Il terzo libro del codice civile prevede e disciplina i vari tipi dei DIRITTI REALI, i diritti sulle cose.

Essi, fanno parte della grande categoria dei diritti patrimoniali, i quali, si dividono in due grandi categorie:

Diritti reali:

-          vertono sulle cose (in latino res)

-          si esercitano attraverso un rapporto immediato e diretto con la cosa

-          il diritto reale segue il bene indipendentemente dal suo proprietario

-          attribuiscono al titolale un potere pieno  (proprietà) o limitato (diritti reali su cosa altrui) su un bene

-          esso può essere fatto valere erga omnes (opponibili nei confronti di tutti i consociati)

-          nel nostro sistema giuridico sono a numero chiuso, e tra di essi spicca il diritto di proprietà, il diritto reale fondamentale, pieno ed assoluto.

-          Assolutezza, tipicita’, numero chiuso

Diritti di credito:

-          hanno per oggetto una prestazione di fare, dare, non fare

-          attribuiscono al creditore il potere di pretendere che il debitore tenga un determinato comportamento

-          comportano la nascita di un vincolo giuridico, di un’obbligazione tra le parti

-          e’ fatto valere solo contro l'alienante

-          i diritti di credito possono essere esercitati solo grazie alla cooperazione del debitore

-          relativita’, atipicita’ dei diritti di credito

CATEGORIE DI DIRITTI REALI Ius in re propria:     PROPRIETÀ  

La proprietà è il diritto reale che permette la più ampia sfera di poteri che si possa esercitare su un bene; essa determina un insieme di poteri esercitabili in modo illimitato entro i limiti e nei modi previsti dalla legge.

Iura in re aliena:     DIRITTI REALI DI GODIMENTO:
l’enfiteusi

il diritto di superficie

l'usufrutto il diritto reale d'uso il diritto reale di abitazione, le servitù (o servitù prediali)

I diritti reali minori sono cosi’ denominati perché hanno un contenuto più ristretto rispetto alla proprieta’, come caraterizzati da un contenuto piu’ limitato, che in certi casi consente all’avente diritto anche una sola facoltà.
Sono anche detti, come visto, diritti su cosa altrui, perché il loro esercizio verte su cose di di proprieta’ di altri: coesistono, quindi, sulla medesima cosa, insieme al diritto di proprietà, il cui contenuto si riduce al fine di consentire che la cosa sia oggetto di altri diritti reali.

I diritti reali minori presentano, tuttavia, le stesse caratteristiche dei diritti reali: e quindi l'assolutezza, la vertenza sulla cosa, la tipicità (i diritti reali sono a numero chiuso, solo quelli previsti dalla legge) e l'elasticità.

                              DIRITTI REALI DI GARANZIA: 

il pegno

l’ipoteca

Si costituiscono diritti reali di garanzia al fine di fornire una garanzia per un credito, di modo che il creditore titolare del diritto di garanzia si possa soddisfare in via preferenziale sul bene oggetto del diritto.

·         Il pegno (art. 2784 e ss. del codice civile) e’ un diritto reale di garanzia su una cosa d’altri, ed e’ utile a fungere da garanzia di un credito. Esso si costituisce per contratto, può avere ad oggetto beni mobili o crediti e la consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del proprietario e garantisce i terzi sul fatto che l'alienante ne ha perduto la piena disponibilità, poiche’ non puo’ piu’ utilizzarla (salvo che l'uso sia necessario alla sua conservazione).

 

·         L'ipoteca (artt. 2808 e seguenti del codice civile) è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito anch’esso per fungere da garanzia di un credito. L’ipoteca e’ il diritto attribuito ad un creditore (per esempio ad una banca) su un immobile o su un bene mobile registrato, ma, a differenza di cio’ che accade nel pegno, non consente che il debitore proprietario del bene ne perda il possesso.

Differenzia dal pegno anzitutto per l’oggetto, che può essere costituito da:

-beni immobili,

-diritti reali minori sugli immobili,

-beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

Inoltre, ulteriore differenza dal pegno concerne la sua costituzione, che richiede una formalità speciale, quale l’iscrizione nei pubblici registri.