono concedere a terze persone giuridiche private lo svolgimento dei servizi e dei lavori pubblici in base a contratto di concessione partenariato pubblico privato.
 
La legge è di importanza focale per tutti gli operatori che esercitino attività di impresa nei campi elencati dalla legge, poiché essa si prefigge, all’art. 1, l’obiettivo di “creare un quadro favorevole e stabile per l’incentivazione e la creazione delle facilitazioni per gli investimenti che si realizzano come concessioni/partenariato pubblico privato”.
 
2. Le autorità pubbliche competenti per l’approvazione della concessioni ed il partenariato pubblico privato
 
Attualmente in base alla legge “Per le concessioni e il partenariato pubblico Privato” i organi pubblici competenti per il conferimento delle concessioni sono:
·         Il governo e i Ministeri competenti;
·         Il Parlamento;
·         L’autorità del governo locale i Comuni ed i Municipi.
 
3. I campi dell’attività economica sulle quali possono essere eseguite le concessioni/partenariato pubblico privato sono i seguenti:
 
L’art. 4 della legge 125/2013, rubricato “campi di applicazione delle concessioni/partenariato pubblico privato”, espone i settori di interesse – sotto elencati – ove possono intervenire i soggetti interessati:

  • Trasporti (sistema delle ferrovie, trasporto ferroviario, porti, aeroporti, strade, tunnel, ponti, parcheggi, trasporto pubblico);
  • Produzione e distribuzione della energia elettrica e della energia per lo scaldamento;
  • Produzione e distribuzione dell’acqua, trattamento, raggruppamento, distribuzione e menagement delle acque nere, irrigazione, drenaggio, pulizia dei canali e delle dighe;
  • Management dei rifiuti, compreso qui anche la raccolta, trattamento, trasferimento e il loro deposito;
  • Telecomunicazione;
  • Scienza e istruzione;
  • Turismo, svago e hoteleria;
  • Cultura e sport
  • Sanita;
  • Servizi sociali;
  • I carceri e le infrastrutture giudiziarie;
  • La riabilitazione della terra e dei boschi;
  • Parchi industriali, miniere e l’infrastruttura simile per l’appoggio allo business;
  • Alloggio;
  • Stabili dell’amministrazione pubblica, tecnologia e informazione e l’infrastruttura base dei dati;
  • La distribuzione del gas naturale;
  • Riabilitazione e sviluppo urbano e suburbano.

 
L’art. 4, comma 2, da ultimo, dispone he il Consiglio dei Ministri ha la competenza di rilasciare concessioni in altri campi con la proposta del Ministro competente o la proposta del Governo locale.
Il Consiglio dei Ministri nei casi particolari può concedere delle connessioni per dei operatori economici locali o esteri con il prezzo simbolico di 1,00 (un//00) Euro.
 
4. Il Partenariato pubblico-privato
 
L’art. 3 della Legge predetta, rubricato “Denominazioni”, elenca le denominazioni delle concessioni contemplate dalla legge. Fra esse spicca, al comma 23 dello stesso articolo, il “contratto di partenariato pubblico privato”. Esso, recita testualmente la legge, “ha il senso di un contratto di lavoro pubblico o di un contratto di un servizio pubblico che contiene i criteri i quali determinano quello come un partenariato pubblico privato come regolato in questa legge e che viene sottoscritto tramite l’autorità contraente da una parte e l’operatore economico scelto come il miglior offerente”.
 
In base all’art. 8 della legge 125/2013 il partenariato pubblico privato sottintende una forma di cooperazione a lungo termine in base ad un contratto tra l’autorità contraente cioè il partner pubblico, e uno o più operatori economici, cioè il partner privato, in cui: il partner privato si obbliga a fornire agli utenti dei servizi pubblici entro il suo campo di competenza del partenariato e/o si obbliga a garantire al partner pubblico i prerequisiti necessari per la fornitura dei servizi pubblici gli utenti dei servizi e/o attività nell'ambito dei suoi poteri;
 
5. I tipi e la durata della concessione
 
Il partenariato pubblico privato come regolato dalla legge 125/2013 può essere realizzato in una delle forme sotto elencate:

  • Concessione del lavoro pubblico;
  • Concessione del servizio pubblico;
  • Concessione mista;
  • Concessione del diritto di sfruttamento di una opera o di un servizio. 

In base all’art. 30 della legge 125/2013 il contratto della concessione partenariato pubblico-privato si sottoscrive per un periodo limitato e il termine massimo della durata del contratto della concessione non può essere più di 35 anni.
 
