L’occasione per un approfondimento sulla tutela della creatività e sulla disciplina del diritto d’autore, con specifica attenzione alle opera di architettura, ci viene offerta da una recente ed interessante sentenza emessa dal Tribunale di Torino, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, all’esito di un complesso contenzioso avviato da un noto architetto torinese (Arch. M. V.) nei confronti della società I. S.p.A. (gestore dell’impianto termoelettrico del capoluogo piemontese) e dell’Ing. C. T., progettista dell’impianto in contestazione.
 
1.- Il caso
Con atto di citazione (e contestuale ricorso ex artt. 156 e ss. e 163 e ss. Legge sul diritto d’autore – LDA- ai fini dell’inibitoria)  l’Arch. M. V., dopo aver precisato di essere un prominente architetto italiano (come dimostrato dai numerosi progetti architettonici realizzati e dalle recensioni apparse sulle migliori riviste specialistiche), ha contestato che la progettazione e realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord costituiva contraffazione del proprio progetto relativo ad un’altra centrale termoelettrica (quella di Moncalieri); e lamentava, pertanto, la violazione dei propri diritti patrimoniali e morali sul proprio progetto e sull’opera realizzata a Moncalieri. Chiedeva, pertanto, che fosse inibita alla I. e all’ing. T. la prosecuzione dei lavori di completamento della centrale di Vallette-Torino Nord (quanto meno nella parte frontale affacciata sulla tangenziale) e di essere autorizzato apportare le necessarie modifiche al progetto e all’opera (secondo quanto previsto dagli artt. 159, 168, 169, 170 LDA), con eventuale distruzione delle parti già edificate. Concludeva con la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti, oltre la pubblicazione del provvedimento cautelare su giornali e fissazione di una penale.
Si costituivano in giudizio i convenuti I. Energia SpA e l’Ing. C. T., i quali contestavano le richieste dell’architetto: quest’ultimo avrebbe firmato l’originario progetto in qualità di dipendente della Fiat (in quanto tale non titolato a rivendicare i diritti patrimoniali collegati la progetto in esame) ed avrebbe apportato al progetto originario ad una serie di modifiche imposte dal Comune di Moncalieri (come lo smussamento degli angoli e l’eliminazione dalle ciminiere delle luci circolari rosse, e che la scelta dei colori acciaio e verde dei rivestimenti degli edifici era stata fatta da una commissione composta dalla Sovrintendenza, dal settore Beni Ambientali della Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino). A sostegno delle proprie difese aggiungevano che, riguardo alla centrale Torino Nord, era diverso il posizionamento (le richieste della Tav e la necessità di costruire su di uno spazio molto limitato avevano imposto una serie di soluzioni tecniche e architettoniche necessitate) ed erano diversi vari elementi (gli impianti tecnici). Concludevano assumendo che, circa gli elementi simili delle centrali, la forma geometrica degli edifici e i colori di ciminiere (grigio acciaio) e pannelli di rivestimento degli edifici (grigio acciaio e verde) non erano originali e non erano riconducibili alla paternità del V.. Si opponevano alla sospensione o la modifica dei lavori avrebbero comportato gravi danni per la I.
A questo punto l’attore replicava sostenendo che il progetto di architettura da lui ideato per la centrale di Moncalieri (caratterizzato dall’accostamento di moduli rettangolari ricoperti da linee cromatiche verdi e grigie, composte da materiale riflettente, che richiamano e riflettono la pianura sottostante e la cordigliera delle Alpi che si staglia all’orizzonte) era dotato del requisito della creatività e dell’originalità, costituendo una elaborazione personale dell’autore e possedendo un significativo merito estetico. E ribadiva l’accusa secondo cui tale suo progetto era stato pedissequamente copiato dall’ing. T. per la centrale di Torino Nord, con conseguente plagio-contraffazione della sua opera del V., essendo ripresi gli elementi essenziali del progetto di quest’ultimo, con differenze di mero dettaglio. Insisteva per l’accertamento della violazione dei propri diritti patrimoniali (considerato che non erano stati ceduti alla I. i diritti di riproduzione del progetto di Moncalieri) e dei diritti morali dell’autore, ai sensi dell’art. 20 LDA, considerato che non era stata riconosciuta la sua paternità dell’opera originaria e che le modifiche introdotte nel progetto della centrale di Torino Nord (tra cui l’inserimento di mastodontici tubi d’acciaio sovrastanti la facciata) e il collocamento inadatto dell’opera avevano comportato una deformazione peggiorativa della sua idea originaria e la conseguente lesione della sua reputazione.
