Con una recente sentenza (Cass. Civ. Sez. I, n.9854/2012) la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi del plagio musicale e, ripercorrendo i propri precedenti e numerosi insegnamenti in materia, perviene ad un'ulteriore dettagliata disamina del fenomeno, offrendo interessanti spunti di approfondimento, forse, anche di critica qualificata.
Il caso trattato riguardava due brani musicali, entrambi composti con testo in lingua francese, risultati straordinariamente simili tra loro; prescindendo dalla semplice indagine sulla priorità delle composizione, la Corte – nel solco della propria consolidata giurisprudenza - offre una originale linea interpretativa ai fini della qualificazione del plagio: colpisce la delicata distinzione tra l'elaborazione creativa e la contraffazione: mentre “quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo”. In tal senso la Cassazione si era già pronunciata in passato: in sostanza, ciò che sembra avere maggiore rilevanza - al fine di accertare la sussistenza di un plagio musicale - non è tanto la possibilità di confusione tra due opere, quanto la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, anche se camuffata “ad arte”, in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria (Cass. n. 20925/05).
  La costante attività della Cassazione ha consentito, anche in occasione della recente sentenza, di pervenire ad un concetto giuridico di creatività (al quale fa espresso riferimento la norma L. n. 633 del 1941, ex art. 1) che non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta; la creatività si riferisce più propriamente alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nel citato articolo 1 della Legge Autore. Pertanto, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione è necessario che in essa sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (in tal senso Cass. n.15496/2004, Cass. n. 5089/2004, Cass. n. 11953/1993, Cass. n. 4625/1977, Cass. n. 175/1969). La creatività, nell'ambito delle opere dell'ingegno, non è costituita dall'”idea”di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua esternazione caratterizzata dalla soggettività; ne consegue che la stessa idea può, in astratto, essere alla base di opere di diversi autori (come accade di frequente nelle opere degli artisti), pur risultando diverse tra di loro per la “creatività soggettiva” che ciascuno degli autori riserva e grazie alla quale gli stessi ottengono la protezione autoriale.
  In materia di opere musicali la Cassazione stessa ricorda come la giurisprudenza abbia elaborato “un concetto di originalità attribuendo alla melodia - successione di note con particolare articolazione ed accenti - una funzione peculiare e determinante che si fonde con il ritmo la scansione della musica nel tempo - che non è determinante e può mutare senza incidere sull'originalità del motivo” (Cass. n. 9854/2012); e ne fa discendere che, ai fini dell'accertamento del plagio nell'opera musicale, non è il concetto di somiglianza a dover prevalere, bensì l'accertamento e la valutazione della esistenza del carattere plagiario dell'opera basato sull'accertamento del nucleo essenziale delle due composizioni, costituito dal ritornello e dalla melodia. Ad avviso della Corte di Cassazione, con riferimento alle canzoni di musica “leggera” l'accertamento del plagio va riferito esclusivamente agli aspetti che concernono il ritornello e non alle opere musicali nella loro interezza. Nel caso esaminato i ritornelli delle due canzoni esaminate presentavano 33 note identiche su quaranta e quello della canzone “incriminata” riprendeva sotto il profilo strutturale il modello della progressione; per tali motivi la Corte ha concluso che la melodia alla base delle due opere musicali era sostanzialmente la stessa. In sostanza il raffronto tra i due ritornelli delle opere comparate si è rivelato dirimente e conclusivo; chissà se - tale specifico e puntuale approfondimento giudiziario – non induca ad avviare concreti contenziosi per altri (numerosi) casi di similitudini “sospette” nel panorama della musica italiana, relegati unicamente alla letteratura di settore, particolarmente attenta e critica per il fenomeno del plagio musicale, troppo spesso rimasto senza soddisfacente tutela giuridica.
  Avv. Italo Mastrolia