Quando si violano le distanze legali nella realizzazione di un ascensore, non si può invocare la necessità di abbattere le barriere architettoniche. Secondo la Cassazione infatti le cose non cambiano se il manufatto è stato realizzato per agevolare l’accesso a casa di una persona affetta da invalidità perché, ciò che conta, è il rispetto delle distanze legali. 
La decisione arriva dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 20010/2012), secondo cui la realizzazione di un ascensore a misura regolamentare dal confine ma inserito in un fabbricato che non rispetta i dettami del codice civile infrange le distanze legali tra le costruzioni.
I giudici di merito avevano respinto la domanda di arretramento della costruzione con la motivazione che l'ascensore doveva essere considerato un corpo autonomo e diverso dalla costruzione in cui era inserito e che era legittimo trovandosi a distanza superiore a quella legale, mentre la Suprema Corte, ha ribaltato tale decisione spiegando che “ai fini della violazione o meno delle distanze legali” è stato preso in considerazione “solo il corpo ascensore e i pianerottoli disbarco e di collegamento” ma i giudici di merito non hanno “argomentato sulla non conformità normativa della restante parte del fabbricato che contiene l’ascensore e che giustifica l’intero intervento, non riconducibile pertanto a quelli diretti a eliminare le barriere architettoniche”.
Anche il Tar Lazio, con la sentenza 726/2014 ha tracciato una panoramica del quadro legislativo in materia, spiegando che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere effettuate in deroga alle norme sulle distanze minime dei regolamenti edilizi. Fanno eccezione gli articoli 873 e 907 del Codice Civile che prescrivono una distanza minima di tre metri che può essere incrementata dalle disposizioni locali. Il diniego, ha spiegato il Tar, è possibile solo se la realizzazione implica un danno ai beni altrui, che comunque devono essere tutelati. I giudici hanno inoltre chiarito che per eliminazione delle barriere architettoniche si intende la realizzazione di opere utili a garantire l’accessibilità, ma non a migliorare la fruibilità dell’edificio.
Si cerca un bilanciamento tra interessi contrastanti. 
(Avv. Gianluca Perrone)