Per quanto sopra, l’architetto ha concluso chiedendo:
- che fosse accertato che la progettazione e realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord costituiva contraffazione del progetto relativo alla centrale termoelettrica di Moncalieri, con violazione dei propri diritti patrimoniali e morali sul progetto e sull’opera di cui alla centrale di Moncalieri;
- che fosse inibita alla I. SpA e all’ing. T. la prosecuzione dei lavori di completamento della centrale di Vallette-Torino Nord, quanto meno nella parte frontale
affacciata sulla tangenziale; - che fosse autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al progetto e all’opera, ex artt. 159, 168, 169, 170 LDA, con eventuale distruzione delle parti già
edificate;
- che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti;
- che il provvedimento cautelare fosse pubblicato su giornali e venisse fissata una penale.
I convenuti, dal canto loro, concludevano chiedendo il rigetto delle domande dell’architetto, previa verifica a mezzo di CTU della pretesa originalità (o meno) del progetto di Moncalieri e l'esistenza (o meno) di un plagio/contraffazione nel progetto di Torino Nord.
 
2.- La protezione delle opere di architettura
Il Tribunale di Torino, per una migliore e puntuale esposizione delle motivazioni, ha preliminarmente ricordato che le opere dell’architettura sono protette ai sensi della legge sul diritto d’autore in base all’art. 1 LDA; che così recita:
 “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e all’art. 2, n. 5, LDA.
Il Tribunale di Torino ha, inoltre, precisato che il concetto di creatività dell’opera architettonica non deve essere inteso nel senso di originalità e novità assolute, ma nel senso che l’opera costituisca una elaborazione personale dell’autore ed abbia un minimo di individualità rappresentativa. E, a tale scopo, ha espressamente richiamato la consolidata giurisprudenza formatasi in materia:
«In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività
non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia» (Cass. civ., sez. I, 28/11/2011 n. 25173; Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089).
Ed ancora:
«Per la protezione di un'opera dell'ingegno attraverso il diritto d'autore è sufficiente un gradiente di creatività modesto, attribuito da elementi individualizzanti la natura e l'interazione degli eventi rappresentati, ancorché privi di originalità e novità assolute» (Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23 settembre 2011).
In sostanza, ad avviso dei giudici torinesi - ai fini della tutela del diritto d’autore -  la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate e organizzate in modo personale, e autonomo rispetto alle precedenti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 12/01/2007, n. 581).
Il concetto di giuridico di creatività al quale si riferisce l'art. 1 legge sul diritto d'autore, dunque, con non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale individualizzata espressione di una oggettività appartenente, in modo esemplificativo, alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia; e «tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché l'opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia» (Cassazione Civile, sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953).
La costante attività della Cassazione ha consentito, anche più di recente (Cass. Civ. Sez. I, n.9854/2012) di pervenire alla lettura offerta dal Tribunale di Torino al concetto giuridico di creatività  (non coincidente con quello di creazione, originalità e novità assoluta); la creatività si riferisce più propriamente alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nel citato articolo 1 della Legge Autore. Pertanto, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione è necessario che in essa sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (in tal senso Cass. n.15496/2004, Cass. n. 5089/2004, Cass. n. 11953/1993, Cass. n. 4625/1977, Cass. n. 175/1969). La creatività, nell'ambito delle opere dell'ingegno, non è costituita dall' “idea”di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua esternazione caratterizzata dalla soggettività; ne consegue che la stessa idea può, in astratto, essere alla base di opere di diversi autori (come accade di frequente nelle opere degli artisti), pur risultando diverse tra di loro per la “creatività soggettiva” che ciascuno degli autori riserva, e grazie alla quale gli stessi ottengono la protezione autoriale.
