In questo, approfondimento analizzeremo il contratto di concessione di vendita. Tale strumento è particolarmente adeguato e utilizzato nella prassi internazionale per la distribuzione in esclusiva dei prodotti sul mercato estero. Infatti, caratteristica principale del contratto di concessione di vendita è il suo carattere di esclusività territoriale. È doveroso ricordare, in questa sede, che seppur molto utilizzata, questa tipologia contrattuale, essa non trova una specifica regolamentazione in molti paesi, tra i quali, anche il nostro.

Pertanto, il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico che può essere ricondotto ai contratti di durata così definiti: il produttore/concedente si obbliga a fornire con continuità determinati prodotti ad un rivenditore/concessionario, il quale si obbliga a sua volta di acquistarli. Da tale definizione possiamo osservare un determinato obbligo in capo al rivenditore/concessionario, quale, quello di continuare nell’impegno di promuovere la vendita del prodotto e farne pubblicità.

Al fine di identificare al meglio l’oggetto del contratto risulta, in questa sede, di particolare importanza definire il rapporto tra le parti ed il ruolo del concessionario.

Spesso gli operatori individuano delle “analogie” tra il contratto di agenzia e quello di concessione ma si badi bene che in nessun modo tali contratti possono essere oggetto di equiparazione.

Uno degli elementi fondamentali che delimitano e definiscono il contratto oggetto del nostro approfondimento è l’identificazione del territorio nel quale il concessionario andrà ad operare. Per determinati tipi di prodotti è anche possibile arrivare a definire una esclusiva territoriale a favore del concessionario (exclusive dealer), altre volte invece il concessionario affianca il concedente nel rapporto con la clientela (sole dealer), altre ancora può addirittura capitare che il concessionario operi in concorrenza con un numero limitati di concorrenti (back up approach).

Analizziamo per punti le caratteristiche di questa fattispecie giuridica:

1.           il concessionario è un acquirente/rivenditore ne consegue che egli è responsabile della distribuzione in un territorio determinato;

2.           il contratto di concessione di vendita è una fattispecie atipica , solo eccezionalmente considerato dal legislatore (ad esempio il Belgio disciplina il contratto di concessione di vendita limitatamente all'ipotesi di scioglimento del contratto);

3.           sotto il profilo economico, il contratto in oggetto, rispetto ad un contratto di agenzia consente al preponente un più efficace controllo sulla clientela, il concessionario tende di regola a frapporre una barriera tra il concedente e gli acquirenti finali;

4.           sempre sotto un aspetto pratico, il concessionario organizza autonomamente tutta la fase di rivendita, sollevando l'esportatore e i clienti finali da una serie di incombenze, per di più il concessionario sembra più adatto all'incombenza di una serie di servizi accessori tipici di una vendita;

5.           il concessionario assume per intero, diversamente da altre fattispecie, come l'agenzia, il rischio del mancato pagamento da parte del cliente finale e sia della mancata rivendita;

 

Osservando la prassi contrattualistica consigliamo l’inserimento nel contratto di concessione di vendita di una clausola di non concorrenza che può avere una durata indeterminata o determinata (solitamente il termine minimo è di 5 anni). In ordine alla sopraindicata clausola vi può essere aggiunto un particolare obbligo che impone all’acquirente, una volta scaduto l’accordo, di non vendere, acquistare o produrre determinati beni o servizi. Oppure vi può essere un obbligo a non vendere determinate marche, in base al tipo di contratto che era stato stipulato in origine. ll concessionario può assumere la connotazione di multibrand o multifranchise. In questo caso occorre che il contratto definisca in modo dettagliato le modalità di esecuzione del contratto stesso.

Analizzando nel dettaglio le obbligazioni delle parti, si può notare che il concessionario deve avere una struttura commerciale adeguata alle necessità del concedente. Occorre sempre indicare i termini e le condizioni della fornitura, nonché, la resa della merce per non incorrere in problematiche inerenti la suddivisione delle spese. I prezzi sono solitamente pattuiti a listino, con aggiornamenti periodici. Necessaria risulta essere anche l’indicazione precisa dei mezzi di pagamento. Viene anche generalmente stabilito un quantitativo minimo di acquisto e/o di vendita, così da vincolare comunque le parti ad un determinato obiettivo comune. Se il prodotto importato è contraddistinto da marchio o brevetto devono, inoltre, essere precisati tutti gli obblighi e i divieti che graveranno in capo al concessionario in connessione a questi diritti di proprietà industriale.

Passando alla figura del concedente, questi si obbliga a mettere a disposizione con continuità i prodotti oggetto del contratto, in favore del concessionario. Si impegna inoltre a fornire la merce libera da gravami, conforme alle specifiche imposte di legge nonché corrispondente a quanto pattuito nel contratto. Deve fornire, inoltre, tutta la documentazione tecnica eventualmente necessaria a corredo dei prodotti, per i rapporti che il concessionario avrà con i consumatori finali.

Il contratto di concessione di vendita può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato con la possibilità di recesso. Le parti possono anche decidere di includere una clausola risolutiva espressa.

Nel momento in cui il contratto viene a cessare, però, il concessionario non è tutelato come l’agente per le indennità di fine rapporto, poiché la disciplina non è applicabile. In ogni caso in sede contrattuale, le parti possono liberamente concordare il riconoscimento di una indennità di fine rapporto nei confronti del cessionario al momento della cessazione del contratto.

Tale tipo di contratto per propria natura pone concrete limitazioni al principio di libera concorrenza. Valgono per questi contratti le disposizioni, anche comunitarie, per cui sono vietate intese tali da non consentire, impedire o falsare la libera concorrenza all’interno della Comunità Europea. Se poste in atto sono nulle, con la conseguente possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie. È applicabile il Reg. CE 2790/99 che definisce una presunzione di legalità per qualsivoglia accordo verticale sempreché la quota di mercato detenuta dal produttore non superi il 30%. Tale quota viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi oggetto del contratto. Tali disposizioni si applicano anche alla cessione o all’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che non siano oggetto primario del contratto. Si può affermare, pertanto, che si è attuata la deregolamentazione. Al contrario della disciplina precedente, infatti, possono esserci degli accordi sotto una lista nera di pratiche vietate, altri accordi che confluiscono invece in una lista grigia definiti consentiti sotto certe condizioni; al di fuori di questi due campi tutto è consentito.