La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che non sussiste un diritto all'oblio dei dati personali presenti nel registro delle imprese (sentenza del 9 marzo 2017, causa C-398/15).
In particolare, osserva la Corte, spetta ai singoli Stati membri stabilire se e in che misura possa essere negato, a terzi interessati, l'accesso ai dati presenti nel registro delle imprese.
Pertanto, la legislazione nazionale potrebbe anche non prevedere limiti alla possibilità di accesso per terzi che ne facciano richiesta, in quanto, appunto, non esiste un "diritto all'oblio".
Secondo la Corte ciò non rappresenta una lesione della riservatezza e della vita privata, pure garantiti dalla Carta Europea dei diritti fondamenteli, per due ordini di ragioni.
In primo luogo i dati personali presenti nel registro sono comunque limitati.
In secondo luogo, continua la Corte, è giusto che chi sceglie di prender parte agli scambi economici costituendo una impresa, renda pubblici i dati relativi alle sue generalità e alle sue funzioni, a garanzia degli altri operatori del mercato.
Ad ogni modo, conclude la Corte, è comunque possibile per gli Stati prevedere dei limiti alla visibilità dei dati, a condizione che tale visibilità resti comunque garantita in casi determinati a chi dimostra un interesse specifico.