Analizzeremo, in questo, approfondimento l’ipotesi di inadempimento contrattuale nella vendita internazionale. Prima di individuare i rimedi esperibili in caso di inadempimento è doveroso comprendere quali siano  gli obblighi delle parti nella vendita internazionale.

Come già abbiamo avuto modo di osservare la vendita internazionale è disciplinata (ove ratificata) dalla Convenzione di Vienna del 1980 ratificata dall’Italia con la legge n. 765 del 1985. Si deve anche precisare che tale Convenzione non disciplina tutti i casi di vendita di beni mobili internazionale, vengono esclusi:

·         la vendita per uso personale, familiare o domestico,

·         la vendita di beni all’asta, di valori mobiliari, titoli di credito e di denaro;

·         la vendita di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d’aria e aeromobili;

La Convenzione, inoltre, non disciplina alcune patologie tipiche di un rapporto contrattuale, quali:

·         la validità del contratto e delle singole clausole;

·         gli effetti prodotti dal contratto sul trasferimento della proprietà delle merci;

·         la responsabilità del fabbricante per danni arrecati a causa della merce venduta;

·         le garanzie in caso di mancato pagamento.

 

Alla luce di tale premessa l’operatore dovrà porre molta attenzione durante la stesura di un contratto di vendita internazionale e valutare con dovuto anticipo le soluzioni a possibili “conflitti” che potrebbero crearsi.

La Convenzione prima di elencare i rimedi esperibili in caso di inadempimento delinea gli obblighi a carico delle parti contrattuali. In primis parla degli obblighi a carico del venditore. Il relativo capitolo apre determinando a carico del venditore l’obbligo di consegnare la merce con i relativi documenti e di trasferire la proprietà della stessa alle condizioni previste dal contratto e dalla convenzione. Prosegue poi aprendo una sezione dedicata ai singoli obblighi del venditore, per semplicità espositiva li elenchiamo schematicamente di seguito:

1.       obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del trasportatore o del compratore.

2.       per quanto concerne il trasporto la Convenzione prevede due ipotesi: secondo la prima il venditore rimette la merce al trasportatore indicando nella documentazione specificatamente la merce e apponendovi sulla stessa gli appositi segni identificativi; la seconda ipotesi prevede un obbligo da parte del venditore di concludere i contratti necessari per il trasporto della merce fino alla destinazione pattuita nel contratto. In entrambe le ipotesi se non era previsto un obbligo, nel contratto, a carico del venditore di stipulare un’assicurazione sul trasporto della merce egli è comunque obbligato dalla Convenzione a fornire tutte le informazioni al compratore per la stipula di un contratto di assicurazione.

3.       Il venditore è obbligato a consegnare la merce nella data stabilita dal contratto o, se non è previsto nulla, in un tempo ragionevole dalla conclusione del contratto

4.       Infine, il venditore è tenuto a consegnare tutti i documenti relativi alla merce in base agli accordi presi con il compratore in mancanza il compratore potrà richiedere il risarcimento del danno.

La Convenzione prima di procedere con l’enunciazione dei rimedi esperibili nell’ipotesi di inadempimento del venditore inserisce un’ulteriore sezione in cui disciplina la conformità della merce e le pretese dei terzi. (si rinvia per questa sezione alla lettura dell’approfondimento sulla conformità della merce). Questo inserimento si giustifica, in quanto, vi è una responsabilità in capo al venditore di consegnare la merce conforme a quanto stipulato dal contratto ed in qualsiasi caso idonea alle esigenze per le quali è stata acquistata.

 

La Convenzione disciplina, inoltre, gli obblighi a carico del compratore, i quali sono: il pagamento del prezzo e prendere in consegna la merce.

Fin qui abbiamo elencato gli obblighi in capo alle parti in un contratto di vendita internazionale previsti dalla norma di diritto materiale uniforme, ossia la Convenzione di Vienna del 1980.

 

Tra le norme di carattere generale assume particolare interesse l’art. 25 che contiene la definizione di “inadempimento essenziale”, nozione che serve a tracciare il confine tra forme di inadempimento meno gravi, che non intaccano la sopravvivenza del contratto, e situazioni più gravi che consentono alla parte che subisce l’inadempimento di giungere alla soluzione “estrema” della risoluzione del contratto. Individuare come extrema ratio la risoluzione del contratto è un approccio molto più moderno rispetto alla tradizionale impostazione, di origine romanistica, che considera la risoluzione come rimedio “normale”. L’art. 25 prevede che “una violazione del contratto commessa da una delle parti costituisce inadempimento essenziale quando cagiona all’altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, né l’avrebbe previsto una persona ragionevole della medesima condizione che si fosse trovata nella medesima situazione”. Ciò significa che si avrà risoluzione del contratto solo se:

1.      l’inadempimento cagioni alla controparte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto, e

2.      che tale pregiudizio fosse stato previsto dalla parte inadempiente o fosse almeno ragionevolmente prevedibile da una persona ragionevole posta nella stessa situazione.

I rimedi all’inadempimento previsti dalla sopra citata disciplina materiale uniforme possono essere ricondotti a tre categorie generali.

1.      Rimedi in forma specifica, diretti a imporre alla parte inadempiente il rispetto della prestazione concordemente assunta;

2.      Rimedi sostitutivi, diretti a fare pagare al contraente inadempiente una somma di danaro per compensare la perdita provocata all’altro;

3.      Rimedi risolutivi, diretti a sciogliere il vincolo contrattuale.

 

La Convenzione apre la sezione relativa ai rimedi esperibili dal compratore, che la dottrina maggioritaria colloca nella categoria dei rimedi in forma specifica, e segnatamente:

1.      il compratore può richiedere l’adempimento da parte del venditore a meno che tale richiesta non sia incompatibile con le circostanze; oppure nell’ipotesi in cui la merce non sia conforme il compratore può richiedere la sostituzione o la riparazione della stessa previa denuncia dei vizi ex art. 39 della Convenzione;

2.      il compratore può fissare anche un termine supplementare per l’adempimento. In questa ipotesi non potrà chiedere null’altro che il risarcimento del danno tra il termine previsto dal contratto e il termine supplementare.

3.      il venditore può proporre di riparare al suo inadempimento anche dopo la data di consegna purché la sua proposta non leda l’interesse del compratore, ed in caso di accettazione di quest’ultimo non ci sarà la possibilità di richiedere altro rimedio se non il risarcimento del danno;

4.      infine il compratore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento essenziale.

Viceversa per il venditore la Convenzione prevede dei rimedi quali:

la richiesta di adempimento;

la fissazione di un termine supplementare per l’adempimento;

la richiesta di risoluzione del contratto.