il trust trova la sua origine nel diritto straniero, in particolare nei paesi del common law.e’ stato riconosciuto nell’ordinamento giuridico domestico a decorrere dal 01/01/1992 dopo la ratifica della convenzione dell’aja del 01/07/1985. l’istituto si sostanzia in un rapporto giuridico tra il disponente ed il trustee, attraverso il quale il disponente trasferisce per atto tra vivi o mortis alcuni  beni  o diritti a favore del trustee che li amministra nell’interesse dei beneficiari e secondo le indicazioni date dal disponente. il risultato principale dello strumento trust è la segregazione patrimoniale, per la quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee benché i beni siano allo stesso intestati. la giurisprudenza oramai pacificamente accetta l’istituto del trust in italia ed anzi ne impiega l’utilizzo ad esempio nelle procedure concorsuali o negli istituti del diritto di famiglia. i beneficiari dei beni in trust o del reddito possono essere differenti e possono essere individuati ed indicati  ab origine: il trust trasparente. si hanno anche trust costituiti senza l’indicazione di un beneficiario finale i trust opachi .

l’ente con cui spesso ci si trova su posizioni di incomprensione è l’agenzia delle entrate. premesso , che dal punto di vista fiscale si considera il trust, un vero e proprio soggetto passivo di imposta sul reddito delle società, la legge fiscale precisa che nel caso di  designazione dei “beneficiari del reddito  del trust”, ovvero il cosiddetto “trust trasparente”, i redditi prodotti dai beni in trust vengano imputati per “trasparenza” ai beneficiari individuati. questi redditi  hanno la natura di redditi da capitale e sottoposti a tassazione in base alle aliquote del singolo soggetto. quindi qualora si tratti di redditi che abbiano scontato una tassazione a titolo di imposta sostitutiva in capo al trust , il reddito che verrà imputato al beneficiario non concorre a formare la sua base imponibile. inoltre i redditi saranno tassati in capo a tali soggetti indipendentemente dalla effettiva percezione e quindi la tassazione è per competenza e non per cassa. se invece si ha un trust opaco, cioè ove non si preveda l’individuazione di beneficiari del reddito, i redditi saranno direttamente attribuiti al trust che sarà il soggetto tassato. si precisa che secondo  l’orientamento espresso  dall’agenzia delle entrate con la circolare 61/e il trust opaco è considerato inesistente quando sono presenti nell’atto istitutivo clausole di revocabilità del trust da parte del disponente nonché una eccessiva sottomissione del trustee alla volontà del disponente.