Il recente “decreto liberalizzazioni”, proposto dal Governo Monti ed approvato definitivamente  con la Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, ha interessato la gestione dei diritti connessi spettanti agli artisti per la pubblica riproduzione delle opere cinematografiche e audiovisive.

Il secondo comma dell’art. 39 della nuova Legge, nel manifestato intento di “favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori”, ha infatti dichiarato “libera” l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata.

La novità normativa ha stimolato un vivo interesse nel “mondo degli artisti”, apportando un rinnovato entusiasmo per quella che sembra essere una svolta storica nel settore. Da più parti si è espresso il forte convincimento che la liberalizzazione del settore aprirà scenari nuovi in un mercato monopolizzato di fatto dall'IMAIE (oggi “Nuovo IMAIE”, dopo l’estinzione decretata dal Prefetto di Roma nel 2010); gli operatori del settore confidano nel fatto che la liberalizzazione possa incidere in modo decisivo sulla tempistica e sulla correttezza della rendicontazione e, di conseguenza, sulla celerità del pagamento dei diritti connessi in favore degli artisti,interpreti ed esecutori. È già cominciata la fase di creazione di organizzazioni pronte a concorrere con la Nuova Imaie per la gestione dei diritti connessi e l’offerta del servizio a condizioni più vantaggiose e sicure.

Com’è noto l'IMAIE era l'Istituto preposto alla tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori di opere musicali, cinematografiche e audiovisive costituito dalle Federazioni dello Spettacolo di CGIL, CISL e UIL nel 1977 come libera associazione tra gli artisti interpreti e musicisti per proteggere la loro prestazione professionale e far valere il diritto all'equo compenso connesso alla riutilizzazione o alla riproduzione delle opere interpretate o eseguite in base a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore. L'istituto era stato, successivamente, eretto in Ente Morale con Decreto del 25 ottobre 1994. Con provvedimento del Prefetto di Roma del 30 aprile 2009 è stata sancita l’estinzione dell’ente e disposta la Liquidazione (nominati 3 Liquidatori dal Tribunale Civile di Roma).

I Commissari sono stati chiamati a distribuire agli aventi diritto i compensi accumulati dall’IMAIE  e mai distribuiti agli artisti: circa 130 milioni di Euro!

Qualcuno aveva salutato con favore tale epilogo dell’IMAIE; domandandosi, tuttavia, perché si sia atteso così tanto tempo per assumere la decisione. In effetti, il provvedimento con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'IMAIE e, ancor più, la relazione ad esso allegata (quindici pagine dense di fatti, episodi, denunce, segnalazioni, procedimenti giudiziari)  sembrano non lasciare spazio ad alcuna censura avverso il procedimento che ha condotto all’estinzione; così come i “numeri” riportati nella relazione allegata, i quali, per la loro insita abnormità, tracciano l’elemento oggettivo dell’inevitabile provvedimento.

Sono tanti i 130 milioni di Euro accantonati dalla “vecchia” IMAIE, ancora da distribuire per il periodo precedente la dichiarata estinzione.

Restano irrisolti gli interrogativi sulle reali cause che hanno dapprima portato all’incredibile accumulo dei compensi (con mancata ripartizione in favore degli artisti aventi diritto), e poi alla decisione conclusiva adottata dal Prefetto di Roma.

Che cosa non ha funzionato?

Muoviamo da un passaggio, particolarmente significativo, della relazione allegata al provvedimento prefettizio che ha disposto l’estinzione dell’IMAIE:

«Tale somma di fatto non viene distribuita oltre che – secondo i Revisori – per oggettivi impedimenti o difficoltà esterne all’Istituto o per carenza legislativa, anche per la mancanza di indirizzi dei titolari dei diritti e, sempre secondo i revisori, quasi nulla è stato fatto per superare tale stato, così trascurando le attività principali ovvero di incassare e ripartire i diritti individuali derivanti dall’utilizzazione secondaria delle opere musicali o audiovisive, in favore degli artisti interpreti ed esecutori».
 

Oggettivi impedimenti o difficoltà esterne all’Istituto”: non è dato di comprendere in che cosa consistano tali circostanze fugacemente evocate dal redattore della relazione; si è autorizzati a ritenere, tuttavia, che si sia voluto fare riferimento all’oggettivo impedimento dettato dalla carente - e spesso tardiva - rendicontazione da parte dei produttori.

Che cos’altro di esterno all’Istituto, altrimenti, può costituire “oggettivo impedimento” alla ridistribuzione dei compensi?

L’Istituto era chiamato a svolgere il tipico lavoro da “collettore”: incassare e ripartire agli aventi diritto un “fiume” di soldi può sembrare una elementare operazione contabile.

Ma - ci si domanda – quali erano i criteri di ripartizione? E quali gli elementi necessari all’individuazione degli aventi diritto? Si può essere certi sul fatto che la mancata distribuzione di questa montagna di soldi sia il frutto (o, meglio, solo il frutto) della mala gestio degli amministratori? Può darsi; la magistratura è stata chiamata ad indagare e, se del caso, a perseguire.

Ma l’attuale gestione commissariale? Perché i liquidatori a cui è stato trasferito tale “elementare” compito da due anni non riescono a portarlo a compimento?

Il Legislatore aveva dettato poche regole elementari, lineari e lungimiranti; in estrema sintesi: i produttori incassano dagli utilizzatori i compensi e ne trasferiscono la metà all’IMAIE e questa, a sua volta, doveva provvedere alla ripartizione agli AIE aventi diritto.

La Legge del 1941 non poteva certo prevedere che tali passaggi così logici ed elementari avrebbero alimentato un coacervo di complicati meccanismi, di intricati interessi e di incomprensibili lacune. Una montagna di soldi accumulata e non distribuita non può essere unicamente il frutto della incapacità o incompetenza di chi è chiamato ad amministrarla, altrimenti dovremmo sostenere il medesimo principio anche per gli attuali amministratori della Nuova IMAIE; è molto più plausibile, invece, che avessero colto nel segno i redattori della relazione allegata al provvedimento di estinzione allorquando alludevano agli “oggettivi impedimenti”, alle “difficoltà esterne” e alla “carenza legislativa”.

Era la stessa concezione dell’IMAIE a non risultare idonea per l’effettiva soddisfazione dei diritti connessi degli AIE, ideata come “monopolista” e rivelatasi impossibilitata ad operare per la mancanza di regole di funzionamento e di necessaria collaborazione da parte dei produttori e degli utilizzatori; già nel 2004 il Garante per la Concorrenza ed il Mercato, chiamato ad occuparsi del settore, aveva auspicato e sollecitato “…una modifica in senso concorrenziale della esaminata normativa”.

Si è dovuto attendere l’intervento del Governo Monti che, dopo ben otto anni, ha raccolto integralmente e definitivamente tale invito, introducendo il principio della liberalizzazione anche nel mercato della gestione dei diritti connessi.

Solo l’avvio del nuovo regime concorrenziale potrà dire se gli artisti – avendo ormai consolidato la necessaria conoscenza dei loro interessi garantiti – potranno liberamente affidarsi alla tutela dei soggetti che riterranno davvero competenti e capaci di affrontare con coraggio e lealtà il nuovo scenario che si profila nella difficile attività di riscossione dei compensi per i diritti connessi; con l’auspicio che non si imbattano più in  “oggettivi impedimenti o difficoltà esterne”.

Italo Mastrolia

Avvocato in Roma