Ma cosa fare per il caso che si voglia proteggere ex ante il proprio pseudonimo o il proprio nome d'arte da utilizzi impropri da parte di terzi, o semplicemente tali da vanificare l'effetto proprio, per la propria immagine, che tali elementi identificativi hanno ?
In entrambi i casi, è possibile tutelarsi rivolgendosi alla SIAE, in particolare al suo Servizio Associati e Mandanti e Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.


PSEUDONIMO
L’uso dello pseudonimo, a differenza del nome d'arte che viene solo "comunicato" (come si dirà dopo), va riconosciuto dalla SIAE, su istanza di parte, prima di essere considerato legittimo, e viene concesso solo a chi sia già associato SIAE.
L'istruttoria della pratica è subordinata, oltre che alla detta associazione:
1) alla presentazione di apposito modulo di domanda
2) all'allegazione della ricevuta dei versamenti SIAE.

1) domanda di riconoscimento
Il richiedente indica:
- i propri recapiti
- la sezione SIAE di associazione, la qualifica con cui si è associato, il numero di associazione
- il o i pseudonimi che chiede di poter utilizzare, elencati secondo il proprio ordine di preferenza (non vi è limite al numero di pseudonimi che si possono indicare, tranne che per chi sia associato nel settore Musica).
Con il riconoscimento dello pseudonimo sorgono alcuni vincoli:
- fermo che è consentito per singoli associati, non per orchestre, band e simili
- sostituzioni o modifiche dello pseudonimo sono consentite dopo 4 anni dal riconoscimento
-  sul bollettino di dichiarazione opere, va precisato volta per volta se si intende registrarle con lo pseudonimo o col nome anagrafico


2) pagamento versamenti SIAE
- tramite c/c postale, bonifico bancario o bancoposta, carta di credito, in contanti
- pari a Euro 119,31 (comprensivi di IVA 21%)


NOME D'ARTE
Il nome d'arte, a differenza dello pseudonimo, è tutelabile solo quando sia notoriamente conosciuto conosciuto come equivalente al nome vero.
Inoltre come si è anticipato sopra, va solo comunicato alla SIAE, non riconosciuto dalla stessa.
Resta fermo che la SIAE prenderà nota della comunicazione solo se proveniente da un suo associato.
L'istruttoria della pratica è subordinata, oltre che alla detta associazione:
1) alla presentazione di apposito modulo
2) all'allegazione della ricevuta dei versamenti SIAE.
3) all'allegazione di documentazione idonea ad accertare l’acquisita notorietà al pubblico del n. d’arte.

1) comunicazione
Il richiedente indica:
- i propri recapiti
- la sezione SIAE di associazione, la qualifica con cui si è associato, il numero di associazione
- il nome d'arte (uno e uno solo), di cui vuole che la SIAE prenda nota
Il nome d'arte è tutelato solo rispetto a singoli associati, non per gruppi, compagnie, orchestre e simili. Il richiedente si assume ogni responsabilità per l'uso del n. d'arte e per la possibile confusione con altri nomi.

2) pagamento versamenti SIAE
- tramite c/c postale, bonifico bancario o bancoposta, carta di credito, in contanti
- pari a Euro 59,65 (comprensivi di IVA 21%)

3) documentazione a comprova della notorietà del n. d'arte e del suo uso (esempi)
- locandine
- copertine di dischi
- ritagli di giornale
- pagine web.
È opportuno che da detta documentazione traspaia il legame fra n. anagrafico e n. d'arte, ad esempio attraverso l'utilizzo di determinate formule come:
- conosciuto come
- a.k.a.
- in arte
- alias
et similia