Non di rado mi è capitato di avere una risposta "meravigliata" e positiva quasi scontata da alcuni operatori del settore al quesito proposto e questo dimostra la poca conoscenza del diritto di riproduzione delle opere d’Arte ovvero il diritto esclusivo di riprodurre l’opera di cui si è in possesso.
Il diritto in questione, che può definirsi diritto patrimoniale d’autore, ha per oggetto “la moltiplicazione in copie dell’opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione” secondo quanto dispone l’art. 13 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore e il titolare del diritto è colui che ha realizzato l’opera.
Successivamente a seguito di cessione del diritto tra vivi o mortis causa potrà configurarsi un nuovo e diverso titolare ovvero l’acquirente o altro titolare di un rapporto giuridico con l’opera e come detto, nel caso di decesso gli eredi dell’artista.
Ebbene va precisato che l’acquirente o il possessore di un opera d’Arte non acquisisce automaticamente il diritto di riprodurla o copiarla ma è opportuno che tale facoltà sia concordata con l’autore o chi ne può disporre qualora questi sia deceduto, mi riferisco ad eredi e archivi dell’artista.
Alcuni artisti mi chiedono lumi su come muoversi quando vedono le proprie opere riprodotte in cataloghi o libri d’Arte senza che nessuno li abbia interpellati e queste note servono a fare chiarezza su questo aspetto del diritto d’autore.
 
Non è vero che l’artista cede automaticamente il diritto di riproduzione al momento della vendita in quanto con l’acquisto si trasferisce esclusivamente il diritto di proprietà e non quello di riproduzione dell’opera, salvo diverso accordo tra le parti.
Il consiglio che mi pare ovvio dare agli artisti è quello di prevedere anche la cessione di tale diritto inserendola in una clausola del contratto di vendita e ciò anche perché la prova della cessione deve essere fornita per iscritto in un eventuale contenzioso giudiziale.
 
Il diritto di riproduzione potrebbe pertanto non essere stato ceduto dall’autore dell’opera e quindi l’acquirente non potrà liberamente riprodurre l’opera acquistata per finalità di carattere commerciale o in occasione di esposizioni con la riproduzione nei cataloghi.
In tal caso l’artista o i suoi eredi potranno dare l’autorizzazione alla riproduzione direttamente o, come noto, in caso di iscrizione, mediante la SIAE.
 
L’art. 18bis della Legge sul diritto d’autore prevede che il diritto di noleggiare o concedere in prestito l’opera appartiene all’artista per cui nel contratto di vendita dell’opera potrà essere pattuito anche il prestito per eventi espositivi in modo che l’acquirente non sia tenuto a chiedere l’autorizzazione all’artista.
Altra ipotesi ricorrente è la pubblicazione dell’opera in cataloghi del gallerista o della casa d’aste per un uso certamente commerciale.
La galleria o la casa d’aste dovranno richiedere l’autorizzazione alla riproduzione al titolare del relativo diritto, che potrebbe essere o l’artista o l’attuale proprietario se questi ne ha ricevuto la cessione nel contratto di acquisto dell’opera.
E quanto alla riproduzione delle opere sul web ?
Per la riproduzione delle opere sui social network va ricordato che l’art. 70, comma 1bis, della Legge sul diritto d’autore permette la “libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzioni o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.
 
Con la sentenza del 22 aprile 2008 n. 8481 il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Proprietà Industriale ed Intellettuale, decise una controversia azionata dalla SIAE in merito ad un sito dove venivano mostrate centinaia di opere di artisti famosi che potevano essere ingrandite, riprodotte, inviate come cartoline per e-mail o stampate senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione o pagati i diritti di riproduzione.
Le opere venivano utilizzate per l’ esercizio di un’ attività economica, ossia “come mezzo per la creazione di nuova ricchezza attraverso la produzione e lo scambio di servizi”.
Il Tribunale di Roma rilevava che, sia che l’ immagine dell’ opera venisse caricata dal cliente nella memoria di un PC in via permanente, sia che venisse caricata in via transitoria nella memoria RAM di un computer, si trattava sempre di riproduzione dell’ opera che necessitava del consenso dell’autore stesso, in quanto titolare del diritto.
L’uso dell’ opera, in mancanza di consenso dell’ autore e di pagamento di un corrispettivo, è legittimo, per il giudice romano, solo se non sussista uno scopo commerciale immediato.
Il Tribunale di Roma, dichiarata l’ illegittimità del comportamento della società proprietaria del sito, ha deciso per la sua condanna al risarcimento del danno patrimoniale liquidato per 30.000 euro e morale per 10.000 euro in favore della SIAE.
 
L’eventuale riproduzione non autorizzata dell’opera d’Arte pertanto potrà far sorgere in favore dell’artista e dei suoi eredi il diritto all’equo compenso e in taluni casi, anche al risarcimento del danno all’immagine, quando la riproduzione e il suo uso realizzi un vulnus alla lealtà e correttezza del mercato artistico attinente la sua figura.

Avv. Luigi DE VALERI
Jus pro Arte 
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