Tassazione delle persone giuridiche in Albania


La Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Imposta sui redditi nella Repubblica d’Albania” (“Legge 8438”) come successivamente modificata ha sostanzialmente riformato il sistema tributario abrogando la precedente Legge n. 7677 del 3 marzo 1993 “Imposte sui redditi”. La Legge 8438 disciplina le imposte dirette sulle persone fisiche e giuridiche.
Sono soggetti passivi d’imposta: le società, i gruppi di società, i consorzi ed anche gli enti di fatto, sia albanesi che stranieri, i quali conducono un’attività economica in Albania, ovvero tutti i soggetti vincolati al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a prescindere dallo status o tipologia societaria, escluso il caso in cui si sia soggetti all’imposta semplificata sull’utile per i piccoli imprenditori di cui al punto 10.3 che segue.

La Legge 8438 stabilisce un criterio di territorialità, per cui sono tassati su tutte le loro fonti di reddito - anche se percepite dall’estero – le persone giuridiche aventi la loro sede legale in Albania e le persone giuridiche non residenti per le fonti di reddito comunque prodotte in Albania. Una persona giuridica è considerata residente nella Repubblica d’Albania qualora abbia la sede legale nel territorio albanese.

Dal 1 gennaio 2014 l’aliquota d’imposta sull’utile è pari al 15%, salvo quanto previsto al punto 10.3 “Tassazione delle piccole imprese”.
La base imponibile è determinata dalle risultanze del bilancio annuale d’esercizio e dalle scritture contabili ad esso annesse - redatte in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità. L’anno fiscale di riferimento inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.


La Legge 8438 ha introdotto un elenco analitico delle spese non deducibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese inerenti ai costi di acquisto, miglioramento, rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzabili;
aumenti di capitale; interessi su prestiti che eccedano il tasso medio dichiarato dalla Banca d’Albania; dividendi; spese di rappresentanza e per i ricevimenti eccedenti il 0,3% dei flussi di cassa annuali; spese per le

sponsorizzazioni che eccedano il 3% del reddito prima della tassazione e le sponsorizzazioni per l’editoria che eccedano il 5% del reddito non tassato; interessi passivi relativi a prestiti effettuati dalla società nel caso in cui il prestito e l’anticipo versato eccedano di quattro volte l’apporto di qualsiasi socio al capitale sociale (non si applica alle banche, alle compagnie di assicurazione e di leasing); consumi personali oltre i limiti di legge; doni; multe e ammende, morosità e penali; salari e qualsiasi altra forma di compensazione connessa a rapporto di lavoro, pagamento in contanti oltre i limiti di legge; rimborsi in natura; costituzione o aumento di riserve e fondi oltre a quelli previsti per legge; così come ogni altra spesa non documentabile.

Con la Legge n. 10364 del 16 dicembre 2010 modificativa della Legge 8438, i dividendi ed i profitti distribuiti sia da una società residente che da una società non residente soggetti all’imposta sul reddito, saranno considerati come esclusi dal profitto imponibile della società residente in Albania beneficiaria della suddetta distribuzione di dividenti o di profitti.
Le autorità fiscali possono procedere ad una rivalutazione ed alla ridefinizione delle imposta che vengono versate in anticipo qualora, nell’anno corrente, risultino profitti superiori di almeno il 10% rispetto al periodo di riferimento.

 

ALBANIA - Tassazione delle piccole imprese (o piccoli imprenditori)


Dal 1 gennaio 2014, è stata reintrodotta l’imposta semplificata sull’utile applicabile ai piccoli imprenditori / piccole imprese (persone fisiche o giuridiche) che realizzano un fatturato annuo lordo (nell’anno fiscale precedente) inferiore ad ALL 8 milioni (equivalente a circa euro 57.100) in base alla Legge 8438.

Pertanto, la normativa prevede per i piccoli imprenditori (o piccole imprese) aventi un volume d’affari:
(i) da zero fino ad ALL 2 milioni (equivalente a circa euro 14.200): il pagamento di un’imposta annuale fissa pari ad ALL 25.000 (equivalente a circa euro 178).
(ii) da ALL 2 milioni fino ad ALL 8 milioni (equivalente a circa Euro 57.100): sull’utile viene applicata un’aliquota pari al 7.5%.

L’imposta di cui al punto (i) dovrà essere pagata entro il primo semestre di ogni anno.
L’imposta di cui al punto (ii) dovrà essere pagata in quattro rate: (i) prima rata: alla registrazione o al rinnovo del certificato di registrazione, entro il 20 aprile di ogni anno; (ii) seconda rata: entro il 20 luglio; (iii) terza rata: entro il 20 ottobre; (iv) quarta rata: entro il 20 dicembre.

Per la determinazione dell’utile imponibile in Albania vengono riconosciute come deducibili le spese effettuate ai fini di lucro, per garantire e conservare il profitto nella misura in cui tali spese vengano provate dal contribuente.

La legge prevede anche un elenco dettagliato di spese non deducibili ai fini della determinazione dell’utile imponibile.

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Quadro normativo in Albania


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Dal 1995, con l’avvio del processo di apertura e di liberalizzazione del mercato, il Governo albanese ha adottato una serie di leggi tributarie, grazie anche al sostegno ed all’assistenza del Fondo Monetario Internazionale, dell’Unione Europea, del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America e di altri stati ed istituzioni internazionali.
Attualmente il quadro normativo che disciplina il sistema tributario in Albania è costituito principalmente dalle seguenti leggi, come successivamente modificate, e dalla relativa normativa di attuazione:
› Legge n. 9975 del 28 luglio 2008 “Le tasse nazionali”
› Legge n. 9632 del 30 ottobre 2006 “Il sistema delle tasse locali”
› Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “L’imposta sui redditi nella Repubblica d’Albania”
› Legge n. 7928 del 27 aprile 1995 “L’imposta sul valore aggiunto” – in vigore a partire dal 1 gennaio 2015
(Legge n. 92 del 24 luglio 2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania”)
› Legge n. 61 del 24 maggio 2012 “Le accise”
› Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Le procedure tributarie nella Repubblica d’Albania”.
› Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 3 febbraio 2010 “Sulle dichiarazioni telematiche obbligatorie riguardanti le tasse ed altri documenti relative alle tasse” che rende obbligatorio la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.