Il Regolamento UE 2016/679
Dal 25 maggio 2018 si applicherà in tutti gli Stati dell’Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).
Una prima motivazione per cui occorre adeguarsi alla normativa di prossima applicazione consiste nella possibilità di ottimizzare i processi e gli aspetti tecnico-organizzativi interni; il Regolamento UE 2016/679 impone infatti un’analisi attraverso la quale è possibile individuare eventuali criticità in termini di gestione dei dati e, più in generale, delle informazioni aziendali, anche per quanto concerne la loro sicurezza.
 A ciò si aggiunga l’impianto sanzionatorio più rigido individuato dal Regolamento UE 2016/679, ferme restando le responsabilità penali che continueranno a derivare dalla normativa nazionale.
L’articolo 83 del GDPR prevede infatti che la violazione di alcune delle disposizioni del Regolamento comporta sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 Euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
Il Regolamento UE 2016/679 richiama alcuni principi e adempimenti già previsti dalla normativa nazionale ma introduce importanti novità, che impongono un ripensamento dei processi e dei sistemi informativi alla base della gestione della privacy e richiedono degli interventi specifici. In particolare il Regolamento:
- Introduce il principio di responsabilizzazione o accountability (art. 5) in base al quale sarà il titolare a decidere, sebbene nei parametri fissati dal Regolamento, con quali misure tecniche o organizzative proteggere i dati, e non solo: oltre che approntare tali misure adeguate ed efficaci il titolare dovrà anche essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento, compresa l’efficacia delle misure adottate.
- Richiama i principi generali previsti già nel Codice privacy e ne introduce di nuovi – così per i principi della privacy by design e by default (art. 25) che impongono di considerare la protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione, e obbligano i titolari a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
- Conferma alcuni adempimenti già previsti dal Codice privacy (come ad esempio l’obbligo di fornire agli interessati l’informativa e di gestire il consenso), inserendo alcuni elementi di novità (si pensi ad alcune indicazioni ulteriori sul trattamento che occorre fornire all’interessato attraverso l’informativa, alla sua forma e alle tempistiche in cui va resa).
- Introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)– che in alcuni casi è obbligatoria (cfr art. 37).
Prevede la possibilità di nomina dei subresponsabili da parte del responsabile (art. 28).
- Obbliga i titolari e i responsabili a tenere i registri del trattamento, che sostituiscono l’obbligo di notifica all’Autorità.
- Introduce nuovi diritti per l’interessato (si pensi ad esempio al diritto all’oblio e al diritto alla portabilità dei dati trattati con mezzi automatizzati, disciplinati, rispettivamente, agli artt. 17 e 20 del Regolamento).
- Individua l’obbligo di effettuare una preliminare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali nei casi in cui il trattamento possa comportare dei rischi (art. 35) e prevede anche la possibilità, se l’esito della valutazione è negativo, di consultare l'autorità di controllo competente affinché indichi come operare.
-  Prevede come obbligo generalizzato la comunicazione all’Autorità di eventuali violazioni dei dati personali (data breach), ex art. 33 del GDPR.
- Introduce maggiori responsabilità e prevede un impianto sanzionatorio più rigido, ferme restando le responsabilità penali che continueranno a derivare dalla normativa nazionale.
- Prevede che il titolare e il responsabile debbano adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32), che comprendono, tra le altre, se del caso:
1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
4. “una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento”, ovvero, per i
sistemi informatici, i penetration test.