L’autorità contraente determina nello studio di fattibilità della concessione partenariato pubblico-privato il termine del contratto in maniera tale che la sua durata non limita la concorrenza più di quello che è necessario ad assicurare l’ammortamento del valore reale dell’investimento della concessione partenariato pubblico-privato ed una norma ragionevole del ritorno dell’investimento, avendo qui presente i costi e i rischi presi a carico da parte del concessionario privato.
 
6. La procedura del rilascio della concessione
 
L’art. 22 della legge 125/2013 stabilisce le procedure per il rilascio delle concessioni partenariato pubblico-privato che comincia con la pubblicazione della notifica del contratto e finisce con la pubblicazione della notifica del soggetto economico vincente che ha fatto la migliore offerta o la offerta più conveniente per l’autorità pubblica nella gara pubblica.
 
Nel rilascio della concessione partenariato pubblico-privato, l’autorità contraente può usare la procedura aperta, la procedura limitata o la procedura con negoziazione.
 
Il termine per il deposito delle offerte per la concessione dei lavori pubblici secondo il punto 2 di questo articolo e non di meno di 52 giorni dalla data della pubblicazione della notifica della gara della concessione.
L’art. 25 della legge 125/2013 citata, inoltre, rubricato “le proposte non richieste”, contempla la fattispecie di rilascio di una concessione per effetto di una proposta di progetto proveniente per iniziativa di un operatore interessato, “a condizione che tali proposte non abbiano a che fare con un progetto per il quale le procedure della selezione sono state iniziate o pubblicate”.
 
Al riguardo, il proponente della c.d. “proposta non richiesta”, a mente del comma 3 dell’art. 25 della legge 125/2013 “può prendere parte nella procedura della concessione/partenariato pubblico privato alle stesse condizioni di tutti gli operatori economici ed allo stesso non viene dato alcun trattamento preferenziale”

E’ necessario sottolineare che tale riforma legislativa non ha ancora sortito casi pratici di rilievo nel nostro settore di riferimento ed i suoi contorni sono da esplorare, dato il breve lasso di tempo dalla sua entrata in vigore.

Tuttavia sembra poter essere logico affermare che – letta la lettera della legge - la riforma possa essere quell’elemento di supporto legislativo che consenta il miglior sviluppo del dialogo pubblico-privato allo scopo di poter ipotizzare di poter concorrere a sviluppare idee progettuali a livello di Governance dello Stato, che possano essere poi poste a fondamento delle procedure ad evidenza pubblica che verranno lanciate in base alla proposta formulata ai sensi di legge dal privato proponente.
 
7. Il trasferimento, il subappalto e i lavori in aggiunta della concessione
 
In merito alle concessioni statali, in base all’art. 32 della legge n. 125 del 25.04.2013 “Per le concessioni e il partner pubblico-privato” intitolato “Il trasferimento del contratto di concessione”, anche le concessioni pubbliche sono trasferibili da una persona giuridica ad un’ altra con l’approvazione preventiva per iscritto da parte dell’autorità contrattuale ed a condizione che la persona giuridica terza adempia ai requisiti dell’idoneità che sono determinati nella documentazione dell’appalto aggiudicato. In base alla detta legge, il trasferimento del contratto non deve danneggiare la qualità e non deve peggiorare la continuità della realizzazione e dell’adempimento del contratto.
 
Prima di partecipare ad un appalto per concessione, considerata la complessità della materia e la non esaustività delle tematiche qui enunciate, le quali hanno il carattere di mera informazione generale non finalizzata a fornire elementi esaustivi per la partecipazione ad un appalto, si consiglia di rivolgersi allo Studio per i necessari consulti preliminari alla partecipazione al singolo specifico tender onde formalizzare opportunamente le offerte e individuare previamente gli assetti della strategia con cui partecipare alla procedura ad evidenza pubblica.
 
In base all’art. 32 della legge n. 125 del 25.04.2013 “Per le concessioni e il partner pubblico-privato” l’autorità contraente può chiedere al concessionario di cedere ai terzi soggetti economici in subappalto minimamente il 30% della concessione assicurando al partecipante alla gara di aumentare questa percentuale che poi viene annoverata nel contrato della concessione. L’autorità contraente può chiedere fin dall’inizio al partecipante alla gara della concessione di indicare il valore totale del contratto che questo soggetto economico intende a cedere in subappalto alle terze parti.
 
L’autorità contraente può conferire al concessionario privato senza seguire una nuova procedura per il rilascio della concessione, lavori e/o servizi in aggiunta, le quali non sono comprese nel contratto base, ma che, per causa di circostanze impreviste, diventano necessarie per l’esecuzione del lavoro o del servizio oggetto di quel contratto, nella misura non maggiore del 30% del valore del contratto base della concessione.