A cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto, Lisbona)
Per le aziende italiane che pretendo entrare in un mercato estero o semplicemente esercitare una prestazione lavorativa temporanea sono previste vaie forme di presenza all’estero, ognuna di esse con le proprie caratteristiche che differiscono fondamentalmente dal livello di presenza (più o meno radicata) nel territorio estero e dagli obbiettivi che si pretende raggiungere.
Presenteremo di seguito una breve presentazione delle varie forme di presenza di persone giuridiche italiane all’estero usando il criterio di intensità di presenza iniziando con quelle meno intense sino a quelle più intense/radicate.
1 - CONTRATTAZIONE DI AGENTE/DISTRIBUTORE
La contrattazione di un agente o di un distributore locale per promuovere la vendita o la distribuzione dei propri prodotti è la forma più lieve e meno compromettente di presenza all’estero. In questo caso non esiste nessun vincolo, a non essere quello contrattuale, con una azienda o persona fisica autonoma estera che riceve l’incarico di agente/distributore. Gli unici accorgimenti in questo caso sono relativi al tipo di contratto con l’agente, il quale dovrà garantire la sua autonomia effettiva, evitando che possa essere considerato un lavoratore dipendente (occulto) dell’azienda italiana. Altro accorgimento è informarsi sulle norme applicabili ai contratti di distribuzione al fine di essere consapevoli delle conseguenze in caso di rottura del contratto. Infatti, nel caso del Portogallo la giurisprudenza tende a riconoscere un indennizzo della clientela anche ai distributori a somiglianza di ciò che avviene con gli agenti.
 
2 - DISTACCAMENTO DI DIPENDENTE ALL’ESTERO
Questa modalità è normalmente usata dai prestatori di servizio o d’opera – specialmente nell’abito di montaggio di macchinari ed impianti industriali all’estero. In questo caso la normativa portoghese (che sorge a seguito della trasposizione comunitaria della rispettiva direttiva) prevede l’obbligo di comunicare previamente e tramite apposito formulario all’autorità delle condizioni di lavoro portoghese (ACT) il distaccamento del lavoratore.
Nel modulo dovrà essere indicato un responsabile locale che faccia da punto di contatto con le autorità portoghesi, allo stesso modo che i lavoratori distaccati dovranno essere portatori nel luogo di lavoro del contratto di lavoro, tabella registri orari, buste paghe e comprovativi di pagamento debitamente tradotti in portoghese.
 
3 – RICHIESTA DI POSIZIONE FISCALE PER ATTO ISOLATO ESTERO
Questa modalità è usata da persone giuridiche italiane quando necessitano di una mera posizione fiscale passiva, per eseguire un investimento il quale non comporti una posizione IVA. Il caso classico è l’acquisto di partecipazioni sociali in società portoghesi o l’acquisto o l’affitto di immobili in Portogallo. Questo tipo di investimenti per il tipo di negozio giuridico sono potenzialmente generatori di responsabilità fiscali con liquidazioni di imposte, per questa ragione è necessario acquistare una posizione fiscale nazionale. In questo caso si acquista un numero fiscale ma senza dover fare nessuna dichiarazione di inizio di attività fiscale in Portogallo.
 
4– APERTURA DI UNA POSIZIONE IVA ESTERA SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE – ABILITAZIONE VIES ED EORI
In questo caso la ditta estera potrà richiedere in Portogallo l’attribuzione di una posizione fiscale al registro centrale portoghese al fine di esercitare una attività senza stabile organizzazione, come nel caso di stoccaggio (consignment stock), vendita, o trasformazione in conto terzi e vendita di beni in territorio nazionale o estero. A differenza della posizione anteriore, in questo caso la posizione IVA sarà attiva per cui è necessario fare una dichiarazione di inizio attività presso l’agenzia delle entrate portoghesi per effetti IVA, ed ottenere (caso siano fatte transazioni comunitarie o extracomunitarie) l’abilitazione della rispettiva partita IVA come numero VIES ed EORI. DI seguito sarà necessario fare le dichiarazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali) necessarie. Il tutto senza creare una stabile organizzazione per cui non è necessario fare dichiarazione dei redditi in Portogallo.
 
5– ASSUNZIONE DI DIPENDENTE LOCALE SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
Possiamo anticipare che la linea che separa in modo abbastanza netto le forme di presenza all’estero delle Persone Giuridiche, è la presenza o meno di una stabile organizzazione, cosi come descritta e definita nell’articolo 5º dell’accordo atto ad evitare la doppia imposizione tra l’Italia ed il Portogallo.
La figura dell’assunzione di un dipendente senza avere stabile organizzazione, ovvero senza assumere la presenza di una personalità tributaria nazionale, è una figura al limite, molto controversa, e dove esistono molti dubbi, anche pratici nella sua implementazione.
È infatti possibile, per una società estera, richiedere in Portogallo un numero fiscale per la contrattazione di un dipendente, tuttavia per non ricadere nella stabile organizzazione (art. 5 ADT IT/PT) è indispensabile che il dipendente locale non abbia potere decisionale per cui, in caso di promozione vendita potrà raccogliere proposte di vendita ma non potrà avere autonomia per concluderle.
Avendo un dipendente estero la riferita società estera dovrà acquisire una posizione previdenziale in Portogallo, emettere buste paghe mensili e fare i rispettivi versamenti.
 
6 – CREAZIONE DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE
Questo caso è molto simile all’interiore (la frontiera non è molto ben delineata) tuttavia con la stabile organizzazione la ditta estera, esercita in modo diretto una attività che produce reddito in Portogallo, usando per tale fine la personalità giuridica estera senza quindi acquisire una personalità giuridica nazionale. Avendo una stabile organizzaione è obbligata a effettuare una dichiarazione dei redditi in Portogallo per i redditi ottenuti in territorio nazionale, potendo dedurre le imposte pagate in Portogallo nella dichiarazione dei redditi Italiana.
 
 
7 – SUCCURSALE
La succursale in buona sostanza è una stabile organizzazione formalizzata, tramite verbale di costituzione della società estera e rispettivo registro delle imprese portoghesi. Si tratta di un riconoscimento formale (portoghese) della personalità giuridica estera (italiana), che rimane come tale acquisendo tuttavia una personalità tributaria nazionale per cui  dovrà presentare la rispettiva dichiarazione IRPEG (IRC – in Portogallo) per i redditi ottenuti nel territorio portoghese.
Oltre a questo la succursale deve pubblicare i bilanci avendo obbligazioni dichiarative poco inferiori a quelle di una filiale vera e propria. L’unica sostanziale differenza risiede nella personalità giuridica che in questo caso non è portoghese, mantenendosi quella italiana. Per questo ragione in caso di chiusura della succursale non esiste un procedimento di liquidazione visto che diritti e le obbligazioni si mantengono in capo alla personalità giuridica originaria della società estera madre che non si estingue.
 
8 – FILIALE – SOCIETÁ CONTROLLATA
Arrivando alla filiale, arriviamo alla figura massima (a livello di  intensità)  di presenza estera, che consiste nella creazione di una vera e propria società di diritto portoghese controllata totalmente o maggioritariamente dalla società Italiana, la quale è titolare di diritti ed obbligazioni in Portogallo al pari di una qualsiasi società nazionale.
La società filiale ovviamente presenterà dichiarazione dei redditi portoghese per i redditi ottenuti, potendo la società controllante italiana decidere o meno per la consolidazione del bilancio, riportando gli utili o le perdite nel bilancio della società Italiana.
 
Avv. PAOLO POZZAN
AVVOCATO IN PORTOGALLO (Oporto e Lisbona)