Cassazione con la sentenza del 7 luglio 2010, n. 16010
Danni da infiltrazioni e Consulenza Tecnica d’Ufficio, legittima la sua utilizzabilità in un diverso procedimento. 
La corte di Cassazione con la sentenza del 7 luglio 2010, n. 16010, torna ad occuparsi del sempre attuale tema del danno da infiltrazioni nel condominio negli edifici. La sentenza non riguarda il tipo di responsabilità (dato ormai consolidato che nel caso d’infiltrazioni, si tratti di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.) ma l’accertamento di tale responsabilità. In tal senso la Corte ha specificato che è legittima l’acquisizione agli atti e la libera valutazione di una consulenza tecnica redatta in relazione ad un altro procedimento tra le stesse o tra altre parti inerente il medesimo oggetto.
La giurisprudenza è costante nel ricondurre i danni causati da fenomeni infiltrativi nell’alveo dell’art. 2051 cod. civ, a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Corte di Cassazione è orientata nell’affermare che la “ fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva” (ex multis Cass. 9 novembre 2009 n. 21684). Tale presa di posizione presenta notevoli riflessi in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti in causa.
La stessa Corte di legittimità ricorda che “chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l’onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale). E’ onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”(Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).
Per individuare con certezza la causa del danno, ad esempio in presenza d’infiltrazioni, è usuale che il giudice chiamato a dirimere la controversia disponga l’esecuzione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Essa è un mezzo istruttorio dal quale il giudice, in ragione della particolarità della materia oggetto del giudizio, può desumere argomenti utili ai fini della decisione.
Nel caso sotteso alla sentenza in esame, un condomino lamentava dei danni causati da infiltrazioni provenienti da parti comuni e perciò chiedeva il risarcimento del danno.
Per accertare la causa e consistenza del danno il giudice di merito poneva alla base della sua decisione, una consulenza tecnica d’ufficio redatta in relazione ad altro procedimento civile riguardante sempre il medesimo condominio. A seguito della condanna ne scaturiva il ricorso per Cassazione della compagine condominiale. I giudici di legittimità, ribadendo il consolidato orientamento della stessa Cassazione, hanno respinto le richieste contenute nel ricorso in quanto “ ben può il giudice prendere a base del proprio convincimento atti di altri procedimenti, che, nel caso di specie, sono stati puntualmente richiamati ed esibiti alla controparte e non sono stati neppure contestati specificamente dall'attuale ricorrente” (Cass. 7 luglio 2010 n. 16010).   (Avv. Gianluca Perrone)