 
3.- La decisione
Nel caso esaminato i giudici torinesi hanno accertato che il progetto architettonico elaborato dall’arch. V. -per la centrale termoelettrica di Moncalieri- era dotato di originalità e di carattere creativo, anche in considerazione dei riconoscimenti dello stile e della personalità artistica del professionista; nel recepire le conclusioni del CTU, infatti, è risultato che progetto architettonico fosse caratterizzato da idonea originalità. L’affermazione è stata basata su una “valutazione generale del processo progettuale ideativo e creativo che è stato possibile ricostruire dalle prime
fasi, schizzi del 2002,  fino alle scelte finali di costruzione...processo progettuale che è stato caratterizzato da una consapevole integrazione dei vari aspetti e vincoli progettuali sino ad arrivare ad una sintesi coerente”; nonché su di una “valutazione del patrimonio comune delle forme architettoniche poste in essere anteriormente”.
 
3.1. – La tutela delle elaborazioni creative di opere originarie.
Il Tribunale ha stabilito che la realizzazione della centrale di Torino Nord abbia riprodotto illecitamente il progetto dell’arch. V.  È emerso, infatti, che il progetto architettonico firmato dall’ing. T. abbia costituito una riproduzione non creativa del progetto realizzato dal V. per la centrale di Moncalieri, nonostante i tentativi di mascheramento e talune differenze (alcune del tutto modeste, altre di natura peggiorativa dell’aspetto della centrale), concludendo che “la centrale di Torino Nord è simile a quella di Moncalieri, alla quale rimanda per le parti architettoniche più significative”.
In sostanza il Tribunale ha accertato la sovrapponibilità tra le due centrali anche attraverso la doppia percezione, visiva e acustica degli elementi architettonici, rilevando che su 10 elementi ricorrenti in entrambi i progetti, sono state individuate solo due differenze (da ritenersi marginali poiché non riguardanti le fondamentali micro e macromatrici che con, particolare organizzazione volumetrica, sono risultate costituenti l’originalità del progetto del V.), e una differenza di notevole impatto visivo costituita dalle tubature di acciaio anteposte alla facciata lato Tangenziale.
Il progetto dell’ing. T., che è risultato ripetere negli elementi architettonici principali quanto progettato precedentemente dall’arch. V., non è stato considerato affatto “progetto originale”; anzi, secondo una valutazione sintetica d’insieme, si è accertato che il progetto di Torino Nord costituisse una riproduzione dell’opera originaria, ricorrendo i tratti essenziali di quest’ultima ed avendo le poche differenze valore di meri dettagli (oltre al tratto peggiorativo costituito dalle tubazioni sulla facciata).
 
3.2. – La titolarità dei diritti patrimoniali sul progetto
Il Tribunale ha escluso che la Società I. spa potesse essere ritenuta titolare di diritti patrimoniali sul progetto dell’arch. V., sebbene la stessa avesse stipulato con la Fiat Engineering un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della centrale termoelettrica di Moncalieri. La società, infatti, ha acquistato soltanto i diritti patrimoniali ricavabili dal contratto intercorso con l’autore della progettazione e, quindi, nel presente caso, unicamente il
bene (progetto riferito solo alla centrale di Moncalieri e relativa costruzione) oggetto del contratto di appalto e non anche la possibilità di utilizzare quel progetto per altre costruzioni. Come ben chiarito con la sentenza in esame, l’art. 109 LDA prevede che la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione regolati dalla legge sul diritto d’autore.
La I., per altro, non ha dimostrato che si sia trattato della committenza di un “progetto-tipo”, da realizzarsi in più esemplari, e non ha dimostrato, per iscritto (come prescritto dall’art. 110 LDA), di
avere in altro modo acquistato i diritti di utilizzazione economica del progetto dell’arch. V. al di là della realizzazione della centrale di Moncalieri, cioè il diritto di riprodurre detto progetto in altri ambiti costruttivi.
Tuttavia, è emerso che i diritti patrimoniali sul progetto della centrale di Moncalieri non appartenessero neppure in capo all’arch. V., poiché lo stesso aveva realizzato detto progetto come dipendente della Fiat Engineering, in qualità di Dirigente e Responsabile del Gruppo Architettura della stessa (percependo uno stipendio appunto come dipendente). Pertanto all’Arch. V. non è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, poiché i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore (Cass. civile, sez. lav., 01/07/2004, n. 12089).
 
3.3. – La titolarità dei diritti morali sul progetto. Il risarcimento.
Il Tribunale ha verificato che la realizzazione progettuale della centrale di Torino Nord ha comportato anche la violazione dei diritti morali dell’autore del progetto ritenuto “pedissequamente copiato”.
