Il decreto legislativo 18/2010 ha previsto per le disposizioni del d.p.r. 633/1972 un adeguamento di tipo progressivo al fine di allinearsi compiutamente a quanto previsto dalla Direttiva 2008/8/CE.

Oggetto della presente informativa è la territorialità dei servizi didattici, scientifici, culturali, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese le fiere ed esposizioni, i relativi servizi resi dagli organizzatori, le prestazioni accessorie ed i corrispettivi per l’accesso alle suddette manifestazioni (Art. 7 quinquies d.p.r. 633/1972).

I servizi descritti, a fare data dal 01 gennaio 2011, rientrano nel regime generale della territorialità servizi disciplinato dall’Art. 7 ter d.p.r. 633/1972; ne consegue pertanto che i servizi stessi saranno territorialmente rilevanti nel Paese ove il committente dei servizi stessi è stabilito, indipendentemente dal luogo della materiale prestazione dei servizi stessi (tale deroga – che rende rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità - rimane in vigore esclusivamente per servizi resi a committenti non soggetti passivi e per le prestazioni di servizi relative all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso).

Ne consegue che i servizi di cui si tratta diverranno oggetto di rilevazione nei modelli INTRA QUATER se intercorrono tra soggetti comunitari; il codice corretto da utilizzare per la compilazione INTRASTAT - in relazione alle prestazioni di servizi di organizzazione fiere – può essere identificato nel codice 823012.

Sotto il profilo IVA i suddetti servizi – se acquistati da soggetti esteri - diventeranno quindi oggetto di autofatturazione / integrazione di fattura.

A titolo di esempio si riporta il seguente caso:

1) Azienda italiana IT riceve da Azienda francese FR servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Germania. Si chiede il trattamento IVA dell’operazione.

L’Azienda italiana riceverà dall’Azienda Francese una fattura senza applicazione dell’imposta francese; procederà poi all’integrazione della suddetta fattura con applicazione dell’imposta italiana e a riepilogare nel modello INTRA QUATER l’acquisto intracomunitario di servizi effettuato.

2) Azienda italiana IT riceve da Azienda Russa RU  servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Russia. Si chiede il trattamento IVA dell’operazione.

L’Azienda italiana auto fatturerà ai sensi dell’Art. 17 comma II d.p.r. 633/1972 il servizio ricevuto. Non trattandosi di acquisto intracomunitario di servizi l’operazione non dovrà rientrare negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.