Il deposito delle opere inedite
La legge tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito e di registrazione: sono escluse dalla protezione le semplici idee.
In base all'art.103 della Legge sul Diritto Autore è possibile effettuare il deposito e la registrazione delle opere pubblicate.
Le opere non pubblicate sono, quindi, maggiormente esposte al plagio.
La SIAE, a tal fine, ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE.
Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.
Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione dell’opera stessa.
La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al deposito.
Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della Società, che non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.
Possono essere depositati: romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno. E’ accettato ogni genere di supporto: carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico, ecc.

Quando si considera inedita l’opera
L’opera viene considerata inedita finché non esce dalla sfera di controllo dell’autore.
Devono senz’altro considerarsi pubblicati:

un’opera letteraria pubblicata a stampa;
un sito web già immesso in rete;
uno studio presentato in pubblico in occasione di un congresso;
un dipinto pubblicato su biglietti augurali;
lo schema di una manifestazione già realizzata;
qualsiasi opera abbia partecipato a concorsi, selezioni, letture pubbliche, ecc.
Può effettuarsi il deposito cautelativo di:

tesi di laurea non ancora discusse (anche se note al relatore);
poesie lette nell’ambito della stretta cerchia familiare;
musiche composte nell’ambito ristretto di un corso di strumento;
soluzioni grafiche o opere delle arti visive che abbiano richiesto l’intervento di un collaboratore diverso dall’ideatore.
Non si può depositare come opera inedita il solo titolo
Non si può depositare uno pseudonimo
Non si può depositare un’opera musicale inedita a nome del gruppo che la esegue
E’ essenziale, difatti, la corretta indicazione degli autori, e cioè delle persone fisiche che hanno dato il proprio contributo creativo alla realizzazione di quell’opera. Gli artisti interpreti non rilevano ai fini del deposito. I brani musicali possono essere registrati o incisi e può esserne depositato lo spartito.
Non si può depositare un’opera inedita il cui autore sia minorenne
Se l’ore ha già compiuto 16 anni, può farlo personalmente; se è più giovane, alla sua firma si accompagna quella della persona che esercita su di lui la potestà dei genitori (padre, madre, tutore).
Il deposito di opera inedita è quinquennale. In questo periodo, si possono apportare integrazioni e modifiche all’opera in possesso della SIAE
Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono chiuse in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza del deposito. Il plico può essere aperto solo su decisione di un giudice (quando c’è una controversia sulla titolarità dei diritti sull’opera) oppure su richiesta del depositante (o dei suoi rappresentanti, se questi decide di rinunciare al deposito per riprendere possesso dell’opera). Si deve però tener presente che, una volta aperto il plico sigillato, si perde il valore probatorio del deposito SIAE. Pertanto, se durante i cinque anni sono apportate modifiche o integrazioni tali da trasformare l’opera originale, l’autore valuterà l’opportunità di procedere ad un nuovo deposito avente ad oggetto la versione più recente dell’opera.
L’opera depositata come inedita viene custodita per cinque anni in un plico sigillato.
L’opera che viene inviata per posta sarà esaminata dall’ufficio come quella presentata direttamente allo sportello della Sezione OLAF. A sigillarla provvede l’ufficio a conclusione della breve istruttoria.
Da quando decorrono i cinque anni del deposito di opera inedita
Dal giorno in cui l’opera è pervenuta alla Direzione Generale di Roma della SIAE (Sezione OLAF), o perché presentata direttamente o perché inviata per posta.
Alla scadenza del deposito, il depositante non deve attendere una comunicazione da parte della SIAE ai fini del rinnovo
Al momento della costituzione del deposito il depositante entra in possesso di un attestato dal quale risultano le date di decorrenza e di scadenza dello stesso. Il rinnovo deve essere chiesto entro 30 giorni dalla scadenza, con le medesime modalità del deposito, salvo l’invio dell’opera (che è già in possesso della SIAE).
Dopo la scadenza del deposito, l’opera, se non ne è richiesta la restituzione, viene distrutta.

Come depositare le opere
A tal fine il richiedente deve trasmettere quanto segue:

La domanda, compilata e sottoscritta sull’apposito modulo ;
Una copia dell’opera inedita, firmata in originale e per esteso con nome e cognome anagrafici (escludendo gli pseudonimi) da tutti gli autori e da eventuali altri aventi diritto su ogni facciata scritta di ciascun foglio, compreso il frontespizio riportante il titolo. Se l’opera è riprodotta, anziché su carta, su un supporto tipo videocassetta, nastro magnetico, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, ecc., la firma per esteso di tutti gli autori e degli eventuali altri aventi diritto dovrà essere apposta - insieme al titolo - su una etichetta adesiva applicata direttamente sul supporto;
È necessario tenere presente che se l’istruttoria ha esito negativo, la SIAE provvederà a rimborsare l’importo versato, trattenendo per se l’importo di 27, 50 euro per diritti di procedura. 

Costi di deposito di opere inedite
Le tariffe per il deposito di un’opera inedita presso la SIAE sono:

Euro 55,00 per gli autori associati SIAE;
Euro 110,00 per gli autori non associati SIAE;
Euro 220,00 in tutti i casi in cui il deposito sia richiesto da altri soggetti che abbiano la disponibilità dei diritti di utilizzazione dell'opera;