L’art. 20, co. 1°, LDA, infatti, nel disciplinare il diritto morale dell’autore recita testualmente:
 “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Ciò significa che, anche nel caso in cui l’autore abbia ceduto ad altri i suoi diritti di sfruttamento economico dell’opera, può però rivendicare sempre la paternità della sua opera e può opporsi ad ogni modifica della stessa che pregiudichi il suo onore o reputazione.
L’art. 20 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge Autore) prevede, in via generale e con riferimento alle opere dell’ingegno che presentino caratteristiche di originalità e di creatività, che “…l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione…”.
Il comma successivo precisa: “Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se all’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni”.
I termini “onore” e “reputazione”, adoperati dal legislatore speciale, evocano il complesso delle connotazioni professionali dell’autore del progetto architettonico, così come esse si sono rese manifeste e sono state conosciute dal pubblico nel corso della carriera. In particolare, la reputazione del professionista si sostanzia nella considerazione goduta presso la comunità settoriale dei progettisti, degli urbanisti e degli studiosi e degli appassionati di architettura; e costituisce risultato delle opere progettuali realizzate.
In questa prospettiva, a fronte del fatto che l’ing. T. ha firmato il progetto della centrale di Torino Nord, all’arch. V. è stato riconosciuto il diritto di rivendicare la paternità sul progetto originario, inerente alla centrale termoelettrica di Moncalieri, che è stato imitato nella realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord.
E, di conseguenza, che a fronte della mancanza di “un’idea di progetto” nell’opera dell’ing. T., le pretese “varianti” rispetto alla centrale dio Moncalieri “possono costituire pregiudizio alla reputazione e all’onore dell’autore del progetto originario, nei confronti degli esperti e/o dei possibili committenti di opere architettoniche significative”.
In conclusione, ad avviso del Tribunale, le modifiche su descritte hanno comportato una realizzazione peggiorativa del progetto originario, essendo ripresa la forma individuale di rappresentazione architettonica di Moncalieri, con una realizzazione superficiale e non chiara e dunque peggiorativa e lesiva dell’immagine del progettista originario, arch. V.
Da tali considerazioni ne è derivato l’accoglimento, parziale ma significativo, delle domande avanzate dall’arch. V.: il Tribunale ha dichiarato che la suddetta progettazione e realizzazione (Torino Nord) costituissero violazione dei diritti morali (reputazione) dell’autore arch. V., sul progetto e sull’opera architettonica della centrale termoelettrica di Moncalieri, e che al medesimo spettasse il diritto di rivendicare la paternità sul progetto originario, inerente alla centrale termoelettrica di Moncalieri. Tale violazione ha comportato la pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali subiti dall’arch. V., consistenti nella lesione dell’immagine dell’architetto, oggettivata nell’opera architettonica di Moncalieri, nonché alterata e distorta dalla realizzazione peggiorativa estrinsecatasi nella centrale di Torino Nord.
Tali danni (il cui risarcimento è ammesso dall’art. 158, co. 3, L.A., tenuto conto tra l’altro che la consapevolezza dei convenuti di ledere i diritti dell’attore era emersa con chiarezza) sono stati liquidati dal Tribunale in via equitativa, tenendo conto del valore dell’immagine dell’arch. V. (emergente dai documenti inerenti alla sua attività, e dagli onorari professionali dal medesimo ottenuti nel suo lavoro, specialmente negli anni precedenti ai fatti di causa) e della estrema visibilità delle opere in esame (le due centrali termoelettriche, di Moncalieri e di Torino Nord).
I giudici hanno considerato equo liquidare il danno non patrimoniale in complessivi €. 100.000, già compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate; ed hanno, pertanto condannato la I. S.p.A. e l’ing. T. in solido tra loro al relativo pagamento, oltre alla metà delle spese legali in favore dell’arch. V.
Infine, il Tribunale ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza su più quotidiani e riviste di settore, apparendo tale pubblicazione idonea a contribuire a riparare il danno all’immagine dell’autore dell’opera. Il dispositivo della sentenza è stato pubblicato per una volta sui quotidiani La Stampa e il Sole 24 Ore e sulle riviste “Domus”, “La Termotecnica”, “Atti
e rassegna tecnica”, a cura dell’arch. V. e a spese dei convenuti ing. T. e I. S.p.A.
Italo Mastrolia