Uno dei problemi di più stringente attualità, sia per quanto riguarda i privati residenti o temporaneamente presenti sia per le società operanti in e con la Tunisia, è quello dell’importazione di veicoli non commerciali per uso privato.
Nell’analisi della presente tematica è necessaria, innanzitutto, una grande distinzione, ovvero l’importazione di veicoli tra privati o nell’ambito di società.
 
Nella prima categoria devono essere annoverati non soltanto i cittadini italiani che, per una ragione o per l’altra, abbiano a trovarsi in territorio tunisino, ma anche, e soprattutto, i cittadini tunisini residenti all’estero, considerata la consistenza che tale comunità nordafricana ha raggiunto nella maggior parte delle grandi città del Belpaese.
 
Nella seconda rientra il comparto commerciale e, quindi, tutti gli stranieri che si insediano in Tunisia nel quadro della loro attività professionale, posto che del veicolo venga effettuato un uso esclusivamente personale o professionale e non sia perciò destinato alla vendita.
 
Importazione non commerciale per stranieri
L’importazione definita “turistica” dei mezzi di trasporto, ossia quella delle automobili con o senza roulotte, dei camper, dei motocicli, delle imbarcazioni da diporto e degli aeromobili personali, è un privilegio fiscale concesso agli stranieri ed è completamente libera nel termine di 180 giorni dall’ingresso nel paese; a tali fini, la giustificazione del soggiorno all’estero si effettua, in via generale, sulla base di un passaporto in corso di validità e di un regolare contratto di acquisto del veicolo.
È altresì possibile importare un veicolo di proprietà di terzi per uso personale, esibendo necessariamente alle autorità doganali tunisine una procura firmata dal proprietario del veicolo, opportunamente legalizzata.
L’unico contingente posto in materia è il numero di veicoli importabili, che è fissato nel limite di uno: resta quindi proibita, ad esempio, l’importazione simultanea di un automobile o di un camper unitamente ad un motociclo.
L’uscita dalla Tunisia medio tempore, lasciando il veicolo in territorio locale, è possibile consegnando la vettura in deposito alla dogana (con il pagamento dei costi relativi al servizio reso); competente per effettuare tale procedura è l’Ufficio Regionale delle Dogane di Ben Arous.
Superati i 180 giorni di permanenza del veicolo sul territorio tunisino è comunque possibile, ma non oltre l’anno dall’ingresso, procedere al rimpatrio del bene con l’applicazione delle tasse ed i relativi diritti dovuti.
In tale settore rientrano quindi le posizioni dei turisti e dei residenti che non ricoprano alcun ruolo in società, ivi compresi i pensionati iscritti presso i registri AIRE.
 
Importazione non commerciale per i tunisini residenti all’estero
Anche i cittadini tunisini residenti all’estero (maggiorenni e espatriati da più di un anno) possono importare un veicolo e sdoganarlo dopo il pagamento delle imposte dovute per legge in dinari tunisini, senza dover produrre un’autorizzazione d’importazione, ma una sola volta durante la loro residenza fuori dalla madrepatria.
A differenza dei cittadini stranieri, i tunisini hanno alcune restrizioni riguardo al veicolo: questo, se “veicolo da turismo”, non deve essere stato fabbricato da più di 3 anni, mentre, se utilitario o 4x4 non dev’esser stato prodotto da più di 5 anni; qualora i veicoli siano più datati non sarà possibile rientrare nella franchigia e bisognerà, perciò, pagare le imposte addizionali previste per legge.
Il regime delle franchigie si estende nel caso del ritorno definitivo del cittadino tunisino in patria; sarà possibile scegliere tra due tipi di franchigia;
1)      con il primo (régime suspensif  o RS) si dovrà pagare il 25% della totalità dei diritti e delle tasse dovuti sui veicoli che non eccedano il peso di 3,5 tonnellate e i veicoli da turismo le cui cilindrate non superino i 2000cc se il motore è alimentato a benzina o i 2500cc se il carburante utilizzato è il diesel;
2)      con il secondo regime (tunisien o TU) si dovrà pagare il 30% della totalità dei diritti e delle tasse dovuti sui veicoli che eccedano le cilindrate appena ricordate. Il termine di libera importazione è, nel caso in esame, di 120 giorni, trascorso il quale il proprietario del mezzo dovrà domandare per iscritto una proroga all’Ufficio dei Tunisini all’Estero e previa autorizzazione della Direzione Generale delle Dogane.
 
