E' noto che gli acquisti effettuati da uno solo dei coniugi, in regime di comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa.

Questa regola vale non solo per gli acquisti a titolo derivativo (quale ad esempio una compravendita), ma anche per gli acquisti a titolo originario, qual è l'usucapione.

Ciò in quanto l'articolo 177, comma 1 lettera a) del Codice civile, non pone distinzioni tra queste due tipologie di acquisti (acquisti a titolo originario e acquisti a titolo derivativo).

Ne consegue che il coniuge, che maturi i requisiti per l'usucapione, determina l'acquisto del bene in favore della comunione legale con l'altro coniuge.

Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione, con la recente sentenza dell'11 agosto 2016, n. 17033.

La Cassazione ha anche precisato che il momento temporale in cui si realizza l'acquisto in favore della comunione legale, e quindi in favore di entrambi i coniugi (per effetto appunto dell'usucupione), va identificato con la maturazione del termine legale di ininterrotto possesso richiesto dalla legge, avendo la domanda giudiziale di accertamento dell'acquisto natura meramente dichiarativa.