In Belgio la risoluzione dei contratti di concessione in esclusiva a tempo indeterminato conosce una realtà normativa che non ha eguali in Europa. Stiamo parlando della legge speciale del 27 luglio 1961 sulla risoluzione unilaterale dei contratti di concessione in esclusiva a tempo indeterminato.

In casi di concessioni importanti e di lunga durata colui che risolve unilateralmente il contratto rischia di dover accordare all’altra parte un preavviso o un’indennità di preavviso particolarmente onerosi.  Se, come di regola accade, è il concedente a risolvere il rapporto, il concessionario potrà ugualmente reclamare il diritto ad un’indennità complementare altrettanto gravosa.

Le disposizioni della legge del 27.07.1961 sono inderogabili e trovano applicazione ogni qualvolta la concessione sia eseguita in tutto o in parte il territorio belga. Ciò a prescindere dalla scelta di una legge diversa in sede contrattuale (ad es. nell’ipotesi di un contratto tra un concedente italiano e un concessionario belga, sottomesso alla legge italiana).

*          Preavviso e indennità comminate dalla legge del 1961 in favore della parte che subisce il recesso.

i) Diritto ad un congruo preavviso: il termine di preavviso non è  precisato dalla legge ma è calcolato in base ad una serie di fattori comunemente utilizzati in giurisprudenza, quali la durata del rapporto, l’estensione del territorio, l’evoluzione dei fatturati, la percentuale rappresentata dalla concessione rispetto al fatturato globale, la rinomanza del marchio e la fungibilità del prodotto.

ii) Se il contratto è risolto senza preavviso o con un preavviso non ritenuto congruo, la parte che recede dovrà corrispondere all’altro contraente un’indennità che è anch’essa commisurata alle circostanze del caso concreto ovvero ai parametri in base ai quali è calcolato il termine di preavviso. 

In casi di concessioni di lunga durata, estesi a tutto il territorio belga e con fatturati importanti  sono stati riconosciuti in capo al concessionario termini o indennità di preavviso sino a 42 mesi.

iii) Qualora sia il concedente a risolvere il contratto (ma non viceversa), il concessionario ha ugualmente diritto ad un’indennità complementare che consta di tre elementi a) l’indennità di clientela, b) l’indennità per spese e c) l’indennità per licenziamento del personale.

a) L’indennità di clientela costituisce la voce più importante ed è dovuta allorché il concessionario abbia apportato nuovi clienti o abbia sostanzialmente incrementato la clientela esistente e il concedente tragga vantaggio da tale apporto anche dopo la risoluzione del contratto. b) L’indennità per spese è dovuta nella misura in cui il concessionario abbia effettuato degli investimenti che restano a profitto del concedente al termine del contratto mentre c) l’indennità da licenziamento corrisponde alle indennità di fine rapporto dovute dal concessionario ai propri dipendenti qualora lo stesso, a causa della risoluzione della concessione, abbia dovuto licenziare tutto o parte del proprio personale.