La duplicazione abusiva di un programma per elaboratore integra il reato di cui all'art. 171 bis comma 1 della L. 633/1941 anche se tale duplicazione non è finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali.

La Cassazione infatti ha precisato che è sufficiente il fine del "profitto" affinchè la riproduzione di software dia luogo al reato di cui all'art. 171 bis comma 1 cit. (Cassazione III Sezione penale sentenza n. 25104 del 19-06-2008).

Pertanto la suddetta condotta è punita come reato anche qualora sia destinata al solo scopo di destinare la copia all'uso in uno studio professionale.