A cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
 

Disciplina dell’azione di regresso del venditore verso il produttore: L’ipotesi dell’azione diretta contro produttore è riservata al solo consumatore finale. Questo fatto riduce notevolmente il rischio del produttore, il quale puó essere chiamato in giudizio solo da un consumatore alla volta e quindi, normalmente per valori così bassi (quasis empre un uico prodotto) che molte volte toglie interesse pratico a promuovere l’azione. Diversa è la situazione se un venditore (distributore,  sub-distributore o installatore) decidesse indennizzare direttamente i propri clienti per poi cumulare gli indennizzi in una unica azione di regresso contro il produttore.


i) legittimati passivi; I legittimati passivi dell’azione di regresso sono i rispettivi venditori. Come già accenato il dritto di regresso può essere esercitato solo nei confronti del venditore, quindi l’installatore potrà citare solo il sub-distributore, il Sub-distributore il distributore principale e solo quest’ultimo potrà citare il produttore.
       ii) termine di prescrizione;
Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna del bene al venditore intermediario che esercita il diritto di regresso e contato sino alla data in cui il venditore che esercitata il diritto di rivalsa sia stato citato in giudizio. Quindi cosista una garanzia volontaria del produttore al distributore di, per esempio, 36 mesi,  possiamo considerare che esistono 2 termini prescrittivi relativamente a possibili vizzi: 
- uno 36 mesi di natura prettamente commerciale avanti distributore per eventuali vizzi sollevati direttamente dal medesimo.
- un secondo di 5 anni avanti il distributore ma unica ed esclusivamente se il medesimo esercita diritto di rivalsa dimostrando il difetto e di aver indennizzato o sostituito il bene al venditore intermedio e qs via via a tutta la filiera sino al consumatore finale. 

QUESTA SECONDA  RESPONSABILITÁ PROLUNGATA (5 anni) ESISTE SOLO SE PROMOSSA, NELLA SUA ORIGINE, DAL CONSUMATORE FINALE.

Oltre al termine di 5 anni dalla consegna esiste un secondo termine prescrittivo che è di 2 mesi dalla data di sistizione del bene, per cui il venditore che abbia sostituito o riparato il bene ha 2 mesi per promuovere l’azione di rivalsa contro il suo venditore. iii)eventuale obbligo di denuncia.
Non esiste un vero e proprio obbligo di denuncia previa, nel diritto di regresso essendo normale l’esercizio dell’azione giudiziale diretta.

Avv. Paolo Pozzan
Paolo Pozzan - Advogados
Avvocato in Portogallo
Porto e Lisbona