DUPLICAZIONE ABUSIVA DI SOFTWARE – CONFIGURABILITA’ DEL REATO
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super esperto
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Violazione dell'art. 171 bis comma 1 - Legge sul diritto di autore
La duplicazione abusiva di un programma per elaboratore integra il reato di cui all'art. 171 bis comma 1 della L. 633/1941 anche se tale duplicazione non è finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali.
La Cassazione infatti ha precisato che è sufficiente il fine del "profitto" affinchè la riproduzione di software dia luogo al reato di cui all'art. 171 bis comma 1 cit. (Cassazione III Sezione penale sentenza n. 25104 del 19-06-2008).
Pertanto la suddetta condotta è punita come reato anche qualora sia destinata al solo scopo di destinare la copia all'uso in uno studio professionale.
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