Nel caso sottoposto alla mia attenzione, il compratore, a seguito di riparazioni al motore, veniva richiesto dalla società venditrice del pagamento a titolo di rimborso delle fatture dell’officina. Il Cliente si rifiutava di pagare, sostenendo che il veicolo, sebbene usato, fosse ancora in garanzia e che il vizio si era manifestato nei primi sei mesi dall’acquisto.
 
Quid Juris?  
 
Per inquadrare la questione correttamente, bisogna distinguere tra “garanzia” e “Gewährleistung“, due termini usati erroneamente come sinonimi, soprattutto da consumatori e non addetti ai lavori.
 
In sintesi, in base alla c.d. “Gewährleistung“, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per i difetti che la cosa  presenta al momento della vendita, anche se scoperti in un momento successivo.
 
Tale forma di garanzia discende dalla legge e la sua disattivazione è sottratta al potere dispositivo delle parti. Al massimo, in alcuni casi, le parti possono pattuire che l’estensione del periodo di copertura della „Gewährleistung“ sia ridotto a 12 mesi, rispetto ai 24 mesi previsti di regola.
 
In tema di auto usate, tra i tipici difetti che ricadono nell’ambito della „Gewährleistung“ annoveriamo, a titolo di esempio, i difetti al motore, mentre di sicuro non vi rientrano i guasti dovuti al normale logorio della cosa (tra l'altro, ditinguere tra difetto preesistente ovvero malfunzionamento da logorio, non è sempre agevole).
 
Giova sapere, inoltre, che quanto ai difetti che si manifestano entro 6 mesi a partire dall’acquisto, ricade sul venditore l’onere di provare che il difetto non era presente al momento dell’acquisto del veicolo.
 
La „garanzia“ invece, fa rferimento all’ulteriore obbligazione che (di regola) il costruttore si assume in via contrattuale e con la quale si garantisce il funzionamento della cosa (o parte di essa) per un determinato periodo.
 
Dunque “garanzia” e “Gewährleistung” non possono essere confuse o assimilate, e per le ragioni su esposte, nel caso di specie, il compratore del veicolo usato in Germania, a fronte delle richieste della società venditrice, ha eccepito a buon diritto che nulla era dovuto.
 
Tuttavia, il suo buon diritto non discendeva dalla garanzia, di cui tra l'altro non vi era alcuna traccia nel contratto, bensì dalla c.d. "Gewährleistung", prevista ex lege e alla quale era assoggettata la società venditrice.