La proprietà in generale ° La proprietà (in latino proprietas, da: proprius) è è il diritto di godere e disporre delle cose ° in modo pieno ed esclusivo. E’ un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano). Nel linguaggio corrente, il termine "proprietà", oltre alla situazione giuridica soggettiva designa anche la cosa oggetto del diritto. ° Limiti alla proprietà: ° Art. 42 Cost. riconosce e garantisce la proprietà ma nel contempo la circoscrive il contenuto, stabilendo i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.    ° Caratteristica della proprietà: ° Perpetuità = l’assenza di limiti temporali ° La proprietà può essere sia pubblica che privata, nell'ottica di un sistema di economia di mercato Il diritto di proprietà è costituzionalmente tutelato dall'art. 42 Cost., il quale prevede espressamente che "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti". A norma dell'art. 832 c. c. il proprietario ha diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, ovviamente osservando i limiti stabiliti dall'ordinamento; l'ampiezza del suo diritto subisce invece una compressione di diversa intensità qualora sulla medesima cosa gravino altri diritti reali di godimento, fino al punto che la proprietà viene denominata "nuda" nel caso in cui con essa concorra il diritto di usufrutto
I modi di acquisto della proprietà,
I modi di acquisto della proprietà, ossia i fatti giuridici (ATTI o FATTI stabiliti dalla legge) che hanno per effetto l’acquisto della proprietà di una cosa, possono distinguersi in “originari” e “derivativi”.   Ø  A titolo ORIGINARIO, allorquando l’acquisto avviene senza che il diritto di proprietà provenga a sua volta da altro proprietario (casi di occupazione, di unione, di invenzione, …) . Ø L’acquisto del diritto è del tutto indipendente da un eguale diritto di un precedente titolare, affermandosi semplicemente come diritto che nasce in capo all’attuale titolare. Ø  A titolo DERIVATIVO, quando la proprietà si trasferisce da un precedente titolare al nuovo (per successione – eredità o legato, per atto tra vivi – contratto ad effetti reali). Parte della dottrina fa risalire a questo titolo anche le forme traslative coattive (per esempio, l’attribuzione giudiziale ex art. 720 c.c.) e la forma di trasferimento concordato tipica della procedura espropriativi. Ø Tali modi di acquisto appartengono a una delle seguenti categorie: contratti traslativi di proprietà (si pensi alla compravendita), trasferimenti coattivi (ad esempio l’espropriazione), successione mortis causa (ossia a titolo di eredità o di legato). Per quanto riguarda i modi di acquisto a titolo originario, l’art. 922 c.c. li elenca in modo non tassativo, rinviando alle disposizioni che seguono per la descrizione dei vari istituti e la rispettiva disciplina applicabile a seconda dei casi. Tali modi di acquisto sono: l'occupazione, l'invenzione, la scoperta del tesoro, l'accessione, l'unione o commistione, la specificazione e l'usucapione. La disposizione, peraltro, individua anche taluni fenomeni che consentono l'acquisto a titolo derivativo anche di diritti diversi dalla proprietà: si tratta della successione in forza di contratti e di quella a causa di morte, nonché degli altri modi previsti dalla legge, cui l'art. 922 c. c. rinvia. ·         L'occupazione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che prescinde, cioè, dalla preesistenza della proprietà altrui sul medesimo bene. Detta occupazione, a norma dell'art. 923 c. c., può compiersi esclusivamente con riferimento alle c. d. res nullius, ossia a cose che non risultano di proprietà di alcuno (si pensi alla selvaggina), quando concorrano sia il requisito oggettivo dell'impossessamento del bene, sia quello soggettivo della volontà dell'occupante. Peraltro, attraverso una lettura sistematica di tale norma, si rileva che il mezzo di acquisto della proprietà in commento può riguardare esclusivamente beni mobili, dal momento che i beni immobili vacanti, ai sensi dell'art. 827 c. c., diventano di proprietà dello Stato.   ·         Parzialmente diversa dall'occupazione è l'invenzione, regolata dagli artt. 927 e segg. c. c., che, oltre a disciplinare le modalità d'acquisto delle cose mobili ritrovate, mostrano chiaramente il favore del legislatore perché le cose smarrite siano restituite ai proprietari. Premesso che per cosa smarrita deve intendersi quella cosa di cui il proprietario o possessore o detentore abbia perso la disponibilità materiale, chi la trova è tenuto a renderla al proprietario, se lo conosce, mantenendo soltanto il diritto ad un premio proporzionale al valore del bene ritrovato. Nel caso in cui, invece, non si conosca il legittimo proprietario della cosa, chi rinviene l'oggetto deve consegnarlo al Sindaco del luogo del ritrovamento perché affigga per due domeniche successive nell'albo comunale idoneo avviso del ritrovamento stesso: qualora il proprietario non reclami il bene entro un anno dal rinvenimento, automaticamente l'inventore ne acquista la proprietà. ·         Ormai essenzialmente di scuola è l'ipotesi della scoperta del tesoro, che presuppone il reperimento di una cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata, di cui nessuno possa provare di essere il proprietario.   ·         L'accessione in senso proprio, disciplinata dagli artt. 934 e segg. c. c., si fonda sul principio generale per cui la proprietà del suolo attrae anche la proprietà delle costruzioni e/o piantagioni che vi vengano realizzate, fatti salvi i rapporti di carattere obbligatorio che ne possono derivare. Se infatti, per esempio, il proprietario del fondo costruisce un'opera sul proprio terreno utilizzando materiali altrui, questi ultimi siano facilmente separabili dal manufatto e ciononostante la separazione non venga richiesta dal loro proprietario entro 6 mesi dal giorno in cui è stato messo a conoscenza dell'incorporazione di essi nel nuovo bene, il proprietario del fondo diventerà anche proprietario della costruzione e dovrà corrispondere esclusivamente il valore dei materiali impiegati al legittimo proprietario di essi. Intervenendo in materia, peraltro, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6078 del 26 aprile scorso, ha precisato che la normativa codicistica non può essere derogata che da specifiche disposizioni di legge ovvero da altrettanto specifiche pattuizioni tra le parti; non è quindi ammesso derogarvi attraverso un negozio unilaterale come un testamento.   ·         La fattispecie prevista dall'art. 938 c. c., "occupazione di porzione del fondo attiguo altrui", nota anche come accessione invertita, in realtà rappresenta un'eccezione alla regola appena enunciata solo in via eventuale. Tale norma, infatti, dispone che, qualora si realizzi un edificio occupando parzialmente il fondo confinante altrui, in linea di massima il proprietario del terreno occupato acquista altresì la proprietà di quella parte di costruzione che insiste sul proprio fondo. Tuttavia, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, detta regola viene ad essere capovolta: in particolare, a tal fine, occorre che l'occupazione del suolo sia avvenuta in buona fede, che il proprietario del suolo non richieda l'abbattimento dell'edificio entro tre mesi dall'inizio della costruzione e che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, tenuto anche conto delle circostanze, attribuisca la proprietà del suolo occupato al proprietario della costruzione, con efficacia costitutiva. Ciò detto, residuerà comunque,a carico di chi abbia acquisito la proprietà della porzione del fondo altrui, l'obbligo di corrispondere al precedente proprietario un'indennità pari al doppio del valore del terreno stesso. Detta regola, da ultimo, si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa, e pertanto non può essere invocata con riguardo ad opere diverse, quali un muro di cinta (Cass., 10 febbraio 1984, n. 1018).   ·         Sul principio fondamentale dell'accessione si basano, inoltre, anche alcuni fenomeni naturali, di derivazione romanistica, quali l'alluvione, l'avulsione, da identificare nel distaccamento di talune parti consistenti di un fondo che, per effetto della piena di un fiume o di un torrente, si incorporano ad un altro terreno, l'alveo abbandonato ed altri similari, che presuppongono eventi meramente naturali e costituiscono ipotesi di accessione da immobile a immobile.   ·         Si parla, invece, di accessione da mobile a mobile quando si analizzano quei modi di acquisto della proprietà che sono l'unione o commistione e la specificazione.
Per quanto concerne la prima, essa è integrata nel caso in cui due o più cose, appartenenti a diversi proprietari, vengono unite o mescolate in modo da formare una cosa sola. In realtà, in tale ipotesi, si verifica il sorgere di una situazione di comproprietà, proporzionale alla quantità degli elementi originariamente di proprietà di ciascuno, purché detti materiali non risultino facilmente separabili; solo qualora sia individuabile una cosa principale o notevolmente superiore per valore, il proprietario di questa diventa proprietario del tutto, salvo l'obbligo di versamento di un indennizzo in denaro.   ·         Discorso analogo dev'essere compiuto per quel che riguarda la specificazione. Essa, regolata dall'art. 940 c. c., si realizza ogniqualvolta un soggetto, lavorando una materia di proprietà altrui, dia forma ad una nuova cosa: essa viene acquistata direttamente dallo specificatore, il quale dovrà poi pagare al proprietario il prezzo della materia, a meno che il valore della materia stessa superi notevolmente quello della manodopera. Il legislatore ha dunque inteso assicurare una tutela più intensa al lavoratore ed alla sua opera.