La vendita internazionale è regolata dalla Convenzione di Vienna del 1980. Per conoscere quali Stati aderiscono alla Convenzione e quindi dove questa sia applicabile si consiglia la visita del sito www.unilex.info.

La Convenzione di Vienna del 1980 dedica un’intera sezione alla disciplina dei vizi di conformità della merce. L’art 35 prevede un obbligo a carico del venditore di consegnare la merce in quantità, qualità e genere corrispondenti a quelli pattuiti nonché con confezioni o imballaggi parimenti concordati. Pertanto, a meno che i contraenti non convengano diversamente, le merci possono considerarsi conformi al contratto solo se:

Sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;

Sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l’acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;

Possiedano le qualità di una merce che il venditore ha presentato all’acquirente come campione o modello;

Sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.

Sussiste, pertanto, un difetto di non conformità quando, ad esempio, vengono consegnate scarpe da donna anziché da uomo. Per non perdere la relativa garanzia, l’acquirente deve denunziare i difetti al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole (nel più breve tempo possibile) dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli, in qualsiasi caso il compratore decade da tale diritto se non denuncia i vizi entro due anni. Ora si deve comprendere a livello pratico che cosa si intenda per “ragionevolezza” del termine per la denuncia dei vizi. L’opinione prevalente individua in questo termine una “clausola generale”. Ciò significhi che, in caso di giudizio, sarà il Giudice a stabilire, secondo le circostanze del caso, se il termine entro il quale sono stati denuziati i vizi sia stato ragionevole o meno. Questa clausola generale è una garanzia per coloro che operano nell’ambito del commercio in quanto consente un ampia tutela a differenti ipotesi di vendita che, con una clausola più restrittiva sarebbe stati penalizzati.

L’operatore ora si interrogherà in merito al momento in cui iniziano a decorrere i termini per la denuncia dei vizi. Secondo l’art 38 “l’acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze”, ciò significa che il legame tra il dovere di ispezione e tempestiva denuzia è fondamentale per cui l’operatore dovrà adempiere ai controlli nel più breve tempo possibile.

Le modalità con le quali deve effettuarsi la contestazione richiedono, preferibilmente la forma scritta, anche e soprattutto ai fini probatori. 

L’art 38 poi prosegue stabilendo che “qualora il contratto di compravendita preveda il trasporto della merce, essa deve essere ispezionata nel più breve tempo possibile”.

Prevale, in giurisprudenza, un’interpretazione severa dell’individuazione della “ragionevolezza” del termine per la denuncia, in considerazione anche dell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente sentita nel commercio internazionale. L’onere della prova, in merito alla tempestiva denuncia del vizio, grava sull’acquirente, secondo il principio generale sancito dalla Convenzione.

Proseguendo nell’analisi della convenzione in materia di difetto di conformità all’art. 40 si stabilisce che “il venditore non può avvalersi delle disposizioni 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all’acquirente”

Pertanto si consiglia di provvedere ad un controllo tempestivo della merce al momento della consegna e di porre molte attenzione nell’ipotesi in cui il contratto preveda una disciplina specifica per la denunzia dei vizi in quanto le regole previste dalla convenzione si applicano in mancanza di diversa disposizione delle parti.