Corte di Cassazione, sentenza del 17 maggio 2011 n. 19328Energie rinnovabili - Impianti fotovoltaici su edifici vincolati - Autorizzazione paesaggistica - NecessitàLa Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha negato l’applicazione al fotovoltaico dell’art. 28, Allegato 1 del D.P.R. 139/2010 in materia di procedure semplificate e autorizzazione paesaggistica. Per l'installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio vincolato è necessario il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica dato che si tratta “inequivocabilmente” di un intervento idoneo a incidere negativamente sull'assetto paesaggistico.
Con riferimento all’Italia, dopo la chiusura del Terzo Conto energia disposta dal c.d. “Decreto Romani” (D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e l’introduzione del Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011 – G.U. 12 maggio 2011, n. 109), in vigore dal 6 maggio e operativo dal 1° giugno 2011, si sta attraversando una fase di transizione.
Secondo la Corte di Cassazione:
- “l'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo”;
- la necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 (“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”) il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee “A” di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 42/04 (c.d. “Codice del paeaggio”), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”), e dell’art. 1, comma 289, della “finanziaria 2008” (legge 24 dicembre 2007, n. 244);- la mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico il quale, come indicato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha natura di reato formale e di pericolo (v., da ultimo, Cass. Sez. III, 22 gennaio 2010 n. 2903). Come osservato da qualcuno, però, tale interpretazione non sembra tener conto di quanto disposto dall’art. 28, Allegato 1 del D.P.R. 139/2010 che avrebbe consentito l’applicazione delle più favorevoli disposizioni previste dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115. La Cassazione, cioè, avrebbe potuto far ricadere il caso dell’impianto fotovoltaico in questione tra gli interventi di manutenzione ordinaria ex art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 (“impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi”) i quali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo ma semplicemente previa comunicazione, ai sensi dell’art. 149, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004: in questa ipotesi, infatti, non ricorrendo un’alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.
Inoltre si rammenta che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ha subito alcune modifiche a seguito della emanazione del D.L. n. 70/2011 (c.d. “decreto Sviluppo”), attualmente in corso di conversione in legge. (Avv. Gianluca Perrone)