In questo approfondimento tratteremo della clausola, assai diffusa e importante nella prassi internazionale, sui “termini di resa” inserita spesso nei contratti di compravendita internazionale per disciplinare una serie di questioni collegate al trasporto ed alla consegna della merce. Nella prassi internazionali si è sentita l’esigenza sin dall’inizio del secolo scorso di determinare in maniera inequivocabile la ripartizione dei costi, dei rischi e degli oneri relativi alla consegna. 

Infatti, i termini di resa sono stati oggetto di “codificazione” da parte della Camera di Commercio Internazionale chiamati “Inconterms”. Questa codificazione ha avuto inizio nel 1936 ed è stata oggetto di numerose revisioni, l’ultimo è avvenuta nel 2000. I termini di resa così codificati risolvono le incertezze che accompagnano una consegna internazionale quali: il luogo della consegna, il momento del passaggio del rischio relativamente al danneggiamento della merce; il pagamento dei dazi etc. 

Gli Inconterms sono una serie di regole, elaborate dallo studio della prassi internazionali, che possono essere richiamate dalle parti attraverso il semplice richiamo nel contratto del termine di resa. Ad esempio, indicando che la resa sarà EXW Inconterms 2000 le parti stabiliscono che il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto non sdoganata per l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.

Gli Incoterms possono essere suddivisi in quattro grandi categorie:

Termini E: si tratta del solo termine Ex Works (franco fabbrica) che prevede, come più sopra riportato, il minimo obbligo da parte del venditore.

Termini F: si tratta dei termini Free Carrier (franco vettore - FCA), Free alongside ship (franco luogo bordo – FAS), Free on Board (franco a bordo – FOB) con i quali il trasporto principale è a carico del compratore e il venditore adempie all’obbligo di consegna rimettendo la merce al trasportatore terrestre o marittimo.

Termini C: si tratta dei termini Cost and Freight (costo e nolo – CFR), Cost Insurance and Freight ( costo, assicurazione e nolo – CIF), Carriage Paid to (trasporto pagato fino a – CPT) e Carriage and Insurance Paid to (trasporto e assicurazione pagati fino a – CIP), con il quale il venditore paga il trasporto fino ad un luogo convenuto (di solito nel paese del compratore) ma trasferisce il rischio già con la consegna della merce al primo trasportatore.

Termini D: si tratta dei termini Delivered at Frontier (reso fornitore – DAF), Delivered Ex Ship (reso a bordo – DES), Delivered Ex Quay (reso banchina – DEQ), Delivered Duty Unpaid (reso non sdoganato - DDU) e Delivered Duty Paid (reso sdoganato – DDP), comportano l’assunzione da parte del venditore dei costi e dei rischi fino al luogo fissato per la consegna.

Affinché il termine di resa sia validamente inserito nel contratto di compravendita sarà necessario effettuare un richiamo chiaro, e possibilmente esplicito, agli Incoterms (ad esempio, “CPT Inconterms 2000”). Richiamare semplicemente la sigla distintiva del termine di resa senza null’altro specificare potrebbe indurre in errore, in quanto, il giudice potrebbe interpretarla come una generica volontà delle parti di ripartirsi le spese di trasporto senza però prendere posizione su altri aspetti come la ripartizione del rischio o la determinazione del luogo di consegna.

La giurisprudenza italiana in mancanza di uno specifico riferimento agli Incoterms attribuisce ai termini di resa, genericamente inseriti nel contratto, unicamente la funzione di disciplina dell’assunzione dei costi di trasporto.