Se hai paura che i ladri possano entrare in casa, che il vicino possa compiere atti di vandalismo sul tuo pianerottolo o più semplicemente che qualche curioso possa avvicinarsi alla tua porta di casa per origliare, sei libero di installare una o più telecamere di videosorveglianza sul pianerottolo, eventualmente acquistando il prodotto su internet e installandolo da solo oppure affidandoti a una delle tante società specializzate del settore. La buona notizia è che per la telecamera privata non c’è bisogno di autorizzazioni: né da parte della polizia, né dell’assemblea di condominio. È quanto chiarito dal Garante della Privacy con un recente parere [1].
L’Autorità Garante, ribadendo quanto già espresso in passato, afferma che il privato che desidera installare un impianto domestico di videosorveglianza non deve rispettare tutte le formalità previste dal codice privacy ma deve solo evitare di riprendere le zone soggette a pubblico passaggio. In questo caso scattano tutte le limitazioni previste dalla legge anche in materia di conservazione dei dati e informazione all’utenza. Così, ad esempio, se la telecamera di videosorveglianza viene installata sul pianerottolo dell’appartamento è necessario evitare che, nel raggio di azione dell’inquadratura possano finire anche gli spazi prospicienti le altre abitazioni, in modo da non riprendere i vicini che entrano o escono dalle proprie case; se la telecamera di videosorveglianza viene fissata sul muro esterno del palazzo o della villetta è opportuno fare in modo di non riprendere la strada comunale o gli altri spazi aperti al pubblico. Quand’anche non si possa fare a meno di far cadere, nell’occhio della telecamera, eventuali altri soggetti, bisognerà fare in modo di impedire il loro riconoscimento, limitando il raggio della ripresa alle sole scarpe.
Rispettate tali condizioni, l’installazione della telecamera privata è libera anche se questa è strutturata in modo tale da registrare le immagini catturate.
Se l’installazione di un impianto viene effettuato da privati «per fini esclusivamente personali, la disciplina del codice della privacy non trova quindi applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi». In pratica il privato che decide di installare telecamere, con o senza registrazione delle immagini, non ha alcun particolare obbligo di richiedere autorizzazioni, né al Comune né al condominio. L’assemblea, in particolare, non può impedire l’uso delle parti comuni dell’edificio se ciò non impedisce agli altri condomini di farne pari uso.
L’unica condizione di cui il Garante raccomanda il massimo rispetto è che la telecamera non riprenda spazi pubblici perché in tal caso sarà necessario procedere all’oscuramento delle immagini oppure alla modifica dell’angolo visuale delle telecamere. Diversamente, conclude il parere centrale, scatteranno tutti gli obblighi previsti dal codice privacy configurandosi un trattamento di dati per finalità diverse da quelle esclusivamente personali.
[1] Garante privacy, parere n. drep/ac/113990 del 7.03.2017.