Il danno recato alla reputazione online in materia di Diritto all’oblio, per indebita pubblicazione di informazioni ritenute lesive della dignità e dell’immagine, su Google, sulle testate telematiche, sui Social Network, e su YouTube.è da inquadrare nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ. e deve essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela di tale diritto nell’art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale (Cassazione civile sez. III 25 agosto 2014 n. 18174).
Il diritto all’oblio è tecnicamente il diritto ad “essere dimenticati” da internet ovvero il diritto di
ciascun individuo a non veder riproposti, sui motori di ricerca o sulle testate telematiche,
determinati fatti che sono stati oggetto di cronaca passata, quando questi fatti non presentino più il carattere dell’attualità e dell’interesse collettivo.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuta con provvedimenti volti alla tutela del fondamentale diritto all’oblio.  
Successivamente si è espressa anche la Corte di Cassazione con la famosa sentenza n. 5525/2012 con la quale ha affermato che il titolare dell’organo di informazione (e non il gestore dei “motori di ricerca”) è tenuto a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia, per una maggior tutela dell’interessato rispetto all’identità personale e morale intesa nella sua proiezione sociale.  
La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza n. 13161/2016, si è pronunciata sul diritto all'oblio, chiarendone presupposti e requisiti, anche alla luce del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. In particolare, afferma la Corte, il diritto all’oblio, quale “naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca”,deve rispettare un reale interesse pubblico, quanto più rispondente possibile ad una attuale esigenza informativa, senza precludere agli interessati di una notizia la possibilità di esercitare i propri diritti in maniera rapida ed efficace” ed ha evidenziando come la fattispecie di illecito trattamento di dati personali sia da ravvisarsi specificamente non nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione online dell’articolo e nemmeno nella sua archiviazione informatica ma nel mantenimento di un diretto ed agevole accesso allo stesso sul web tramite il proprio portale.