Da ultimo è necessario specificare chi siano le persone fisiche abilitate a condurre i veicoli immatricolati secondo il regime RS; è possibile senza alcuna autorizzazione al beneficiario della franchigia, al suo coniuge e a chiunque in presenza di questi due; con autorizzazione preventiva della Direzione Generale delle Dogane agli ascendenti (padre e madre) e ai discendenti (figli) diretti del beneficiario della franchigia.
 
Ambito commerciale – Società Off-Shore
Generalmente, ogni straniero che trasferisca in Tunisia la propria residenza, nell’ambito della propria attività professionale ha diritto ad importare i suoi effetti personali, essendo tra questi ricompreso anche il proprio veicolo personale. Tali beni mobili possono essere sdoganati in  franchigia totale oppure con il solo pagamento scaglionato dei diritti d’imposta dovuti per legge. Questi non possono essere ceduti, né a titolo gratuito né oneroso, senza la regolarizzazione della loro situazione doganale o, comunque senza la produzione di un titolo di commercio estero.
 
In concreto l’investitore straniero di società totalmente esportatrice (off-shore), che risieda o meno in Tunisia, beneficia della franchigia totale dalle tasse per l’importazione di un’automobile personale senza limitazione di cilindrata o d’anno di produzione. Il veicolo sdoganato sotto regime di franchigia può essere guidato dal destinatario della franchigia, dal suo rappresentante straniero o da altro guidatore propriamente assunto ed autorizzato dall’Ufficio delle Dogane competente. Anche il personale inquadrato nella compagine societaria, assunto dalle società totalmente esportatrici, beneficia delle medesime franchigie di cui beneficiano gli investitori, ma con l’unica differenziazione che devono essere necessariamente residenti in Tunisia.
 
Ambito commerciale – Società In-Shore
Per quanto riguarda, invece, il personale delle società parzialmente esportatrici (in-shore) oppure impiegato presso imprese locali, durante il primo anno di entrata in Tunisia essi godono della sospensione totale dell’imposizione fiscale sul proprio veicolo personale per un anno; successivamente a tale periodo, si applicherà la tassazione normale per l’importazione di veicoli, con l’unico vantaggio della divisione in tranches di 1/8 del totale, da versare ogni 6 mesi per un periodo massimo di 4 anni. In tali ultime fattispecie, la guida di un veicolo sdoganato non è autorizzata che al beneficiario o al suo coniuge. La qualità di lavoratori stranieri è giustificata sulla base di una’autorizzazione al lavoro o per una attestazione di non subordinazione a un contratto di lavoro, fornita dal Ministero della Formazione Professionale e dell’Impiego. Nonostante ciò, l’Amministrazione delle Dogane può autorizzare la circolazione del veicolo con permesso provvisorio di circolazione, in attesa della presentazione di quello definitivo.
 
In definitiva, quella dell’entrata di veicoli in Tunisia è una regolamentazione estremamente varia e differente, soprattutto con riguardo al titolo per cui il proprietario del mezzo di trasporto si trova in territorio tunisino. È d’altro canto innegabile che i maggiori vantaggi in materia siano riservati alle società off-shore, riposando tale scelta sul favor che il Governo centrale intendeva, ed intende tuttora, concedere a chi, impiantando un’attività produttiva in Tunisia, verosimilmente abbia a creare nuovi posti di lavoro.
 
Avv. Giorgio Bianco
Dott. Fabio Spina
Per lo Studio Legale G. Law