La ricostruzione su ruderi non costituisce ristrutturazione ma nuova costruzione.
Cassazione penale , sez. III, sentenza 30.09.2010 n° 35390 
“Il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce "ristrutturazione" ma "nuova costruzione" (C. Stato, Sez, V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240; nello stesso senso Cass., Sez. III: 24.9.2008, n. 36542, Verdi; 23.1.2007, Meli; 13.1.2006, Polverino; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti). Sicché, per aversi "ristrutturazione", le opere murarie ancora esistenti devono consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione (C. Stato, sez. IV, 15.9.2006, n. 5375).”
 
Il caso preso in esame dai Giudice della Corte di Cassazione riguarda il rigetto di istanza di dissequestro di un immobile interessato da attività edilizia in relazione al quale erano stati rilasciati premesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica. Investita della questione, la Cassazione conferma la pronuncia di rigetto e precisa: il concetto di ristrutturazione edilizia postula, necessariamente, la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e manto di copertura.
 
Un fabbricato privo di tali requisiti, quale è un rudere, non può essere considerato edificio e, pertanto, non potrà essere oggetto di ristrutturazione, ma soltanto, di nuova costruzione.
Dalle attività di ristrutturazione e/o nuova costruzione vanno, poi, distinte quelle di risanamento conservativo e restauro: tali sono le opere che, lasciando inalterata la struttura interna ed esterna dell’edificio, sono atte a ripristinare l’individualità originaria dell’immobile.
 
Così come la ristrutturazione, anche il restauro ed il risanamento presuppongono la presenza di un organismo edilizio sul quale intervenire, con la conseguenza che, laddove nel corso della realizzazione delle opere, dovessero venire meno, anche per fenomeno accidentale quale un improvviso crollo, le strutture identificative dello stabile, la loro riedificazione non può inquadrarsi nel concetto di restauro e risanamento, perché le opere nuove portano alla realizzazione di un edificio radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente.
(Avv. Gianluca Perrone)