Gli organi di stampa hanno riservato notevole risalto alla sentenza del 7 novembre 2011 con la quale il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Proprietà Industriali ed Intellettuali, accogliendo le domande della Edizioni Musicali Acqua Azzurra (società che risulta intestataria dei diritti di utilizzazione economica delle opere del compianto artista Lucio Battisti), ha ordinato all'etichetta discografica Sony Music Entertainment Italy S.p.A. di ritirare dal mercato tutti i cd e di risarcire il danno all'azienda Acqua Azzurra.

Ma vediamo in sintesi l’oggetto del contendere: la Sony aveva riprodotto a stampa nei libretti accompagnatori dei cd “Le avventure di Lucio Battisti e Mogol 1 e 2”, senza autorizzazione della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l., ben 76 testi di canzoni di Lucio Battisti. La Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. è insorta contro la major discografica assumendo che quest’ultima, riproducendo a stampa il testo letterario delle canzoni di Lucio Battisti senza alcuna autorizzazione, avrebbe violato i diritti esclusivi di utilizzazione economica della Acqua Azzurra.

Il Tribunale di Milano ha accolto tale tesi con la sentenza n. 13156 del 7 novembre 2011.

Si legge, negli articoli giornalistici e nelle numerosissime note correlate,  che tale ennesima vittoria giudiziaria ottenuta dagli eredi di Lucio Battisti sarà destinata a fare molto “rumore” nel settore dell'editoria musicale; e a dispiegare forti ripercussioni, con particolare riferimento all'utilizzo dei testi delle canzoni nella rete internet ed alle azioni legali intraprese dalle aziende che ne detengono i diritti.

Tuttavia, la sentenza in commento non può considerarsi – ad avviso di chi scrive - come una “novità assoluta” in materia di diritto d’autore, né quale unico e rivoluzionario “precedente”; infatti, le argomentazioni giuridiche su cui la Acqua Azzurra ha fondato la propria pretesa - recepite e condivise integralmente dai giudici di Milano – erano state ampiamente elaborate dalla Corte di Cassazione poco più di un anno fa.

Si fa riferimento alla sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio 2010, n. 11300) che, forse, avrebbe meritato maggiore attenzione da parte degli operatori del settore: alcune etichette discografiche avevano convenuto in giudizio la RAI per l'accertamento e la dichiarazione di illiceità della diffusione e della riproduzione dei testi letterari di alcune opere musicali, in quanto costituenti violazione del diritti esclusivi di economica utilizzazione spettanti alle società attrici, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni, con l'inibizione all'ulteriore diffusione e/o riproduzione dei testi letterari delle suddette opere. Le Società lamentavano che la RAI aveva irradiato due programmi televisivi di intrattenimento nel corso dei quali il testo letterario delle opere musicali, secondo lo schema del cosiddetto "karaoke", veniva riprodotto e diffuso a scorrimento visuale su di uno schermo e contemporaneamente su video anche e soprattutto a beneficio dei telespettatori, che potevano in tal modo partecipare al gioco da casa.

Dopo il rigetto delle domande da parte del Tribunale di Roma (2001) e della Corte d'Appello di Roma (2004) la Corte di Cassazione accoglieva il  ricorso e pronunciava l’interessante – quanto originale - principio della separazione e della indipendenza dei diritti vantati sul testo e sulla musica di una canzone.

Nel caso di cui ci occupiamo (quello della Sony / Acqua Azzurra), è pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali abbiano autorizzato la Sony a riprodurre e rieditare le canzoni sui CD; mentre è risultato che non ne sia stata autorizzata anche la riproduzione del testo delle parole.

Il Tribunale di Milano, con tutta evidenza, ha osservato i principi derivanti dall’insegnamento della Cassazione sopra richiamato: le canzoni sono composizioni musicali con parole, ed i diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale possono esercitarsi separatamente ed indipendentemente; cioè, il testo letterario o la musica, quando siano suscettibili di autonoma utilizzazione, possono formare oggetto di sfruttamento economico tra loro distinto e separato.

Si concorda su quanto diffusamente evidenziato dalla stampa all’indomani della pubblicazione della sentenza “Sony/Battisti”, emessa dal Tribunale di Milano: la sentenza in commento è destinata a suscitare particolari clamori nel settore musicale, in considerazione sia del perdurante interesse per la figura del compianto artista, sia per le implicazioni che la stessa avrà nella diffusione dei brani musicali via internet; tuttavia, lo ripetiamo, il principio che viene espresso non riveste alcun carattere di novità o originalità.

Già nel 1997, per altro, il Tribunale di Milano aveva fatto molto parlare di sé per un’ordinanza che, sebbene emessa in materia di riproduzione di articoli giornalistici, aveva già tracciato con estrema decisione i confini a tutela del diritto d’autore. Anche in tale occasione i giudici milanesi, dopo avere ripercorso la disciplina normativa vigente in materia di diritto d’autore, erano pervenuti alla conclusione secondo cui “ai sensi dell’art. 19 l.d.a. "i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti"; pertanto il diritto di riproduzione è tutelato autonomamente rispetto agli altri” (Trib. Milano, ordinanza del giorno 8 aprile 1997, in "Il diritto dell’informazione e dell’informatica" n. 3/97, commento di R. Clarizia).

Possiamo concludere, quindi, che la recente sentenza del Tribunale di Milano, resa all’esito del giudizio intrapreso dalla Acqua Azzurra nei confronti della Sony, non deve affatto sorprendere per l’esito prodotto; occorrerà, invece, soffermarsi con maggior rigore critico sull’adeguatezza della vigente normativa sul diritto d’autore (con particolare riguardo alla diffusione e riproduzione di brani musicali) alla società dell’informatica, caratterizzata dalle tecnologie di comunicazione più avanzate, che appare mettere in crisi l’intero settore del commercio musicale. È indubbio che le nuove tecniche informatiche, ed in particolare l’utilizzazione di Internet, a fini di riproduzione e diffusione dei brani musicali (e dei rispettivi testi) creino problematiche di difficile o comunque non soddisfacente soluzione per una corretta e appagante tutela degli interessi (non soltanto di natura economica) dell’autore e dell’editore, alla luce della vigente normativa.

Il provvedimento del Tribunale di Milano in commento lascia aperta la riflessione sulle possibili implicazioni pratiche nel panorama commercio musicale; ma, di certo, quello che sorprende maggiormente è il fatto che gli operatori del settore, forse ‘assuefatti’ alla consolidata e superficiale prassi di negoziazione del diritto d’autore, rimangano sorpresi per una sentenza la quale, in fondo, non fa che recepire ed applicare principi fondamentali già esaurientemente contenuti nella Legge n. 633 sul Diritto d’Autore. Quella del 1941.


   Italo Mastrolia

 Avvocato in Roma

Studio Legale Z&M