Nel contesto internazionale uno dei principali nodi, oltre alla determinazione della legge applicabile, è l’individuazione dei modi di risoluzione delle controversie.

In ambito internazionale gli operatori hanno sopperito alla mancanza di un sistema giudiziario adeguato alle esigenze del commercio internazionale attraverso l’introduzione, a livello contrattuale, di formule risolutive del conflitto di giurisdizione.

A prima vista può sorprendere che ci si preoccupi di una questione lontana ed ipotetica come quella di una futura controversia. Nella prassi internazionale i contratti, nella maggior parte dei casi, vengono adempiuti spontaneamente senza ricorrere all’autorità giudiziaria, ma deve essere tenuta presente la possibilità che sorgano disaccordi tra le parti nel corso dell’esecuzione del rapporto e, sarà determinante, per decidere l’atteggiamento da tenere, accertare quali siano le reali possibilità di azione a livello giudiziario.

Se in ambito nazionale l’esito di ipotetiche azioni giudiziarie appaiano relativamente omogenee, a livello internazionale non è possibile, al punto che, a seconda delle circostanze, una parte può trovarsi sostanzialmente priva di tutela oppure, al contrario, in una posizione equilibrata o persino vantaggiosa. Cerchiamo di concretizzare queste affermazioni. Si pensi, ad esempio, al caso di controparti stabilite in paesi che non offrono serie garanzie quanto al funzionamento del sistema giudiziario e all’indipendenza dei giudici locali: in situazioni di questo tipo la parte italiana non può fare affidamento sulla possibilità di agire contro il contraente straniero nel paese di quest’ultimo. Al contrario, ad esempio, in ambito europeo può trovarsi in situazione più vantaggiosa se la controparte è domiciliata in uno Stato aderente alle Convenzioni di Bruxelles o di Lugano.

In tali circostanze, appare evidente l’importanza determinante che assume questo aspetto già nel momento in cui si impostano i contenuti (sostanziali) del contratto. Infatti, a seconda del grado di efficacia dello strumento giudiziario disponibile per reagire all’eventuale inadempimento della controparte,  si andranno a delineare in modo diverso i contenuti sostanziali del contratto. Ad esempio, nel contesto di un contratto di compravendita, il venditore punterà, nel caso ci siano poche speranze nel recupero giudiziale del credito, su forme di pagamento anticipate e garantite da terzi.

È opportuno chiudere questa premessa con un’ultima, ma fondamentale, considerazione preliminare. Si deve tenere bene a mente la distinzione tra la determinazione della legge applicabile (cioè come vadano decise eventuali controversie) e l’individuazione dell’organo chiamato a decidere sulla controversia (cioè il Giudice che deciderà della controversia). Così facendo si eviterà di compiere scelte sbagliate come quella, assai ricorrente, di determinare solo il foro competente (e non la legge applicabile), in base all’erronea assunzione che la scelta del giudice di un certo paese implichi automaticamente la scelta della legge dello stesso paese (come legge disciplinatrice del contratto).

 

La giurisdizione dell’autorità giudiziaria dei vari paesi non si inquadra in un sistema omogeneo e coordinato a livello sovranazionale, ma dipende, al contrario, dalle scelte che ciascuno Stato compie in modo unilaterale. Ciò significa che ciascuno Stato decide autonomamente quale estensione intende riservare alla competenza internazionale dei propri giudici ed in che misura intende dare rilievo ad attività giurisdizionali che si svolgono all’estero. Esiste, come vedremo più avanti, un’eccezione costituita dal sistema europeo introdotta dalle Convenzioni di Bruxelles e Lugano.

 

Nella pratica, ad un’azienda italiana che intenda promuovere un giudizio si possono prospettare tre soluzioni:

1.      Situazioni disciplinate dalle Convenzioni bilaterali di Bruxelles (ora Regolamento CE 44/2001) e di Lugano. Questa disciplina si applica, di fatto, alla maggior parte delle controversie internazionali interessanti le imprese italiane, considerando l’importanza dei nostri scambi commerciali in ambito europeo.

2.      Situazioni soggette al regime generale previsto dalla legge n. 218 del 1995. In particolare questa soluzione riguarda controversie con paesi non ricompresi nella lettera precedente e con i quali non è stata siglata alcuna convenzione bilaterale.

3.      Situazioni disciplinate da convenzioni bilaterali sul riconoscimento delle sentenze.

 

Relativamente all’ultimo punto possiamo solo dire che si tratta di una disciplina frammentata in una serie di singoli testi normativi, la cui portata andrà accertata di volta in volta in relazione al singolo caso di specie.

   Il regime “europeo”

In ambito europeo si è giunti, diversamente dal contesto internazionale, ad una disciplina uniforme della giurisdizione e del riconoscimento delle sentenza. Tale regime uniforme è sostanzialmente basato sulle seguenti norme:

1.      dal Regolamento 44/2001 che ha sostituito nel territorio della Comunità Europea la Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2.      e dalla Convenzione di Lugano, che prevede un regime sostanzialmente equivalente, per alcuni Stati non facenti parte dell’Unione quali, Islanda, Norvegia e Svizzera.

È doveroso precisare che in ambito comunitario esistono ulteriori provvedimenti in materia di giurisdizione, in particolare:

1.      il Regolamento 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;

2.      il Regolamento 1896/2006 che istituisce il procedimento di ingiunzione europeo. Attraverso questo procedimento si intende facilitare il recupero dei crediti non contestati tra soggetti di differenti Stati membri.

3.      il Regolamento 861/2007 che istituisce un procedimento europeo semplificato per le controversie di modesta entità.

 

Un aspetto decisamente innovativo della normativa europea è costituito dal fatto che essa determina in modo autonomo ed indipendente la giurisdizione. In tal modo si è creato un coordinamento tra le competenze dei giudici dei diversi paesi. La regola generale prevista dalla normativa europea è quella secondo cui è competente il giudice del paese in cui è domiciliato il convenuto. In linea di principio, quindi, se una persona è domiciliata in uno Stato contraente, essa dev’essere convenuta in giudizio davanti all’autorità giudiziaria di quello Stato. Tuttavia la normativa europea prevede delle deroghe:

1.      fori alternativi o facoltativi. Ad esempio, in ambito commerciale il foro è individuato nel luogo in cui si deve effettuare la prestazione caratteristica;

2.      fori esclusivi, e cioè assolutamente inderogabili, per determinate materie;

3.      la facoltà offerta dalle parti di determinare il foro di competenza.

In questa sede non è possibile formulare un esaustivo approfondimento della materia pertanto rinvio alla lettura dei Regolamenti e delle Convenzioni valutate caso per caso.