ASSEGNO

Emissione e forma

L’assegno è un mandato emesso dal debitore ad un terzo (banca tratta) per pagare determinata somma al beneficiario.

In Portogallo l’assegno (cheque) è molto usato.

In Portogallo non esistono limitazioni nei predatati. Per questa ragione è molto usato come garanzia di pagamento anche al posto della cambiale e tratta (evitando i costi di bollatura).

Gli assegni possono essere intestati o al portatore.

Per questa ragione la Banca del Portogallo nel 2006 ha emesso una ordinanza a consigliare le banche ad emettere una data di validità nei moduli di assegni. Per questa ragione nella maggioranza dei moduli assegni portoghesi esiste una data di validità, normalmente di 1 anno (dalla data di consegna del modulo al trattario) al fine di evitare abusi eccessivi nella pre-datazione degli assegni.

L’assegno può essere semplice o barrato. In caso di barratura il valore dell’assegno non può essere prelevato allo sportello bancario dal beneficiario (salvo che il beneficiario non abbia conto nella banca tratta) ma deve essere necessariamente incassato via compensazione bancaria conferendo mandato alla propria banca. L’assegno può essere “all’ordine” o “non all’ordine” caso l’assegno sai emesso come “non all’ordine” l’assegno non è girabile a terzi.

Girata

La girata deve essere apposta nel retro dell’assegno o in un allungamento dello stesso.

Può essere in bianco, espressa attraverso la semplice firma del beneficiario nel retro dell’assegno. Oppure nominativa nel qual caso, prima della firma del girante nel retro dell’assegno, esisterà una menzione del tipo “endossado à ordem de [e nome giratario]” (girato all’ordine di [e nome giratario].

Al beneficiario di girata non possono essere opposti inadempimenti contrattuali del beneficiario dell’assegno al fine di evitare il pagamento, salvo che non si dimostri che il beneficiario della girata ne fosse a conoscenza prima della girata.

Presentazione a pagamento.

Gli assegni sono titoli pagabili a vista, per cui possono essere presentati a pagamento in qualsiasi momento, indipendentemente dalla data di scadenza. Essendoci provvista la banca paga. Tuttavia una presentazione a pagamento prima del termine scritto nel titolo può costituire il beneficiario in responsabilità civile avanti l'emittente caso l'anticipazione della presentazione a pagamento sia causa di danni (supponiamo a seguito della presentazione anticipata vi sia una mancanza di fondi).

Il termine di presentazione a pagamento per gli assegni emessi su piazza nazionale è di 8 giorni, per assegni emessi su piazza europea e bacino mediterraneo è di 20 giorni e per le restanti piazze il termine di presentazione a pagamento è di 60 giorni.

La presentazione a pagamento avviene quando l’assegno è presentato, direttamente o tramite camera di compensazione, alla banca tratta per procedere al pagamento al beneficiario. Il conteggio del termine di presentazione non include il giorno di emissione, e se l’ultimo giorno è festivo si trasferisce al primo giorno feriale successivo.

L’assegno è titolo esecutivo indipendentemente dal protesto. Non esiste in Portogallo un elenco pubblico dei protesti, i quali tuttavia sono registrati nella “centrale rischi della Banca del Portogallo”, al quale hanno accesso le banche avendo effetto nefasto nella concessione di crediti bancari.

In Portogallo è relativamente frequente la revoca degli assegni con la falsa indicazione di furto o smarrimento.

Le ragioni per cui un assegno può non essere pagato sono:

-Mancanza di fondi

-Revoca (furto, smarrimento, vizio nella formazione della volontà)

-Presentazione fuori termine

Azioni legali

L’assegno non pagato, indipendentemente dal suo protesto è titolo esecutivo contro l'emittente

L’assegno prescrive come titolo esecutivo se non è presentato a pagamento nel termine legalmente previsto (8, 20 o 60 giorni). Oppure se non si promuove l’azione giudiziale nel termine di 6 mesi dalla data della sua emissione.

Indipendentemente dalla prescrizione dell’assegno come titolo cambiario (presentazione a pagamento fuori termine, decorso dei 6 mesi, revoca), la giurisprudenza portoghese è pressoché unanime nel considerare l’assegno comunque come titolo esecutivo alla stregua di un “riconoscimento espresso del debito” a patto che nell’atto giudiziario sia giustificata la relazione giuridico commerciale che sta alla base dell’emissione dell’assegno.

In caso di revoca dell’assegno (furto, smarrimento, vizio della volontà, ecc.) esiste  la possibile responsabilità civile extracontrattuale della banca in relazione ai beneficiari dell’assegno revocato. A questo proposito esiste la sentenza di uniformazione di giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione portoghese n.º 4/2008 del 28 Febbraio 2008, che riconosce responsabilità civile della banca che accetta immotivatamente la revoca di assegni durante il suo periodo legale di incasso (8, 20 e 60).


A cura di studio Legale Pozzan
Avvocato in Portogallo (Lsbona e Porto)